IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Ritenuto  opportuno  dare  la  massima  diffusione agli importi dei
limiti di reddito vigenti nell'anno 1993, stabiliti dalla  legge  sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno
erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi
civili,  ciechi  civili,  sordomuti,  sia  per  la  concessione della
pensione di reversibilita' a favore delle categorie di cui al  quarto
comma  dell'art.  24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata
anch'essa al possesso di redditi non superiori al  limite  prescritto
per  la  concessione  delle  pensioni  ai mutilati ed invalidi civili
totali;
  Ritenuto, altresi', opportuno portare a conoscenza dei  beneficiari
gli  importi  delle pensioni, degli assegni, delle indennita' erogati
dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;
  Visti gli importi dei limiti di reddito di  cui  ai  commi  quarto,
quinto  e sesto dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n.
33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  30
dicembre  1979,  n.  643,  rivalutabili  annualmente sulla base degli
indici delle retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria  rilevante
dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
  Visto  l'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede
che, ai fini della concessione  dell'assegno  mensile  agli  invalidi
civili  parziali  dovra'  farsi  riferimento  al  limite  di  reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
  Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988,  n.  508,
in  base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di
comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con  le
modalita'  previste  dal  comma  2  dell'art. 1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656;
  Visti l'art. 1  della  legge  11  ottobre  1990,  n.  289,  che  ha
istituito  in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile
di frequenza;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme  in  materia
di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati
che,  all'art.  1  dispone  che,  con  decorrenza  dal 1 marzo 1991,
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi  civili  assoluti
e'  stabilita  in  misura  uguale  all'indennita'  di  assistenza  ed
accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera A), della legge 6
ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2 della citata legge n.  429/1991  che  stabilisce  il
diritto  delle  persone  affette da piu' minorazioni di percepire una
indennita' cumulativa pari alla somma delle  indennita'  attribuibili
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
  Vista  la nota n. IC-11B del 7 gennaio 1993 dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di  reddito
definitivi per gli anni 1992 e 1993;
  Vista  la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla
quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici
mensili  del  costo  della  vita,  calcolati  per  la  determinazione
dell'indennita'  di contingenza nel settore dell'industria, e' pari a
6,17 e che la variazione percentuale dell'indice  delle  retribuzioni
minime  contrattuali  degli operai dell'industria e' risultata pari a
8,56;
  Vista la legge 14  novembre  1992,  n.  438,  di  conversione,  con
modificazione,  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n. 384, che
all'art. 2, comma 1-bis, determina le percentuali di  variazione  per
gli  aumenti di perequazione automatica delle pensioni in misura pari
a 1,8 dal 1 giugno 1993 e 1,7 dal 1 dicembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  1992  il  limite  di  reddito  definitivo  per  fruire
dell'assegno   mensile  spettante  ai  mutilati  ed  invalidi  civili
parziali e' pari a L. 4.246.200.