IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   Su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  sociali, sentito il
Comitato  nazionale  di  coordinamento  per la lotta alla droga nella
riunione del 21 gennaio u.s., emana la seguente circolare.
   Le  richieste  di  finanziamento per interventi di cui all'art. 10
del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, a valere sui fondi stanziati
per  il  1993,  da  parte  delle  Amministrazioni  dello Stato, delle
Regioni,   dei   comuni   ed   enti  locali,  delle  associazioni  di
volontariato,  enti  ausiliari, cooperative sociali di cui alla legge
n.  381  del  1991,  e privati che operino senza fini di lucro devono
essere  inviate,  in  triplice  copia,  entro  le  date  indicate nei
rispettivi  paragrafi  al "Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali - Via Barberini, 47 - 00187 Roma.

       MODALITA' E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI

1) AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

   1.1.  I  Ministeri  dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, della
difesa,  della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica e il Dipartimento per gli
affari sociali, possono presentare progetti finalizzati:
     a)  alla  formazione  del  personale  dipendente  nei settori di
specifica competenza;
     b)   ad  iniziative  di  informazione  e  sensibilizzazione  sul
fenomeno della tossicodipendenza;
     c)  alla  ricerca  di nuove metodologie per il miglioramento dei
servizi;
     d) alla razionalizzazione dei dati informativi;
     e) alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati.
   Particolare  attenzione dovra' essere posta alle iniziative mirate
alla  formazione del personale che a vario titolo - nell'ambito delle
diverse  Amministrazioni  dello Stato - provvede alla elaborazione di
strategie connesse alla prevenzione contro la droga.
   Saranno privilegiate le proposte di iniziative tendenti a favorire
il  coordinamento  fra  i  Ministeri  e  gli  enti  locali al fine di
perseguire  comuni ed aggiornate metodologie, ottimizzando le risorse
finanziarie   e,  ove  possibile,  utilizzando  lo  stesso  personale
specialistico.
   Particolare  riguardo  dovra'  essere rivolto alla elaborazione di
progetti  anche mirati alla ricerca di nuove metodiche che permettano
il  miglioramento dei servizi, l'individuazione di nuove procedure di
assistenza  e  recupero,  la produzione di materiale finalizzato alla
riduzione del rischio.
   1.2.  I  progetti  presentati  dalle  Amministrazioni interessate,
secondo  l'unito schema A (da predisporsi per ogni singolo progetto),
dovranno,   per   poter   essere   ammessi   all'esame   istruttorio,
necessariamente  essere  corredati da una dettagliata relazione sullo
stato  di  avvio  e  di  attuazione  dei  progetti  gia'  ammessi  al
finanziamento  negli  anni precedenti. In caso contrario le richieste
non saranno prese in esame dalla competente commissione.
   Nel caso in cui i finanziamenti relativi all'esercizio finanziario
1992  non  siano  stati ancora accreditati alla data di presentazione
delle richieste di finanziamento per il 1993, deve essere evidenziato
nella domanda medesima specificando le ragioni del ritardo.
   Nel  caso  in cui l'accreditamento sia avvenuto invece prima della
presentazione  della  richiesta  di finanziamento per il 1993, dovra'
essere  indicata  la  data  in  cui  il  finanziamento  e' stato reso
disponibile e, qualora siano trascorsi almeno tre mesi, dovra' essere
allegata una relazione sullo stato di avvio del progetto.
   Le  domande  per  la  richiesta  di finanziamento presentate dalle
Amministrazioni  dello  Stato,  dovranno essere inoltrate entro e non
oltre  il  10  aprile  1993  dal Ministro competente, corredate della
relativa  documentazione, e dovranno pervenire, a mezzo raccomandata,
in  triplice  copia,  al  "Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali - Via Barberini, 47 - 00187 Roma.

   2) COMUNI ED ENTI LOCALI.

