IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Su proposta del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per la lotta alla droga nella riunione del 21 gennaio u.s., emana la seguente circolare. Le richieste di finanziamento per interventi di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, a valere sui fondi stanziati per il 1993, da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, dei comuni ed enti locali, delle associazioni di volontariato, enti ausiliari, cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, e privati che operino senza fini di lucro devono essere inviate, in triplice copia, entro le date indicate nei rispettivi paragrafi al "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Via Barberini, 47 - 00187 Roma. MODALITA' E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI 1) AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. 1.1. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Dipartimento per gli affari sociali, possono presentare progetti finalizzati: a) alla formazione del personale dipendente nei settori di specifica competenza; b) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della tossicodipendenza; c) alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi; d) alla razionalizzazione dei dati informativi; e) alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati. Particolare attenzione dovra' essere posta alle iniziative mirate alla formazione del personale che a vario titolo - nell'ambito delle diverse Amministrazioni dello Stato - provvede alla elaborazione di strategie connesse alla prevenzione contro la droga. Saranno privilegiate le proposte di iniziative tendenti a favorire il coordinamento fra i Ministeri e gli enti locali al fine di perseguire comuni ed aggiornate metodologie, ottimizzando le risorse finanziarie e, ove possibile, utilizzando lo stesso personale specialistico. Particolare riguardo dovra' essere rivolto alla elaborazione di progetti anche mirati alla ricerca di nuove metodiche che permettano il miglioramento dei servizi, l'individuazione di nuove procedure di assistenza e recupero, la produzione di materiale finalizzato alla riduzione del rischio. 1.2. I progetti presentati dalle Amministrazioni interessate, secondo l'unito schema A (da predisporsi per ogni singolo progetto), dovranno, per poter essere ammessi all'esame istruttorio, necessariamente essere corredati da una dettagliata relazione sullo stato di avvio e di attuazione dei progetti gia' ammessi al finanziamento negli anni precedenti. In caso contrario le richieste non saranno prese in esame dalla competente commissione. Nel caso in cui i finanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1992 non siano stati ancora accreditati alla data di presentazione delle richieste di finanziamento per il 1993, deve essere evidenziato nella domanda medesima specificando le ragioni del ritardo. Nel caso in cui l'accreditamento sia avvenuto invece prima della presentazione della richiesta di finanziamento per il 1993, dovra' essere indicata la data in cui il finanziamento e' stato reso disponibile e, qualora siano trascorsi almeno tre mesi, dovra' essere allegata una relazione sullo stato di avvio del progetto. Le domande per la richiesta di finanziamento presentate dalle Amministrazioni dello Stato, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 10 aprile 1993 dal Ministro competente, corredate della relativa documentazione, e dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, in triplice copia, al "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Via Barberini, 47 - 00187 Roma. 2) COMUNI ED ENTI LOCALI. 2.1. I comuni e gli enti locali, prioritariamente quelli del Mezzogiorno, possono presentare progetti finalizzati alla attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze sul territorio, ponendo particolare enfasi alla realizzazione di centri di prima accoglienza e di "unita' da strada" mirati alla riduzione del rischio, in particolare negli agglomerati urbani di medie e grandi dimensioni. Saranno privilegiate quelle iniziative elaborate da piu' comuni consorziati per la realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione o al recupero delle tossicodipendenze in aree geografiche limitrofe dove il fenomeno si presenta con le medesime cause e caratteristiche. 