La  presente  circolare disciplina sulla base della legge 14 agosto
1967,  n.  800, e successive modificazioni, ed in attesa dell'entrata
in  vigore  della  legge  di  riforma  del  settore,  gli  interventi
finanziari  che lo Stato opera - con riguardo a ciascun anno solare -
utilizzando la quota del Fondo unico dello spettacolo di cui all'art.
13  della legge 30 aprile 1985, n. 163, a favore delle manifestazioni
liriche,  concertistiche,  corali  e  di  balletto,  alle istituzioni
concertistiche orchestrali, ai festivals nazionali ed internazionali,
ai  concorsi  di  composizione  ed  esecuzione musicale e ai corsi di
avviamento  e  perfezionamento  professionale,  alle stagioni liriche
sperimentali,  alle  rassegne  musicali  e  ai  complessi  bandistici
nonche' alle iniziative ed agli enti di promozione musicale.
  Ai  sensi  della legge n. 241/90, i criteri di determinazione degli
interventi  saranno  sottoposti  all'esame della Commissione centrale
per la musica (art. 3 della legge n. 800/67).
                               Art. 1.
          Istanze di sovvenzione e relativa documentazione
  Al  fine di consentire la necessaria programmazione dell'intervento
statale,  le  domande  per  l'ammissione  alle provvidenze previste a
favore  delle  sopraindicate attivita' musicali e di danza redatte in
due  esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa indicazione
e  sottoscrizione  della  persona  all'uopo  legittimata (sono esenti
dall'uso  della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642), debbono
essere  inviate  o  presentate  al  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo   -  Direzione  generale  dello  spettacolo  -  Via  della
Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 31 dicembre.
  Ai   fini   dell'ammissione   ai  contributi  statali,  i  soggetti
interessati  dovranno,  altresi',  completare  entro il richiamato 31
dicembre  e 31 marzo per le attivita' previste rispettivamente per il
primo  e  il secondo semestre la documentazione richiesta - anch'essa
in duplice copia - nei successivi articoli per ogni singolo settore.
  La  documentazione  riguardante  le attivita' progettate per l'arco
dell'intero  anno  dovra'  essere completata entro il 31 dicembre. Si
considera  prodotta  in  tempo  utile  la documentazione - inclusa la
domanda  di sovvenzione - spedita a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro i termini sopraindicati.
  Per  il  1993,  fermo restando quanto previsto dalla circolare n. 2
dell'11  agosto  1989  con riferimento al termine del 30 novembre per
l'inoltro   delle   istanze   di   sovvenzione,  il  termine  per  la
presentazione  dell'ulteriore  documentazione  (intero  anno  o primo
semestre 1993) e' fissato al 28 febbraio.
  Per  i  festivals  e  le  rassegne,  compresi  quelli  di danza, la
documentazione  di  cui  sopra  potra' essere inviata fino a sessanta
giorni  prima  del  loro  inizio,  restando  fermo  per la domanda il
termine del 31 dicembre.
  Gli  enti,  societa',  istituzioni  ed associazioni, che presentino
domanda  di  sovvenzione  per  piu' attivita', sono tenuti a inviare,
oltre  alle separate istanze, una istanza ed un preventivo artistico-
finanziario  riassuntivi  della attivita' programmata. Questa istanza
sara'  sottoposta  al parere della Commissione centrale per la musica
solo quando sara' stata completata l'intera documentazione preventiva
riguardante i singoli programmi.
  Le  istanze  relative ai festival si intendono alternative a quelle
presentate per altro titolo.
  Per  tutte le attivita', per le quali vengono utilizzati professori
d'orchestra  ed  artisti del coro, dovranno essere inviati a cura del
legale rappresentante dell'iniziativa organizzatrice, i relativi cur-
ricula  che  comprendano  anche  l'indicazione  delle altre attivita'
musicali  svolte  a  titolo di lavoro dipendente o autonomo del corso
dell'anno di riferimento.
  Le  iniziative,  di cui alla presente circolare, che utilizzeranno,
ai  sensi  delle  norme  vigenti, dipendenti a tempo indeterminato di
enti   lirici   o  istituzioni  concertistiche  assimilate,  dovranno
produrre,   almeno   insieme   alla   documentazione   relativa  alla
liquidazione   delle   sovvenzioni,   copia   del   provvedimento  di
autorizzazione,  preventivo  alla  utilizzazione medesima, rilasciato
dal sovrintendente, sentito il direttore artistico.
  L'amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per
la  musica, si riserva la facolta' di sovvenzionare l'intero progetto
o  una  sua  parte,  nonche'  -  nell'ambito  di ciascun settore - di
commisurare  la  sovvenzione stessa ad una attivita' minore di quella
preventivata, anche con conseguenti contrazioni delle voci di spesa.
  Le  istanze  inviate  o  regolarizzate  oltre  i  termini  indicati
potranno  essere  sottoposte al parere della Commissione centrale per
la  musica  solo  a  documentato  consuntivo  -  anche  provvisorio -
dell'attivita'  svolta  nell'anno e dopo che la stessa Commissione si
sia  espressa  in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate
nei   termini  prescritti  e,  comunque,  nei  limiti  delle  residue
disponibilita' di bilancio.
  Non  potranno  essere  sottoposte  all'esame  della  Commissione le
iniziative  che, avendo beneficiato di sovvenzioni nei due precedenti
esercizi,  non  abbiano  prodotto  almeno  una  relazione  artistico-
finanziaria  dell'attivita'  dell'ultimo  anno  nonche'  la  completa
documentazione   consuntiva  (compresa  la  liberatoria  dell'ENPALS)
riguardante quella dell'anno ancora precedente.
  Le  iniziative  musicali  che  chiedono  di accedere all'intervento
finanziario  dello Stato dovranno inviare, debitamente firmate, entro
i  termini  indicati - oltre alla documentazione preventiva richiesta
negli  articoli  di  competenza - le schede riepilogative (nonche' 40
esemplari in copia) appositamente predisposte dall'amministrazione ed
allegate alla presente circolare.