   2.1.  I  comuni  e  gli  enti  locali, prioritariamente quelli del
Mezzogiorno, possono presentare progetti finalizzati alla attivazione
di   servizi   sperimentali   di   prevenzione   e   recupero   dalle
tossicodipendenze  sul  territorio,  ponendo  particolare enfasi alla
realizzazione  di centri di prima accoglienza e di "unita' da strada"
mirati  alla  riduzione del rischio, in particolare negli agglomerati
urbani di medie e grandi dimensioni.
   Saranno  privilegiate  quelle  iniziative elaborate da piu' comuni
consorziati  per  la  realizzazione  di  programmi  finalizzati  alla
prevenzione o al recupero delle tossicodipendenze in aree geografiche
limitrofe  dove  il  fenomeno  si  presenta  con  le medesime cause e
caratteristiche.

   2.2.  Criteri  generali  di  riferimento  per la realizzazione dei
progetti.

   A) Prevenzione.

   Per  quanto  riguarda  le  iniziative  attinenti  al settore della
prevenzione,  nella  predisposizione  dei  progetti,  dovranno essere
tenute in attenta considerazione le seguenti indicazioni:
   -  dovra'  essere  chiaramente  evidenziato  il  rapporto  tra  le
finalita'  del  progetto  e le attivita' che si intendono realizzare,
che  devono  essere  collocate  entro  un  progetto  finalisticamente
orientato;  le  attivita' stesse assumono, infatti, un significato di
prevenzione  soltanto  all'interno  di  un progetto e le finalita' di
quest'ultimo   devono   essere  esplicite,  concrete,  specifiche  ed
individuate  in  relazione  ad  un preciso risultato previsto sin dal
momento della sua progettazione;
   -  sotto  il  profilo organizzativo, si richiedono flessibilita' e
coordinamento:   le   strutture  di  prevenzione  non  devono  essere
necessariamente  costituite  ex-novo  per questo fine, ma puo' essere
spesso  sufficiente  un'iniziativa  intesa  a coordinare le strutture
esistenti  (a  carattere sociale, sanitario, educativo), purche' esse
svolgano un servizio innovativo e/o sperimentale;
   -  con  il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga"
si  intendono  finanziare  progetti  concreti che assumano un preciso
significato  solo  in  presenza  di  meccanismi  di coordinamento ben
definiti. Per quanto riguarda l'attivita' di prevenzione, inoltre, le
proposte   non   dovranno  prevedere  iniziative  episodiche,  bensi'
dovranno essere in grado di rientrare in un quadro piu' generale e di
garantire  continuita'  nel  tempo  procedendo secondo una tempistica
precisa, con finalita' e obiettivi chiari.
   Sempre  ai  fini  di  una  valida  attivazione  dei  programmi  di
prevenzione  e'  opportuno  e  fondamentale  il coinvolgimento attivo
delle  realta'  sociali  presenti  sul  territorio,  delle  strutture
educative  con  particolare riferimento alla famiglia da considerarsi
come  punto  nodale  per  ogni  vera prevenzione ed il cui ruolo deve
essere  incentivato  con  attivita'  promozionali. Anche una efficace
azione   di  sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica  sara'  utile
insistendo  sulla  pericolosita'  e  sui  danni derivanti dal consumo
delle sostanze stupefacenti.
   Particolare  attenzione dovra' essere dedicata per la creazione di
strutture  finalizzate al tempo libero ed alle attivita' sportive; in
ambito  scolastico  dovranno  essere  esaminati  nuovi  meccanismi di
aggregazione  e  recupero  del  drop  out, coinvolgendo le famiglie e
prevedendo   la  partecipazione  della  terza  eta'  a  programmi  di
sorveglianza e assistenza.
   Priorita'  deve  essere  assicurata  a quelle zone del Paese nelle
quali  le  iniziative di prevenzione risultino essere insufficienti o
carenti.

   B) Recupero.