2.2. Criteri generali di riferimento per la realizzazione dei progetti. A) Prevenzione. Per quanto riguarda le iniziative attinenti al settore della prevenzione, nella predisposizione dei progetti, dovranno essere tenute in attenta considerazione le seguenti indicazioni: - dovra' essere chiaramente evidenziato il rapporto tra le finalita' del progetto e le attivita' che si intendono realizzare, che devono essere collocate entro un progetto finalisticamente orientato; le attivita' stesse assumono, infatti, un significato di prevenzione soltanto all'interno di un progetto e le finalita' di quest'ultimo devono essere esplicite, concrete, specifiche ed individuate in relazione ad un preciso risultato previsto sin dal momento della sua progettazione; - sotto il profilo organizzativo, si richiedono flessibilita' e coordinamento: le strutture di prevenzione non devono essere necessariamente costituite ex-novo per questo fine, ma puo' essere spesso sufficiente un'iniziativa intesa a coordinare le strutture esistenti (a carattere sociale, sanitario, educativo), purche' esse svolgano un servizio innovativo e/o sperimentale; - con il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" si intendono finanziare progetti concreti che assumano un preciso significato solo in presenza di meccanismi di coordinamento ben definiti. Per quanto riguarda l'attivita' di prevenzione, inoltre, le proposte non dovranno prevedere iniziative episodiche, bensi' dovranno essere in grado di rientrare in un quadro piu' generale e di garantire continuita' nel tempo procedendo secondo una tempistica precisa, con finalita' e obiettivi chiari. Sempre ai fini di una valida attivazione dei programmi di prevenzione e' opportuno e fondamentale il coinvolgimento attivo delle realta' sociali presenti sul territorio, delle strutture educative con particolare riferimento alla famiglia da considerarsi come punto nodale per ogni vera prevenzione ed il cui ruolo deve essere incentivato con attivita' promozionali. Anche una efficace azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sara' utile insistendo sulla pericolosita' e sui danni derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti. Particolare attenzione dovra' essere dedicata per la creazione di strutture finalizzate al tempo libero ed alle attivita' sportive; in ambito scolastico dovranno essere esaminati nuovi meccanismi di aggregazione e recupero del drop out, coinvolgendo le famiglie e prevedendo la partecipazione della terza eta' a programmi di sorveglianza e assistenza. Priorita' deve essere assicurata a quelle zone del Paese nelle quali le iniziative di prevenzione risultino essere insufficienti o carenti. B) Recupero. In tema di recupero l'obiettivo principale consiste nell'attivazione dei servizi nelle zone del Paese che risultano esserne prive, con l'avvertenza di curare che fra strutture pubbliche e private si realizzi una piena integrazione. In secondo luogo, particolare sostegno deve essere fornito a quei servizi gia' operanti capillarmente sul territorio che, anche con forme di intervento sperimentale, favoriscono l'incontro tra l'utenza e strutture. Specifica attenzione deve essere prestata a quelle iniziative tese a tutelare il recupero dei tossicodipendenti lavoratori, e quelle che, rispettando l'autonomia dei soggetti interessati, ne seguano il reinserimento sociale con particolare riguardo all'ambiente familiare e di lavoro. C) Altri settori di intervento. Potra' essere incentivata la promozione di iniziative volte ad eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, promuovendo la ricerca e l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del testo unico n. 309 del 1990. La realizzazione di iniziative intese allo scambio ed alla diffusione delle informazioni scientifiche, come la promozione di studi e ricerche sui principali aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, potra' essere presa in considerazione ai fini di un eventuale finanziamento solo allorche' l'ente richiedente dimostri l'utilizzazione a specifici progetti all'uopo finalizzati. Gli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative dovranno essere analiticamente dettagliate e ipotizzare il conseguimento di possibili risultati, anche oggettivamente valutati, nell'ambito dell'attuazione delle leggi in materia di droga. Nel progetto dovra' essere documentata l'entita' del fenomeno delle tossicodipendenze nell'area interessata e la sua storia pregressa, nonche' la conoscenza di un quadro sintetico delle iniziative gia' presenti, in particolare a livello di enti locali, UU.SS.LL., volontariato, all'interno del quale il progetto presentato dovrebbe inserirsi. 