IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992,
n.  231,  relativo  a  problemi  sanitari  e  di polizia sanitaria in
materia di importazione di animali della  specie  bovina  e  suina  e
carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Viste   le  decisioni  della  Commissione  92/322/CEE,  92/323/CEE,
92/324/CEE,  92/325/CEE,  92/402/CEE  relative  alle  condizioni   di
polizia   sanitaria   e   alla   certificazione  veterinaria  cui  e'
subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e
suina rispettivamente da Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia,  Bulgaria
e Romania;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali
nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti
in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e
suina,   e'   autorizzata   l'importazione   dall'Ungheria,  Polonia,
Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania, di:
   a)  animali  domestici  della   specie   bovina   destinati   alla
riproduzione   o  alla  produzione  che  rispondono  alle  condizioni
sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato A), che li deve
scortare;
   b)  animali  domestici  della   specie   bovina   destinati   alla
macellazione  che  rispondono  alle  condizioni sanitarie fissate nel
certificato di cui all'allegato B, che li deve scortare.
  E' inoltre autorizzata l'importazione dall'Ungheria di:
   a)  animali  domestici   della   specie   suina   destinati   alla
riproduzione  o all'ingrasso che rispondono alle condizioni sanitarie
fissate nel certificato di cui all'allegato C, che li deve scortare;
   b)  animali  domestici   della   specie   suina   destinati   alla
macellazione  che  rispondono  alle  condizioni sanitarie fissate nel
certificato di cui all'allegato D, che li deve scortare.