   In    tema    di    recupero   l'obiettivo   principale   consiste
nell'attivazione  dei  servizi  nelle  zone  del  Paese che risultano
esserne prive, con l'avvertenza di curare che fra strutture pubbliche
e private si realizzi una piena integrazione.
   In  secondo luogo, particolare sostegno deve essere fornito a quei
servizi  gia'  operanti  capillarmente  sul territorio che, anche con
forme di intervento sperimentale, favoriscono l'incontro tra l'utenza
e strutture.
   Specifica attenzione deve essere prestata a quelle iniziative tese
a  tutelare  il  recupero  dei tossicodipendenti lavoratori, e quelle
che,  rispettando l'autonomia dei soggetti interessati, ne seguano il
reinserimento sociale con particolare riguardo all'ambiente familiare
e di lavoro.

   C) Altri settori di intervento.

  Potra'  essere  incentivata  la  promozione  di iniziative volte ad
eliminare    il    fenomeno    dello    scambio   di   siringhe   tra
tossicodipendenti,  promuovendo la ricerca e l'immissione nel mercato
di  siringhe  monouso  autobloccanti,  ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera h), del testo unico n. 309 del 1990.
   La  realizzazione  di  iniziative  intese  allo  scambio  ed  alla
diffusione  delle  informazioni  scientifiche,  come la promozione di
studi   e   ricerche  sui  principali  aspetti  medico-farmacologici,
educativi,  psicologici, riabilitativi e sociali, potra' essere presa
in   considerazione  ai  fini  di  un  eventuale  finanziamento  solo
allorche'  l'ente  richiedente  dimostri  l'utilizzazione a specifici
progetti  all'uopo  finalizzati.  Gli  obiettivi,  le  finalita' e le
modalita'  operative  dovranno  essere  analiticamente  dettagliate e
ipotizzare   il   conseguimento   di   possibili   risultati,   anche
oggettivamente  valutati,  nell'ambito dell'attuazione delle leggi in
materia di droga.
   Nel  progetto  dovra'  essere  documentata  l'entita' del fenomeno
delle   tossicodipendenze  nell'area  interessata  e  la  sua  storia
pregressa,  nonche'  la  conoscenza  di  un  quadro  sintetico  delle
iniziative  gia'  presenti,  in particolare a livello di enti locali,
UU.SS.LL., volontariato, all'interno del quale il progetto presentato
dovrebbe inserirsi.
   2.3. La commissione istruttoria di cui al comma 4 dell'art. 10 del
decreto-legge   12   gennaio  1993,  n.  3,  potra'  richiedere,  ove
necessario,  pareri o ulteriori elementi valutativi alle Provincie ed
alle   Regioni  sulla  fattibilita'  e  congruita'  delle  iniziative
proposte dai comuni.
   Le  richieste  di  finanziamento  dovranno  essere redatte secondo
l'unito schema B (da predisporsi per ogni singolo progetto).
   Ad  ogni singola richiesta di finanziamento dei progetti, completi
di analisi dei costi, dovranno inoltre essere allegati:
    1)  la  relativa  delibera,  in  originale o in copia debitamente
autenticata,  adottata dal competente organo comunale, secondo quanto
previsto dalla legge n. 142 del 1990 in materia di autonomie locali;
    2) l'allegata scheda B debitamente compilata in ogni sua parte;
    3) una dettagliata relazione sullo stato di avvio e di attuazione
dei progetti gia' ammessi al finanziamento negli anni precedenti.
   Nel caso in cui i finanziamenti relativi all'esercizio finanziario
1992  non  siano  stati ancora accreditati alla data di presentazione
delle  richieste  di  finanziamento  per  il  1993,  cio' deve essere
evidenziato nella domanda medesima ed adeguatamente motivato.
   Nel  caso  in cui l'accreditamento sia avvenuto invece prima della
presentazione  della  richiesta  di finanziamento per il 1993, dovra'
essere  indicata  la  data  in  cui  il  finanziamento  e' stato reso
disponibile e, qualora siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data della
disponibilita'  dei fondi, dovra' essere allegata una relazione sullo
stato di avvio del progetto.
   I  progetti privi della suddetta documentazione o che comunque non
si atterranno alla scheda o che non seguiranno le indicazioni fornite
con   la   presente   circolare,   non   potranno   essere  presi  in
considerazione.
  I  progetti  che  non vengano gestiti direttamente dalle competenti
strutture  comunali,  non potranno essere finanziati, se negli stessi
non sara' indicata la struttura cui l'iniziativa verra' affidata e la
motivazione  dell'affidamento.  Dovra'  essere  inoltre  allegato  al
progetto  un curriculum delle attivita' svolte dall'ente affidatario,
sugli  operatori  di  riferimento  nonche' il bilancio consuntivo per
l'anno 1992 dello stesso ente affidatario.
   Si  rammenta che secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 127
del T.U. 309/90, qualsiasi variazione apportata al progetto, compresa
quella  dell'ente  esecutore,  dovra' essere sottoposta al preventivo
parere   del   Comitato   nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga.
   Le domande per la richiesta di finanziamento presentate dai comuni
e   dagli  enti  locali,  corredate  dalla  relativa  documentazione,
dovranno  pervenire,  entro  e  non  oltre  il 10 aprile 1993 a mezzo
raccomandata,  in  triplice  copia, al "Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri -
   Dipartimento  per  gli  affari sociali - Via Barberini, 47 - 00187
 Roma.

