AVVERTENZA:
   Si  procede alla ripubblicazione del testo della legge 19 dicembre
1992, n. 489, corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
                               Art. 1.
 
                 Delega al Governo per l'attuazione
       delle direttive comunitarie relative al mercato interno
 
 1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992,
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per  dare  attuazione
alle  direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B della presente legge.
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  per  gli  affari
regionali  congiuntamente  ai  Ministri  con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B  della  presente
legge  sono  trasmessi  alla  Camera  dei deputati ed al Senato della
Repubblica per l'acquisizione,  entro  venti  giorni  dalla  data  di
trasmissione,  del parere delle commissioni permanenti competenti per
materia e,  ove  necessario,  delle  osservazioni  della  commissione
parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Decorso tale termine, i
decreti sono comunque emanati.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
             Poiche' le direttive, i regolamenti e le decisioni della
          Comunita'  europea  sono  state  pubblicate  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) solamente  a
          partire  dal 1987, gli estremi di pubblicazione riguardanti
          le direttive anteriori a  tale  anno  si  riferiscono  alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee G.U.C.E.).
          Nota all'art. 1.
             -   La   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  disciplina
          l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.  L'art. 14 cosi' recita:
             "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica  con la denominazione di 'decreto legislativo' e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.  Se  alla  delega  legislativa  si  riferisce  ad una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e'  espreso  dalle  Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".