2.3. La commissione istruttoria di cui al comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, potra' richiedere, ove necessario, pareri o ulteriori elementi valutativi alle Provincie ed alle Regioni sulla fattibilita' e congruita' delle iniziative proposte dai comuni. Le richieste di finanziamento dovranno essere redatte secondo l'unito schema B (da predisporsi per ogni singolo progetto). Ad ogni singola richiesta di finanziamento dei progetti, completi di analisi dei costi, dovranno inoltre essere allegati: 1) la relativa delibera, in originale o in copia debitamente autenticata, adottata dal competente organo comunale, secondo quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990 in materia di autonomie locali; 2) l'allegata scheda B debitamente compilata in ogni sua parte; 3) una dettagliata relazione sullo stato di avvio e di attuazione dei progetti gia' ammessi al finanziamento negli anni precedenti. Nel caso in cui i finanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1992 non siano stati ancora accreditati alla data di presentazione delle richieste di finanziamento per il 1993, cio' deve essere evidenziato nella domanda medesima ed adeguatamente motivato. Nel caso in cui l'accreditamento sia avvenuto invece prima della presentazione della richiesta di finanziamento per il 1993, dovra' essere indicata la data in cui il finanziamento e' stato reso disponibile e, qualora siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data della disponibilita' dei fondi, dovra' essere allegata una relazione sullo stato di avvio del progetto. I progetti privi della suddetta documentazione o che comunque non si atterranno alla scheda o che non seguiranno le indicazioni fornite con la presente circolare, non potranno essere presi in considerazione. I progetti che non vengano gestiti direttamente dalle competenti strutture comunali, non potranno essere finanziati, se negli stessi non sara' indicata la struttura cui l'iniziativa verra' affidata e la motivazione dell'affidamento. Dovra' essere inoltre allegato al progetto un curriculum delle attivita' svolte dall'ente affidatario, sugli operatori di riferimento nonche' il bilancio consuntivo per l'anno 1992 dello stesso ente affidatario. Si rammenta che secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 127 del T.U. 309/90, qualsiasi variazione apportata al progetto, compresa quella dell'ente esecutore, dovra' essere sottoposta al preventivo parere del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Le domande per la richiesta di finanziamento presentate dai comuni e dagli enti locali, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire, entro e non oltre il 10 aprile 1993 a mezzo raccomandata, in triplice copia, al "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Via Barberini, 47 - 00187 Roma. 3) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ENTI, COOPERATIVE SOCIALI, COMUNITA' TERAPEUTICHE. 3.1. Le associazioni di volontariato, gli enti, le cooperative sociali e i privati che operino senza fini di lucro e le comunita' terapeutiche possono presentare progetti mirati a sostenere attivita' di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti nonche' per le strutture di cui all'art. 76, comma 10, del d.P.R. 309/90, come modificato dall'art. 3 del d.l. 3/1993. Per quanto concerne le comunita' terapeutiche, possono accedere ai finanziamenti ai sensi del d.l. n. 3 del 12 gennaio 1993 le comunita' residenziali e semiresidenziali, le comunita' di accoglienza con finalita' socio-riabilitative e di lavoro, quelle che, ai sensi dell'art. 3 del succitato decreto-legge, accolgono tossicodipendenti che ne facciano richiesta, i centri di prima accoglienza, compresi quelli che svolgono percorsi terapeutici per tossicodipendenti inseriti nel mondo del lavoro. Per le comunita' residenziali, si intendono quelle che hanno un minimo di 10 utenti di cui almeno 6 residenti. Detta utenza dovra' essere riferita alla data della domanda e non riguarda le cooperative sociali. I criteri per l'erogazione dei contributi saranno determinati dall'apposita commissione istituita ai sensi del comma 4, art. 10 del d.l. n. 3 del 12 gennaio 1993. Essi saranno tuttavia improntati ad un giudizio sul merito delle attivita' che si intendono realizzare con i finanziamenti richiesti e sulle modalita' previste per il percorso terapeutico individuato dalla struttura di accoglienza, e non saranno - in alcun caso - ripartiti in base a meccanismi percentuali automatici. 