   3)   ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO,  ENTI,  COOPERATIVE  SOCIALI,
 COMUNITA' TERAPEUTICHE.

   3.1.  Le  associazioni  di  volontariato, gli enti, le cooperative
 sociali  e  i privati che operino senza fini di lucro e le comunita'
 terapeutiche   possono   presentare   progetti  mirati  a  sostenere
 attivita'  di  recupero  e reinserimento sociale e professionale dei
 tossicodipendenti nonche' per le strutture di cui all'art. 76, comma
 10, del d.P.R. 309/90, come modificato dall'art. 3 del d.l. 3/1993.
   Per quanto concerne le comunita' terapeutiche, possono accedere ai
 finanziamenti  ai  sensi  del  d.l.  n.  3  del  12  gennaio 1993 le
 comunita'   residenziali   e   semiresidenziali,   le  comunita'  di
 accoglienza  con  finalita'  socio-riabilitative e di lavoro, quelle
 che,  ai  sensi  dell'art.  3 del succitato decreto-legge, accolgono
 tossicodipendenti  che  ne  facciano  richiesta,  i  centri di prima
 accoglienza,  compresi  quelli che svolgono percorsi terapeutici per
 tossicodipendenti inseriti nel mondo del lavoro.
   Per  le  comunita'  residenziali, si intendono quelle che hanno un
 minimo  di  10 utenti di cui almeno 6 residenti. Detta utenza dovra'
 essere   riferita   alla  data  della  domanda  e  non  riguarda  le
 cooperative sociali.
   I  criteri  per  l'erogazione  dei  contributi saranno determinati
 dall'apposita  commissione  istituita  ai sensi del comma 4, art. 10
 del d.l. n. 3 del 12 gennaio 1993.
   Essi  saranno  tuttavia improntati ad un giudizio sul merito delle
 attivita'  che si intendono realizzare con i finanziamenti richiesti
 e  sulle  modalita' previste per il percorso terapeutico individuato
 dalla  struttura  di  accoglienza,  e  non saranno - in alcun caso -
 ripartiti in base a meccanismi percentuali automatici.
   3.2.  Criteri  generali  di riferimento per la predisposizione dei
 progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale.
   Le  attivita'  di recupero e reinserimento sociale e professionale
 devono  essere  collocate  all'interno del programma terapeutico che
 caratterizza  l'intervento  della  struttura  richiedente  e  devono
 essere  oggetto di una specifica nota esplicativa sui metodi e sulle
 finalita'.
   Sono   suscettibili   di  finanziamento  -  purche'  adeguatamente
 documentate   -   iniziative  anche  caratterizzate  dalle  seguenti
 tipologie:
     a) opere di ristrutturazione edilizia o di impiantistica nonche'
 di straordinaria manutenzione;
     b)  automezzi,  purche'  strettamentre  necessari  alla  vita di
 comunita' o alle attivita' lavorative;
     c)  attivita'  di inserimento lavorativo: borse di studio, borse
 di  lavoro,  sgravi  di  oneri  sociali  per  assunzioni  di giovani
 tossicodipendenti,  compensi ad artigiani per tirocini lavorativi di
 tossicodipendenti;
     d) attrezzature ed arredi interni ed esterni della comunita';
