Il decreto in oggetto disciplina la  procedura  di  riconoscimento
dei  diplomi,  disponendo  nell'art.  12,  comma  2,  che la relativa
domanda  vada  presentata  al  Ministero  competente,  che  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera a), e' quello titolare della vigilanza
sulle professioni individuate nell'allegato al decreto.
   Per  le  professioni  vigilate  da  questo Ministero la domanda va
presentata a: Ministero della sanita' - Direzione generale ospedali -
Div. VI - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma-Eur.
   Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
    1) se la formazione e' stata acquisita per almeno  due  terzi  in
Paesi  della Comunita' europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,  Regno  Unito,
Spagna):
      a) certificato di cittadinanza;
      b) il titolo di studio con l'attestazione che il richiedente ha
seguito  con  successo  un  ciclo  di  studi post secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo  parziale  in  una
universita'  o  in un istituto di istruzione superiore (art. 1, comma
3, del decreto legislativo n. 115/1992);  il  titolo  va  fornito  in
copia  autenticata, preferibilmente munito di dichiarazione di valore
a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;
      c)  titolo  di  abilitazione  professionale  o   documentazione
attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione
del   richiedente   e'   subordinata  al  possesso  della  formazione
professionale documentata (art. 1, comma  1);  oppure  documentazione
attestante  che  il  richiedente  ha  esercitato  a  tempo  pieno  la
professione per la durata di due anni negli ultimi dieci  anni  (art.
3, comma 1);
      d)   programmi   dettagliati   degli   studi  previsti  per  il
conseguimento del suddetto titolo con chiara illustrazione delle  ore
effettuate  e  degli  argomenti svolti per singola materia nonche' il
numero delle ore relative al tirocinio pratico;
      e)  documentazione  attestante   le   attivita'   professionali
comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce
il  riconoscimento  nel Paese di provenienza del richiedente (art. 6,
comma 1, lettera b);
    2) se la formazione e' stata acquisita per una  durata  superiore
ad un terzo in un Paese non appartenente alla Comunita' europea:
      a) i documenti di cui sub 1) a), b), c), d), e);
      b)  documentazione  comprovante il riconoscimento del titolo in
un Paese della Comunita' europea;
      c) documentazione comprovante che il richiedente e' in possesso
di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 4).
   Si precisa altresi' che tutti di documenti allegati  alla  domanda
debbono  essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 115/1992 ed e' opportuno che siano  muniti  di
"apostilla"  ai  sensi  della  legge 10 dicembre 1966 che ratifica la
convenzione    internazionale    riguardante    l'abolizione    della
legalizzazione  di  atti  pubblici  stranieri  firmata  all'Aia  il 5
ottobre 1961.
   L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta' di comunicare a mezzo
lettera  all'interessato  la   necessita'   di   integrazione   della
documentazione elencata (art. 12, comma 3).
   A    tal   fine   la   domanda   dovra'   indicare   un   recapito
dell'interessato.