IL MINISTRO DELL'INTERNO Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1993, stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilita' a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali; Ritenuto, altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra; Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevante dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovra' farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; Visti l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile di frequenza; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1 dispone che, con decorrenza dal 1 marzo 1991, l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera A), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da piu' minorazioni di percepire una indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508; Vista la nota n. IC-11B del 7 gennaio 1993 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito definitivi per gli anni 1992 e 1993; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennita' di contingenza nel settore dell'industria, e' pari a 6,17 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e' risultata pari a 8,56; Vista la legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, che all'art. 2, comma 1-bis, determina le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni in misura pari a 1,8 dal 1 giugno 1993 e 1,7 dal 1 dicembre 1993; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1992 il limite di reddito definitivo per fruire dell'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e' pari a L. 4.246.200.