IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettera f), secondo cui i gruppi nazionali di ricerca scientifica costituiscono strutture operative nazionali della protezione civile; Visto l'art. 17, comma 2, della legge n. 225/1992, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuita allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1983, con il quale e' stato costituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo nazionale per la vulcanologia; Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1984 con il quale, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' stato ricostituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti; Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1984, con il quale, in attuazione dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, e' stato costituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche; Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1992, con il quale e' stato costituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche ed in collegamento funzionale con il Dipartimento della protezione civile, il Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico- industriale ed ecologico; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 con il quale e' stata costituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; Considerato che il Ministro per il coordinamento della protezione civile si e' avvalso dell'attivita' dei gruppi sopra menzionati, finanziata annualmente con decreti attuativi delle disposizioni sopra richiamate, ultimi dei quali i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 547 del 21 maggio 1992, n. 635 del 25 giugno 1992, n. 631 del 25 giugno 1992 e n. 634 del 25 giugno 1992 con i quali sono stati concessi ai gruppi sopra menzionati i finanziamenti per l'avvio e compimento del programma scientifico delle attivita' di protezione civile per l'anno 1992; Ritenuto che la prosecuzione dell'attivita' dei citati gruppi nazionali debba essere assicurata nelle more della definizione della normativa di applicazione della legge n. 225 del 24 febbraio 1992; Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione ed alla disciplina dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione civile il perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio; Considerato, altresi', che ai sensi del predetto art. 17 della legge n. 225/1992, le attivita' dei gruppi in questione sono regolate con apposite convenzioni pluriennali; Decreta: Art. 1. In attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 11 e 17, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati i seguenti gruppi nazionali di ricerca scientifica, istituiti presso il Consiglio nazionale delle ricerche: Gruppo nazionale per la vulcanologia; Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti; Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche; Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici.