IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n.
520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, come modificati ed
integrati dall'articolo 23 della legge 31  dicembre  1961,  n.  1406,
dall'articolo 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e dall'articolo
1 della legge 12 marzo 1968, n. 325; 
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per  la
riforma del settore delle telecomunicazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7,  che  ha  dettato  la
disciplina della proroga degli organi amministrativi; 
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
in data 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  306
del 31 dicembre  1992,  che  ha  approvato,  la  convenzione  tra  il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la  S.p.a.  Iritel,
in materia di servizi di telecomunicazioni; 
  Considerato che per effetto di tale convenzione l'Azienda di  Stato
per i servizi telefonici e' stata soppressa; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante
razionalizzazione   della   organizzazione   delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, ed in particolare l'articolo 48, da cui consegue, dalla data
di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto,  la  decadenza   dei
componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   dettare
disposizioni che consentano il regolare funzionamento  del  consiglio
di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi  del
personale, nonche' i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda
di Stato per i servizi telefonici. 
  2. I componenti del consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e
delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto,  durano  in
carica quattro anni. 
  3. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione
e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei  componenti.  Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parita'  di
voti prevale il voto del presidente.