La presente circolare disciplina sulla base della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ed in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma del settore, gli interventi finanziari che lo Stato opera - con riguardo a ciascun anno solare - utilizzando la quota del Fondo unico dello spettacolo di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a favore delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, alle istituzioni concertistiche orchestrali, ai festivals nazionali ed internazionali, ai concorsi di composizione ed esecuzione musicale e ai corsi di avviamento e perfezionamento professionale, alle stagioni liriche sperimentali, alle rassegne musicali e ai complessi bandistici nonche' alle iniziative ed agli enti di promozione musicale. Ai sensi della legge n. 241/90, i criteri di determinazione degli interventi saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale per la musica (art. 3 della legge n. 800/67). Art. 1. Istanze di sovvenzione e relativa documentazione Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'intervento statale, le domande per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle sopraindicate attivita' musicali e di danza redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa indicazione e sottoscrizione della persona all'uopo legittimata (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 31 dicembre. Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, i soggetti interessati dovranno, altresi', completare entro il richiamato 31 dicembre e 31 marzo per le attivita' previste rispettivamente per il primo e il secondo semestre la documentazione richiesta - anch'essa in duplice copia - nei successivi articoli per ogni singolo settore. La documentazione riguardante le attivita' progettate per l'arco dell'intero anno dovra' essere completata entro il 31 dicembre. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione - inclusa la domanda di sovvenzione - spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopraindicati. Per il 1993, fermo restando quanto previsto dalla circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 con riferimento al termine del 30 novembre per l'inoltro delle istanze di sovvenzione, il termine per la presentazione dell'ulteriore documentazione (intero anno o primo semestre 1993) e' fissato al 28 febbraio. Per i festivals e le rassegne, compresi quelli di danza, la documentazione di cui sopra potra' essere inviata fino a sessanta giorni prima del loro inizio, restando fermo per la domanda il termine del 31 dicembre. Gli enti, societa', istituzioni ed associazioni, che presentino domanda di sovvenzione per piu' attivita', sono tenuti a inviare, oltre alle separate istanze, una istanza ed un preventivo artistico- finanziario riassuntivi della attivita' programmata. Questa istanza sara' sottoposta al parere della Commissione centrale per la musica solo quando sara' stata completata l'intera documentazione preventiva riguardante i singoli programmi. Le istanze relative ai festival si intendono alternative a quelle presentate per altro titolo. Per tutte le attivita', per le quali vengono utilizzati professori d'orchestra ed artisti del coro, dovranno essere inviati a cura del legale rappresentante dell'iniziativa organizzatrice, i relativi cur- ricula che comprendano anche l'indicazione delle altre attivita' musicali svolte a titolo di lavoro dipendente o autonomo del corso dell'anno di riferimento. Le iniziative, di cui alla presente circolare, che utilizzeranno, ai sensi delle norme vigenti, dipendenti a tempo indeterminato di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate, dovranno produrre, almeno insieme alla documentazione relativa alla liquidazione delle sovvenzioni, copia del provvedimento di autorizzazione, preventivo alla utilizzazione medesima, rilasciato dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. L'amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per la musica, si riserva la facolta' di sovvenzionare l'intero progetto o una sua parte, nonche' - nell'ambito di ciascun settore - di commisurare la sovvenzione stessa ad una attivita' minore di quella preventivata, anche con conseguenti contrazioni delle voci di spesa. Le istanze inviate o regolarizzate oltre i termini indicati potranno essere sottoposte al parere della Commissione centrale per la musica solo a documentato consuntivo - anche provvisorio - dell'attivita' svolta nell'anno e dopo che la stessa Commissione si sia espressa in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini prescritti e, comunque, nei limiti delle residue disponibilita' di bilancio. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione le iniziative che, avendo beneficiato di sovvenzioni nei due precedenti esercizi, non abbiano prodotto almeno una relazione artistico- finanziaria dell'attivita' dell'ultimo anno nonche' la completa documentazione consuntiva (compresa la liberatoria dell'ENPALS) riguardante quella dell'anno ancora precedente. Le iniziative musicali che chiedono di accedere all'intervento finanziario dello Stato dovranno inviare, debitamente firmate, entro i termini indicati - oltre alla documentazione preventiva richiesta negli articoli di competenza - le schede riepilogative (nonche' 40 esemplari in copia) appositamente predisposte dall'amministrazione ed allegate alla presente circolare.