3.2. Criteri generali di riferimento per la predisposizione dei progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale. Le attivita' di recupero e reinserimento sociale e professionale devono essere collocate all'interno del programma terapeutico che caratterizza l'intervento della struttura richiedente e devono essere oggetto di una specifica nota esplicativa sui metodi e sulle finalita'. Sono suscettibili di finanziamento - purche' adeguatamente documentate - iniziative anche caratterizzate dalle seguenti tipologie: a) opere di ristrutturazione edilizia o di impiantistica nonche' di straordinaria manutenzione; b) automezzi, purche' strettamentre necessari alla vita di comunita' o alle attivita' lavorative; c) attivita' di inserimento lavorativo: borse di studio, borse di lavoro, sgravi di oneri sociali per assunzioni di giovani tossicodipendenti, compensi ad artigiani per tirocini lavorativi di tossicodipendenti; d) attrezzature ed arredi interni ed esterni della comunita'; e) strutture per attivita' lavorative (prefabbricati o capannoni), incluso attrezzature e macchinari per laboratori o comunque per attivita' di addestramento professionale per le quali debbono essere esclusivamente utilizzate. 3.3. Da parte delle strutture competenti possono essere elaborati progetti per la formazione e l'inserimento professionale per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. Per il reinserimento sociale e professionale le agenzie per l'impiego sono chiamate a svolgere un ruolo propositivo e di assistenza nell'elaborazione dei progetti. Nelle regioni nelle quali le agenzie non siano previste o operanti, saranno gli uffici del lavoro a svolgere il predetto ruolo di assistenza. Sara' data priorita' ai progetti che prevedano soluzioni innova- tive, valorizzino strumenti propri del mercato del lavoro, con la prospettiva di un effettivo sbocco occupazionale, eventualmente elaborati anche con il concorso delle parti sociali (sindacali e datoriali) e in collaborazione con imprese gia' operanti sul mercato e non costituitesi a questo fine. I progetti finalizzati all'inserimento lavorativo potrebbero articolarsi in fasi che integrino orientamento, analisi dei fabbisogni formativi, formazione professionale e lavoro: 1a fase Osservazione e orientamento per individuazione delle possibilita' occupazionali, incluse le disponibilita' esistenti per un inserimento effettivo e duraturo. 2a fase Formazione professionale strutturata in relazione alla qualifica ed inserimento lavorativo con alternanza di scuola e lavoro attraverso stages aziendali o in centri debitamente attrezzati (d.l. n. 478/92). Questa fase sara' strettamente connessa con la precedente in relazione alle possibilita' occupazionali emerse. L'intervento formativo potra' essere adattato nel caso di progetti mirati all'autoimprenditorialita'. 3a fase A) Sostegno all'inserimento lavorativo attraverso un'azione di accompagnamento da parte della struttura o pool proponente il progetto e, qualora cio' si riveli necessario, di contemporaneo coinvolgimento dell'ambiente di lavoro nei problemi incontrati dal soggetto. B) Sostegno all'inserimento nel lavoro autonomo attraverso un'azione di accompagnamento finalizzata al decollo ed alla stabilizzazione dell'impresa. 3.4. Convenzioni ed iscrizione agli albi regionali. Alla stregua della legislazione vigente, per accedere ai contributi e' necessario: l'iscrizione agli albi regionali o provinciali (lettera c, comma 6, art. 116 del d.P.R. 309/90), ovvero la registrazione temporanea prevista dal comma 9 del medesimo art. 116. 3.5. Modalita' di presentazione delle domande. Le domande vanno predisposte utilizzando l'unito schema C (da predisporre per ogni singola richiesta di finanziamento). La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, ed ovviamente sara' sempre corredata dalla documentazione indicata in calce al modello stesso. Le domande prodotte in difformita' dallo schema allegato non saranno prese in considerazione. Le istanze di contributo dovranno essere firmate (in firma autenticata) dall'attuale rappresentante legale, il quale produrra' gli atti formali idonei a dimostrare le variazioni eventualmente intervenute nella rappresentanza dell'ente. Dovranno inoltre essere allegati: 1) I certificati penali e dei carichi pendenti che dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. 