     e)   strutture   per   attivita'   lavorative  (prefabbricati  o
 capannoni),  incluso  attrezzature  e  macchinari  per  laboratori o
 comunque  per  attivita' di addestramento professionale per le quali
 debbono essere esclusivamente utilizzate.
   3.3.  Da parte delle strutture competenti possono essere elaborati
 progetti   per  la  formazione  e  l'inserimento  professionale  per
 l'occupazione   di   tossicodipendenti  che  abbiano  completato  il
 programma  terapeutico  e  debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo
 del lavoro.
   Per  il  reinserimento  sociale  e  professionale  le  agenzie per
 l'impiego  sono  chiamate  a  svolgere  un  ruolo  propositivo  e di
 assistenza nell'elaborazione dei progetti. Nelle regioni nelle quali
 le  agenzie  non  siano  previste o operanti, saranno gli uffici del
 lavoro a svolgere il predetto ruolo di assistenza.
   Sara'  data  priorita' ai progetti che prevedano soluzioni innova-
 tive,  valorizzino  strumenti  propri del mercato del lavoro, con la
 prospettiva  di  un  effettivo  sbocco  occupazionale, eventualmente
 elaborati  anche  con  il  concorso delle parti sociali (sindacali e
 datoriali) e in collaborazione con imprese gia' operanti sul mercato
 e non costituitesi a questo fine.
   I   progetti  finalizzati  all'inserimento  lavorativo  potrebbero
 articolarsi   in   fasi  che  integrino  orientamento,  analisi  dei
 fabbisogni formativi, formazione professionale e lavoro: 1a fase
   Osservazione  e orientamento per individuazione delle possibilita'
 occupazionali,   incluse   le   disponibilita'   esistenti   per  un
 inserimento effettivo e duraturo.

   2a fase
   Formazione  professionale  strutturata in relazione alla qualifica
 ed   inserimento  lavorativo  con  alternanza  di  scuola  e  lavoro
 attraverso stages aziendali o in centri debitamente attrezzati (d.l.
 n.   478/92).   Questa  fase  sara'  strettamente  connessa  con  la
 precedente  in  relazione  alle  possibilita'  occupazionali emerse.
 L'intervento  formativo  potra' essere adattato nel caso di progetti
 mirati all'autoimprenditorialita'.

   3a fase
   A)  Sostegno  all'inserimento  lavorativo  attraverso un'azione di
 accompagnamento  da  parte  della  struttura  o  pool  proponente il
 progetto  e,  qualora  cio'  si  riveli necessario, di contemporaneo
 coinvolgimento  dell'ambiente  di lavoro nei problemi incontrati dal
 soggetto.
   B)   Sostegno   all'inserimento  nel  lavoro  autonomo  attraverso
 un'azione   di   accompagnamento  finalizzata  al  decollo  ed  alla
 stabilizzazione dell'impresa.

   3.4. Convenzioni ed iscrizione agli albi regionali.
   Alla   stregua   della   legislazione  vigente,  per  accedere  ai
 contributi e' necessario:
    l'iscrizione  agli albi regionali o provinciali (lettera c, comma
 6,  art.  116 del d.P.R. 309/90), ovvero la registrazione temporanea
 prevista dal comma 9 del medesimo art. 116.

