IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in  particolare  l'art.
11,  comma  1,  lettera f), secondo cui i gruppi nazionali di ricerca
scientifica  costituiscono  strutture   operative   nazionali   della
protezione civile;
  Visto  l'art. 17, comma 2, della legge n. 225/1992, che prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ovvero,  per
sua delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
di   concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati  i  gruppi
nazionali di ricerca scientifica;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 luglio  1992  con  cui  il  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  e'  stato  delegato  ad esercitare le funzioni di
coordinamento, di  indirizzo,  di  promozione  di  iniziative,  anche
normative,  nonche'  ogni altra funzione ed attivita' attribuita allo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24  febbraio
1992, n. 225;
  Visto  il  decreto interministeriale 7 maggio 1983, con il quale e'
stato costituito, presso il Consiglio nazionale  delle  ricerche,  il
Gruppo nazionale per la vulcanologia;
  Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1984 con il quale, in
attuazione  dell'art.  9, comma 1, del citato decreto-legge 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio
1984,  n.  363,  e' stato ricostituito, presso il Consiglio nazionale
delle ricerche, il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;
  Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1984, con il  quale,
in attuazione dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 26 maggio 1984,
n.  159,  e'  stato  costituito,  presso il Consiglio nazionale delle
ricerche,  il  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle   catastrofi
idrogeologiche;
  Visto  il  decreto interministeriale 12 febbraio 1992, con il quale
e' stato costituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche  ed
in  collegamento  funzionale  con  il  Dipartimento  della protezione
civile, il  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dai  rischi  chimico-
industriale ed ecologico;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 con il quale e' stata
costituita   la   Commissione   nazionale  per  la  previsione  e  la
prevenzione dei grandi rischi;
  Considerato che il Ministro per il coordinamento  della  protezione
civile  si  e'  avvalso  dell'attivita'  dei gruppi sopra menzionati,
finanziata annualmente con decreti attuativi delle disposizioni sopra
richiamate,  ultimi  dei  quali  i  decreti  del  Ministro   per   il
coordinamento  della  protezione civile n. 547 del 21 maggio 1992, n.
635 del 25 giugno 1992, n. 631 del 25 giugno 1992 e  n.  634  del  25
giugno  1992  con  i  quali  sono  stati  concessi  ai  gruppi  sopra
menzionati i finanziamenti per l'avvio  e  compimento  del  programma
scientifico delle attivita' di protezione civile per l'anno 1992;
  Ritenuto  che  la  prosecuzione  dell'attivita'  dei  citati gruppi
nazionali debba essere assicurata nelle more della definizione  della
normativa di applicazione della legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
  Ritenuto,   pertanto,   di  procedere  all'individuazione  ed  alla
disciplina dei gruppi nazionali di ricerca  scientifica  al  fine  di
consentire   al   Servizio   nazionale  della  protezione  civile  il
perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione  delle
varie ipotesi di rischio;
  Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  del predetto art. 17 della
legge n. 225/1992, le attivita' dei gruppi in questione sono regolate
con apposite convenzioni pluriennali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 11 e  17,
comma  2,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati i
seguenti gruppi nazionali di ricerca scientifica, istituiti presso il
Consiglio nazionale delle ricerche:
   Gruppo nazionale per la vulcanologia;
   Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;
   Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;
   Gruppo nazionale per la difesa dai rischi  chimico-industriali  ed
ecologici.