2) Il certificato antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa infine che: a) le sedi operative di associazioni a carattere nazionale o lo- cale dovranno inoltrare singole domande; b) per le strutture di un'unica associazione operanti nella medesima provincia, la determinazione della misura del contributo sara' effettuata in forma complessiva. Le domande provenienti dagli enti pubblici dovranno essere delib- erate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita' indicate nella istanza inoltrata. Anche in questo caso per ogni iniziativa dovra' essere elaborato uno specifico progetto, precisando se lo stesso risulti gia' parzialmente realizzato ovvero sussistano, comunque, risorse finanziarie integrative utili per la completa realizzazione dell'opera. Non saranno esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo competente. Le domande redatte in conformita' all'apposito schema C e corredate della prevista documentazione, dovranno essere inoltrate - attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna diretta agli uffici comunali - del comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 10 aprile 1993 (il comune sara' quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa dell'organismo richiedente"). I Comuni dovranno trasmettere, a loro volta, le istanze, corredate del proprio parere, alla prefettura entro e non oltre il 25 aprile 1993. Le istanze dovranno essere oggetto di una prima verifica istruttoria da parte della prefettura competente per territorio. In conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema C, la parte riservata alla prefettura dovra' essere completata con i dati relativi nel rispetto del termine del 10 maggio 1993, nonche' con il parere favorevole o negativo del comune e con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda. Cosi' compilato lo schema, unitamente alla domanda, sara' trasmesso dalle rispettive prefetture al "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Barberini, 47 - 00187 Roma. SI FA PRESENTE CHE PER I PROGETTI APPROVATI L'ACCREDITAMENTO RELATIVO SARA' EFFETTUATO DIRETTAMENTE A FAVORE DEI RICHIEDENTI CHE DOVRANNO INDICARE GLI ESTREMI DEL CONTO SU CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO. 4) REGIONI 4.1. Le regioni possono presentare domanda di finanziamento per progetti mirati alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento dei tossicodipendenti sieropositivi. Particolare cura dovra' essere posta alle iniziative mirate alla formazione del personale, privilegiando quelle attivita' tendenti a favorire il coordinamento tra le regioni, gli enti locali e le altre Amministrazioni dello Stato e gli enti privati, al fine di perseguire una ottimizzazione delle risorse finanziarie, comuni metodologie e, ove possibile, utilizzando lo stesso personale specialistico. 4.2. I progetti dei corsi di formazione da finanziare dovranno essere conformi ai seguenti criteri di massima: A) Corsi di formazione per gli operatori di servizi di assistenza ai tossicodipendenti pubblici e privati. Finalita': favorire la maturazione e l'acquisizione di capacita' attitudinali che permettano un corretto rapporto con i tossicodipendenti nonche' una costruttiva collaborazione con gli altri operatori, anche al fine di una maggiore informazione, partecipazione e coinvolgimento, sia a livello preventivo che di recupero, del loro ambiente familiare. La formazione dovra' essere impartita da persone o enti che garantiscano un adeguato livello culturale per quanto riguarda sia le singole professionalita' sia le aree di interazione tra le professionalita' interessate. Destinatari: gruppi di operatori con diversa formazione professionale, prevedendo sottogruppi di professionalita' omogenee per conseguire specifici obiettivi. B) Corsi di formazione per operatori di prevenzione. Finalita': fornire la conoscenza degli aspetti teorici e pratici della prevenzione in modo tale da formulare e attuare progetti di intervento efficaci, ed oggettivamente valutabili, in ordine alla prevenzione delle tossicodipendenze e dell'AIDS. Destinatari: educatori, animatori culturali, operatori pubblici e privati dei servizi per le tossicodipendenze. C) Corso sperimentale di formazione per operatori che si devono ins- erire nel contesto sociale di aree altamente urbanizzate ai fini della prevenzione dell'AIDS tra i tossicodipendenti non in trattamento ed altri gruppi ad alto rischio. Finalita': il corso deve garantire la conoscenza dei problemi teorici e pratici nonche' l'acquisizione di specifiche competenze e sensibilita' nello svolgimento delle funzioni peculiari che debbono affrontare gli operatori sociali come, ad esempio gli operatori della strada. In particolare deve: a) garantire competenze per rilevare gli indicatori delle situazioni di rischio; b) fornire gli strumenti conoscitivi ed operativi per intervenire nelle situazioni in cui il fenomeno appaia emergente; c) garantire la presenza e l'integrazione di gruppi o enti che costituiscano il punto di riferimento e di controllo di tali operatori. Destinatari: educatori, animatori culturali, operatori pubblici e privati dei servizi per le tossicodipendenze. 