   3.5. Modalita' di presentazione delle domande.
   Le  domande  vanno  predisposte  utilizzando  l'unito schema C (da
 predisporre per ogni singola richiesta di finanziamento).
   La  domanda  dovra'  essere sottoscritta dal legale rappresentante
 dell'ente, ed ovviamente sara' sempre corredata dalla documentazione
 indicata in calce al modello stesso.
   Le  domande  prodotte  in  difformita'  dallo  schema allegato non
 saranno prese in considerazione.
   Le  istanze  di  contributo  dovranno  essere  firmate  (in  firma
 autenticata)  dall'attuale rappresentante legale, il quale produrra'
 gli  atti  formali  idonei  a dimostrare le variazioni eventualmente
 intervenute nella rappresentanza dell'ente.
   Dovranno inoltre essere allegati:
   1)  I  certificati  penali  e  dei  carichi  pendenti che dovranno
 risultare  rilasciati  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dalla
 presentazione della domanda.
   2)   Il   certificato  antimafia  secondo  quanto  previsto  dalla
 normativa vigente.
   Si precisa infine che:
     a) le sedi operative di associazioni a carattere nazionale o lo-
 cale dovranno inoltrare singole domande;
     b)  per  le  strutture  di  un'unica associazione operanti nella
 medesima  provincia,  la  determinazione della misura del contributo
 sara' effettuata in forma complessiva.
   Le  domande provenienti dagli enti pubblici dovranno essere delib-
 erate  dagli  organi  competenti  a  norma di legge con atto recante
 l'esatta  destinazione  del contributo richiesto, che dovra' trovare
 piena   corrispondenza  con  le  finalita'  indicate  nella  istanza
 inoltrata.
   Anche  in  questo caso per ogni iniziativa dovra' essere elaborato
 uno  specifico  progetto,  precisando  se  lo  stesso  risulti  gia'
 parzialmente   realizzato   ovvero   sussistano,  comunque,  risorse
 finanziarie   integrative   utili   per  la  completa  realizzazione
 dell'opera.   Non  saranno  esaminate  le  istanze  prive  dell'atto
 dell'organo deliberativo competente.
   Le   domande  redatte  in  conformita'  all'apposito  schema  C  e
 corredate della prevista documentazione, dovranno essere inoltrate -
 attraverso  spedizione  postale a mezzo raccomandata con ricevuta di
 ritorno  o  mediante  consegna  diretta  agli  uffici comunali - del
 comune  territorialmente  competente entro il termine perentorio del
 10  aprile  1993 (il comune sara' quello nel cui ambito territoriale
 ha sede la "struttura operativa dell'organismo richiedente").
   I Comuni dovranno trasmettere, a loro volta, le istanze, corredate
 del  proprio  parere, alla prefettura entro e non oltre il 25 aprile
 1993.
   Le   istanze   dovranno  essere  oggetto  di  una  prima  verifica
 istruttoria da parte della prefettura competente per territorio.
   In conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema
 C, la parte riservata alla prefettura dovra' essere completata con i
 dati  relativi  nel rispetto del termine del 10 maggio 1993, nonche'
 con  il  parere  favorevole  o  negativo del comune e con ogni altra
 osservazione relativa al contenuto della domanda.
   Cosi'   compilato   lo  schema,  unitamente  alla  domanda,  sara'
 trasmesso   dalle  rispettive  prefetture  al  "Fondo  nazionale  di
 intervento  per  la  lotta  alla droga" Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  - Dipartimento per gli affari sociali, via Barberini, 47 -
 00187 Roma.

   SI  FA  PRESENTE  CHE  PER  I  PROGETTI APPROVATI L'ACCREDITAMENTO
   RELATIVO  SARA'  EFFETTUATO  DIRETTAMENTE A FAVORE DEI RICHIEDENTI
   CHE  DOVRANNO  INDICARE GLI ESTREMI DEL CONTO SU CUI EFFETTUARE IL
   VERSAMENTO.

