IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la  legge  6  ottobre  1982,  n.  752,  recante  norme  per
l'attuazione della politica mineraria;
  Visto in particolare l'art. 6 della legge medesima che fa carico al
Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   di
dichiarare  le  aree  indiziate  del  territorio nazionale in base ai
risultati ottenuti nello svolgimento delle attivita'  di  ricerca  di
base;
 Vista  la  delibera  del  CIPE  dell'8 giugno 1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177  del  28  giugno  1983,  che  individua  le
sostanze  minerali  che  rivestono rilevante interesse per il Paese e
indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;
  Viste le delibere del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  281  del  1  dicembre  1987, e del 4
dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  29
dicembre  1990, che modificano ed integrano la delibera dell'8 giugno
1983;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  28  luglio  1983,  modificato ed integrato con
successivi decreti ministeriali del 31 ottobre 1986, del 18  dicembre
1989, del 15 gennaio 1990 e del 5 novembre 1990, che elencano le aree
indiziate per la ricerca mineraria operativa;
  Considerato   che  sono  emersi  alcuni  risultati  positivi  dalla
conclusione della convenzione di ricerca mineraria di base denominata
"Toscana meridionale 3", stipulata dal Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato con l'ENI in data 4 dicembre 1986, della
convenzione  denominata  "Il  complesso  granitoide  della  Sardegna"
stipulata   dal   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato con l'Ente minerario sardo in data 4 dicembre 1986 e
della    convenzione    denominata    "Valutazione   del   potenziale
metallogenico delle Vulcaniti  del  Lazio"  stipulata  dal  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato con l'ENI in data 4
dicembre 1986;
  Considerato che  per  motivi  di  mero  riferimento  geografico  e'
opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono
le localita' minerariamente indiziate;
  Ritenuto  opportuno  integrare  l'elenco delle aree indiziate sulla
base dei risultati delle ricerche sopra indicate;
  Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle
miniere nelle sedute del 5 dicembre 1991 e del 2 luglio 1992;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Sono dichiarate indiziate  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  6
ottobre  1982,  n.  752, le aree riportate nella tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   Roma, 11 gennaio 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 752/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  6.  -  In  base  ai  risultati   ottenuti   nello
          svolgimento delle attivita' di ricerca di base, il Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentito
          il parere  del  Consiglio  superiore  delle  miniere,  o  i
          competenti   organi   delle  regioni  a  statuto  speciale,
          dichiara le aree indiziate  per  minerale  con  decreto  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 si
          veda in nota al titolo.
             - Il D.M. 28  luglio  1983  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983.
             -  Il  D.M.  31  ottobre  1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1987.
             - Il D.M. 18 dicembre 1989  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1990.
             -  I  DD.MM. 15 gennaio 1990 sono stati pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1990.
             - Il D.M. 5 novembre  1990  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1990.