IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'art.  3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,  n.
461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
   Visto  il  comma 1 dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale,
in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte,  a  pena  di
nullita',  su  stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze;
   Visto l'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413  in
base  al  quale  i  Centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale alle
imprese, nonche' gli altri soggetti indicati nel  medesimo  comma  4,
provvedono  ad  inoltrare  ai  competenti uffici dell'Amministrazione
finanziaria le  dichiarazioni  da  essi  predisposte  e  le  relative
registrazioni  su  supporti magnetici formati sulla base di programmi
elettronici   forniti   o   comunque   prestabiliti   dalla    stessa
Amministrazione;
   Visto l'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 22
ottobre  1992,  n.  494, con il quale e' stato emanato il regolamento
per  l'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'   dei   Centri
autorizzati  di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi
6 e 7 della citata legge n. 413 del 1991, in base al quale i  termini
e  le  modalita' di trasmissione dei predetti supporti magnetici sono
stabiliti con i decreti del Ministro delle  finanze  di  approvazione
dei modelli;
   Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici  per
la  dichiarazione  dei  redditi e per la dichiarazione del patrimonio
netto, di autorizzare la predisposizione anche  di  speciali  modelli
per  la  compilazione  meccanografica delle dichiarazioni in modo che
siano   assicurate   la   conformita'   strutturale    dei    modelli
meccanografici  con  quelli  approvati con decreto del Ministro delle
finanze e la loro compatibilita' con le necessita'  gestionali  della
liquidazione delle imposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono  approvati,  con  le relative istruzioni, gli annessi modelli
760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L,  760/N,
760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, concernenti la dichiarazione unica
agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi, nonche' il modello 760/K concernente
la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle societa' ed enti soggetti
alle predette imposte, e la busta da utilizzare per la  presentazione
degli stessi.
   I  modelli  760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I,
760/L, 760/N, 760/O, 760/P, 760/R, 760/W e il  modello  760/K  devono
essere riprodotti in due esemplari identici.