   4) REGIONI
   4.1.  Le  regioni  possono presentare domanda di finanziamento per
progetti mirati alla formazione integrata degli operatori dei servizi
pubblici  e  privati  convenzionati  per l'assistenza socio-sanitaria
alle   tossicodipendenze,   anche  con  riguardo  alle  problematiche
derivanti dal trattamento dei tossicodipendenti sieropositivi.
   Particolare  cura  dovra' essere posta alle iniziative mirate alla
formazione  del  personale, privilegiando quelle attivita' tendenti a
favorire  il coordinamento tra le regioni, gli enti locali e le altre
Amministrazioni dello Stato e gli enti privati, al fine di perseguire
una  ottimizzazione  delle risorse finanziarie, comuni metodologie e,
ove possibile, utilizzando lo stesso personale specialistico.

   4.2.  I  progetti  dei  corsi di formazione da finanziare dovranno
essere conformi ai seguenti criteri di massima:

A) Corsi di formazione per gli operatori di servizi di assistenza ai
tossicodipendenti pubblici e privati.
   Finalita':  favorire  la maturazione e l'acquisizione di capacita'
attitudinali    che   permettano   un   corretto   rapporto   con   i
tossicodipendenti  nonche'  una  costruttiva  collaborazione  con gli
altri   operatori,  anche  al  fine  di  una  maggiore  informazione,
partecipazione  e  coinvolgimento,  sia  a  livello preventivo che di
recupero, del loro ambiente familiare.
   La  formazione  dovra'  essere  impartita  da  persone  o enti che
garantiscano un adeguato livello culturale per quanto riguarda sia le
singole   professionalita'   sia   le  aree  di  interazione  tra  le
professionalita' interessate.
  Destinatari:   gruppi   di   operatori   con   diversa   formazione
professionale,  prevedendo  sottogruppi  di professionalita' omogenee
per conseguire specifici obiettivi.

B) Corsi di formazione per operatori di prevenzione.
   Finalita':  fornire  la conoscenza degli aspetti teorici e pratici
della  prevenzione  in  modo  tale da formulare e attuare progetti di
intervento  efficaci,  ed  oggettivamente  valutabili, in ordine alla
prevenzione delle tossicodipendenze e dell'AIDS.
   Destinatari:  educatori, animatori culturali, operatori pubblici e
privati dei servizi per le tossicodipendenze.