4.3. I progetti presentati dalle regioni interessate, secondo l'unito schema D (da predisporsi per ogni singolo progetto), dovranno, per poter accedere al finanziamento, essere corredati da una dettagliata relazione sullo stato di avvio e di attuazione dei progetti gia' ammessi a finanziamento negli anni precedenti. Nel caso in cui il progetto non venga realizzato direttamente, ma attraverso altro ente esecutore si dovra' provvedere a motivarne la necessita' e fornire dettagliati elementi nei riguardi della struttura individuata. Si osserva che secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 127 del testo unico n. 309/1990 qualsiasi variazione apportata al progetto, compresa quella dell'ente esecutore, dovra' essere sottoposta al preventivo parere del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Nel caso in cui i finanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1992 non siano stati ancora accreditati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento per il 1993, cio' dovra' essere evidenziato nella domanda medesima ed adeguatamente motivato. Nel caso in cui l'accreditamento sia avvenuto invece prima della presentazione della richiesta di finanziamento per il 1993, dovra' essere indicata la data in cui il finanziamento e' stato reso disponibile e qualora siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della disponibilita' dei fondi, dovra' essere allegata una relazione sullo stato di avvio e di attuazione del progetto. Le domande di finanziamento, corredate dalla relativa necessaria documentazione, predisposte utilizzando l'apposito schema D, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata entro e non oltre il 10 aprile 1993, in triplice copia, al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Barberini, 47 - 00187 Roma. 5.1. A) In considerazione della limitata disponibilta' delle risorse rispetto al notevole fabbisogno, si raccomanda la piu' rigorosa osservanza delle procedure indicate, l'adeguamento delle richieste alle necessita' piu' urgenti ed alle iniziative maggiormente significative nonche' la presentazione di progetti di costi contenuti e tali da consentire pareri di congruita' rapidi ed evitare giudizi negativi per presentazione di spese poco realistiche. B) Per i progetti va allegata una dichiarazione dalla quale risulti che le spese per le quali il finanziamento e' richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della regione o enti pubblici locali e che l'istituzione che si rappresenta non impiega forme di intervento coattivo tali da ledere il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti. Nella formulazione delle domande, gli enti interessati dovranno evidenziare eventuali finanziamenti gia' ottenuti negli ultimi due anni per i medesimi tipi di intervento onde consentire una valutazione organica degli stessi nella prospettiva di un possibile completamento delle opere e delle attivita' iniziate. C) Si fa infine presente che e' in corso l'istituzione di un apposito nucleo operativo di verifica e monitoraggio secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3. Qualsiasi struttura che abbia gia' usufruito di finanziamenti erogati ai sensi del T.U. 309/90 o che ne usufruira' per l'anno in corso dovra' ottemperare, in tema di verifica, monitoraggio e valutazione dei progetti, a quanto previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge. D) Ai fini del termine di scadenza della presentazione delle domande fara' fede il timbro postale di spedizione. E) Le determinazioni del Comitato nazionale di coordinamento per la lotta alla droga riguardo ai progetti approvati saranno rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 10 agosto 1993 e le procedure per l'acquisizione dei fondi saranno avviate entro lo stesso mese di agosto 1993. Roma, 11 febbraio 1993 Il Presidente: AMATO