IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto  il  primo  comma   dell'art.   8   del   suddetto   decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Visto  il  primo periodo del quarto comma dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  concernente  l'obbligo  della
presentazione  della  dichiarazione  degli  immobili  posseduti, agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
   Visto il  primo  periodo  del  successivo  quinto  comma  relativo
all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta;
   Ritenuta  l'opportunita'  che  tutti  gli  immobili  posseduti dal
contribuente nel territorio dello Stato  siano  dichiarati  su  unico
modello  sia  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi che agli effetti
dell'imposta comunale sugli  immobili  e  dell'imposta  straordinaria
immobiliare (I.S.I.);
   Ritenuta  l'opportunita'  di  approvare un particolare modello che
soddisfi l'esigenza dell'amministrazione finanziaria di  ricevere  da
parte dei contribuenti la dichiarazione i cui dati siano suscettibili
di essere rilevati con apparecchiature di lettura ottica automatica;
   Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  approvato,  con  le  relative istruzioni, l'annesso modello di
dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, posseduti nel  territorio
dello Stato, da presentare nell'anno 1993, da parte delle societa' in
nome  collettivo  e in accomandita semplice delle societa' semplici e
delle societa' o associazioni  fra  artisti  o  professionisti,  agli
effetti  delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.
   Il modello deve essere stampato in due esemplari:  l'esemplare  da
presentare  all'Amministrazione  finanziaria  e'  predisposto  per la
rilevazione dei dati con apparecchiature di lettura ottica automatica
e deve rispondere, nella grafica e nella carta, alle  caratteristiche
fissate  nell'allegato A. L'esemplare per il contribuente deve essere
stampato utilizzando il colore rosso medio.