   C)  Corso  sperimentale  di formazione per operatori che si devono
ins- erire nel contesto sociale di aree altamente urbanizzate ai fini
della   prevenzione   dell'AIDS   tra   i  tossicodipendenti  non  in
trattamento ed altri gruppi ad alto rischio.
   Finalita':  il  corso  deve  garantire  la conoscenza dei problemi
teorici  e  pratici nonche' l'acquisizione di specifiche competenze e
sensibilita'  nello  svolgimento delle funzioni peculiari che debbono
affrontare gli operatori sociali come, ad esempio gli operatori della
strada.
   In  particolare  deve:  a)  garantire  competenze per rilevare gli
indicatori  delle  situazioni  di  rischio;  b) fornire gli strumenti
conoscitivi  ed  operativi per intervenire nelle situazioni in cui il
fenomeno  appaia emergente; c) garantire la presenza e l'integrazione
di  gruppi  o  enti  che  costituiscano  il punto di riferimento e di
controllo di tali operatori.
   Destinatari:  educatori, animatori culturali, operatori pubblici e
privati dei servizi per le tossicodipendenze.
   4.3.  I  progetti  presentati  dalle  regioni interessate, secondo
l'unito   schema  D  (da  predisporsi  per  ogni  singolo  progetto),
dovranno,  per  poter  accedere al finanziamento, essere corredati da
una  dettagliata  relazione  sullo stato di avvio e di attuazione dei
progetti gia' ammessi a finanziamento negli anni precedenti.
   Nel  caso in cui il progetto non venga realizzato direttamente, ma
attraverso  altro  ente esecutore si dovra' provvedere a motivarne la
necessita'   e   fornire  dettagliati  elementi  nei  riguardi  della
struttura individuata.
   Si  osserva  che secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 127
del  testo  unico  n.  309/1990  qualsiasi  variazione  apportata  al
progetto,   compresa   quella   dell'ente  esecutore,  dovra'  essere
sottoposta   al   preventivo   parere   del   Comitato  nazionale  di
coordinamento per l'azione antidroga.
   Nel caso in cui i finanziamenti relativi all'esercizio finanziario
1992  non  siano  stati ancora accreditati alla data di presentazione
della  richiesta  di  finanziamento  per  il 1993, cio' dovra' essere
evidenziato nella domanda medesima ed adeguatamente motivato.
   Nel  caso  in cui l'accreditamento sia avvenuto invece prima della
presentazione  della  richiesta  di finanziamento per il 1993, dovra'
essere  indicata  la  data  in  cui  il  finanziamento  e' stato reso
disponibile  e  qualora  siano  trascorsi  almeno tre mesi dalla data
della  disponibilita' dei fondi, dovra' essere allegata una relazione
sullo stato di avvio e di attuazione del progetto.
   Le  domande  di finanziamento, corredate dalla relativa necessaria
documentazione, predisposte utilizzando l'apposito schema D, dovranno
pervenire,  a mezzo raccomandata entro e non oltre il 10 aprile 1993,
in triplice copia, al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, via Barberini, 47 - 00187 Roma.
   5.1.  A)  In  considerazione  della  limitata  disponibilta' delle
risorse  rispetto  al  notevole  fabbisogno,  si  raccomanda  la piu'
rigorosa  osservanza  delle  procedure  indicate, l'adeguamento delle
richieste   alle   necessita'   piu'   urgenti   ed  alle  iniziative
maggiormente  significative  nonche'  la presentazione di progetti di
costi contenuti e tali da consentire pareri di congruita' rapidi ed
   evitare   giudizi   negativi   per  presentazione  di  spese  poco
 realistiche.

    B)  Per  i  progetti  va  allegata  una dichiarazione dalla quale
 risulti  che le spese per le quali il finanziamento e' richiesto non
 sono  coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della
 regione   o   enti  pubblici  locali  e  che  l'istituzione  che  si
 rappresenta  non impiega forme di intervento coattivo tali da ledere
 il   diritto  all'autodeterminazione  dei  tossicodipendenti.  Nella
 formulazione   delle   domande,   gli   enti   interessati  dovranno
 evidenziare  eventuali  finanziamenti gia' ottenuti negli ultimi due
 anni   per  i  medesimi  tipi  di  intervento  onde  consentire  una
 valutazione  organica degli stessi nella prospettiva di un possibile
 completamento delle opere e delle attivita' iniziate.

    C)  Si  fa  infine  presente  che e' in corso l'istituzione di un
 apposito  nucleo operativo di verifica e monitoraggio secondo quanto
 previsto  dall'art.  9  del  decreto-legge  12  gennaio  1993, n. 3.
 Qualsiasi  struttura  che  abbia  gia'  usufruito  di  finanziamenti
 erogati  ai  sensi del T.U. 309/90 o che ne usufruira' per l'anno in
 corso  dovra'  ottemperare,  in  tema  di  verifica,  monitoraggio e
 valutazione
    dei   progetti,   a   quanto  previsto  dall'art.  9  del  citato
 decreto-legge.

    D)  Ai  fini  del  termine  di scadenza della presentazione delle
 domande fara' fede il timbro postale di spedizione.

    E)  Le determinazioni del Comitato nazionale di coordinamento per
 la lotta alla droga riguardo ai progetti approvati saranno rese note
 mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  non oltre il 10
 agosto  1993  e  le  procedure  per l'acquisizione dei fondi saranno
 avviate entro lo stesso mese di agosto 1993.
    Roma, 11 febbraio 1993
                                                 Il Presidente: AMATO