IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 con il quale e' stato
istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, il ruolo speciale degli agenti di cambio  presso  il  Ministero
del tesoro;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 maggio 1992, con il quale si e'
proceduto all'iscrizione nel predetto ruolo speciale degli agenti  di
cambio   soci,   amministratori   o   dirigenti   delle  societa'  di
intermediazione  mobiliare  o  dei  quali  le  societa'  predette  si
avvalgono  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 2, della medesima legge n.
1/1991;
  Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1992 e 2 novembre 1992  con
i  quali  sono  state  disposte  modifiche e integrazioni al predetto
ruolo;
  Vista la lettera n. 327696 del 23 ottobre  1991  con  la  quale  il
Ministro del tesoro ha emanato disposizioni sulla concreta attuazione
dell'art.  19, comma 2, della citata legge n. 1/1991, che ha disposto
l'unificazione in un ruolo unico nazionale tenuto dal  Ministero  del
tesoro  dei  ruoli  istituiti  presso ciascuna borsa valori, ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 515;
  Considerato che gli agenti di cambio autorizzati  a  conservare  la
qualifica  professionale,  in virtu' dell'art. 7, comma 4, e art. 19,
commi 1 e 2, della legge n. 1/1991 sopraindicata, possono  optare  in
qualsiasi  momento  per  l'iscrizione  nel ruolo speciale o nel ruolo
unico  nazionale  e  cioe'   come   esponenti   delle   societa'   di
intermediazione mobiliare o come operatori individuali;
  Considerato  che  entrambi  i  predetti  ruoli  vengono  tenuti dal
Ministero del tesoro e che, di conseguenza, occorre rendere  omogenee
le  procedure  di  iscrizione  e  prevedere  la  mobilita'  nei ruoli
medesimi,  nonche'  prevedere  idonee   forme   di   diffusione   dei
provvedimenti;
  Ravvisata   la   necessita'   di  emanare  nuove  disposizioni  per
l'iscrizione nel predetto ruolo speciale;
                              Decreta:
  A decorrere dal 1 gennaio 1993 le istanze di iscrizione nel  ruolo
speciale,  previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 2 gennaio 1991,
n. 1 e istituito presso il Ministero del tesoro, o  di  cancellazione
da tale ruolo dovranno essere indirizzate alla Direzione generale del
Tesoro  - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00197
Roma.
  Una copia di detta istanza dovra' essere trasmessa alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
  I   relativi   provvedimenti   ministeriali    saranno    trasmessi
all'interessato  e  comunicati,  per  gli aspetti di competenza, alla
Consob, al Fondo nazionale di garanzia, al Consiglio di  borsa  e  al
Consiglio  nazionale  degli  ordini  degli  agenti  di  cambio,  alla
competente camera di commercio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI