IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il ruolo speciale degli agenti di cambio presso il Ministero del tesoro; Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992, con il quale si e' proceduto all'iscrizione nel predetto ruolo speciale degli agenti di cambio soci, amministratori o dirigenti delle societa' di intermediazione mobiliare o dei quali le societa' predette si avvalgono ai sensi dell'art. 7, comma 2, della medesima legge n. 1/1991; Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1992 e 2 novembre 1992 con i quali sono state disposte modifiche e integrazioni al predetto ruolo; Vista la lettera n. 327696 del 23 ottobre 1991 con la quale il Ministro del tesoro ha emanato disposizioni sulla concreta attuazione dell'art. 19, comma 2, della citata legge n. 1/1991, che ha disposto l'unificazione in un ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro dei ruoli istituiti presso ciascuna borsa valori, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 515; Considerato che gli agenti di cambio autorizzati a conservare la qualifica professionale, in virtu' dell'art. 7, comma 4, e art. 19, commi 1 e 2, della legge n. 1/1991 sopraindicata, possono optare in qualsiasi momento per l'iscrizione nel ruolo speciale o nel ruolo unico nazionale e cioe' come esponenti delle societa' di intermediazione mobiliare o come operatori individuali; Considerato che entrambi i predetti ruoli vengono tenuti dal Ministero del tesoro e che, di conseguenza, occorre rendere omogenee le procedure di iscrizione e prevedere la mobilita' nei ruoli medesimi, nonche' prevedere idonee forme di diffusione dei provvedimenti; Ravvisata la necessita' di emanare nuove disposizioni per l'iscrizione nel predetto ruolo speciale; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1993 le istanze di iscrizione nel ruolo speciale, previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e istituito presso il Ministero del tesoro, o di cancellazione da tale ruolo dovranno essere indirizzate alla Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00197 Roma. Una copia di detta istanza dovra' essere trasmessa alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. I relativi provvedimenti ministeriali saranno trasmessi all'interessato e comunicati, per gli aspetti di competenza, alla Consob, al Fondo nazionale di garanzia, al Consiglio di borsa e al Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, alla competente camera di commercio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 1993 Il Ministro: BARUCCI