IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Considerato che ai sensi dell'art. 7 della legge 6  dicembre  1991,
n.  394,  agli enti locali territoriali il cui territorio e' compreso
anche parzialmente nelle aree dei parchi  nazionali  e  regionali  e'
attribuita  priorita'  nella  concessione  di finanziamenti statali e
regionali richiesti  per  l'effettuazione,  nel  territorio  compreso
entro  i confini del parco, di interventi, impianti ed opere previste
nel piano del parco di cui agli articoli 12 e 25 della predetta legge
6 dicembre 1991, n. 394;
  Preso atto che  i  predetti  interventi,  impianti  ed  opere  sono
individuati  all'art.  7,  comma  1,  lettere  a) - h), della legge 6
dicembre 1991, n. 394, nei seguenti: restauro dei centri  storici  ed
edifici  di  particolare  valore  storico  e  culturale; recupero dei
nuclei  abitati  rurali;  opere  igieniche  ed  idropotabili   e   di
risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; opere di conservazione
e  di  restauro  ambientale del territorio, ivi comprese le attivita'
agricole e forestali; attivita' culturali nei campi di interesse  del
parco;  agriturismo; attivita' sportive compatibili; strutture per la
utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto  ambientale  quali
il  metano  e  altri  gas  combustibili  nonche'  interventi  volti a
favorire l'uso di energie rinnovabili;
  Ritenuto che a tenore dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, per i parchi nazionali istituiti direttamente per legge
la delimitazione  provvisoria  integra  una  prima  delimitazione  di
confini  del  parco  in  relazione  alla  quale  e'  inscindibilmente
collegata la contestuale adozione di misure di salvaguardia;
  Rilevato che l'anticipazione delle predette incentivazioni rispetto
alla istituzione del parco e'  espressamente  prevista  nell'art.  6,
comma  2,  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, laddove consente di
attivare  le  misure  di  incentivazione  sulla   base   della   mera
individuazione  delle aree da proteggere, sin dalla pubblicazione del
programma  di  salvaguardia  e  della  adozione   delle   misure   di
salvaguardia;
  Considerato  che  ai sensi della predetta disposizione la priorita'
nella concessione di finanziamenti e'  riconosciuta  a  favore  degli
interventi   da  realizzare  nel  territorio  compreso  nell'area  da
proteggere da parte delle province e dei  comuni  ancor  prima  della
costituzione degli organi provvisori di gestione;
  Visto  che, pertanto, sussistono i presupposti previsti dalla legge
6  dicembre  1991,  n.  394,  per  la  concessione  delle  misure  di
incentivazione di cui all'art. 7 della legge stessa;
  Considerato  pertanto  che  le province ed i comuni possono avviare
interventi nelle suddette aree con diritto  ad  una  priorita'  nella
concessione di finanziamenti statali e regionali;
  Ritenuto,  altresi',  che  l'istituzione  degli  organi di gestione
provvisoria   consentira'   di   integrare   l'individuazione   degli
interventi  da inserire successivamente nel piano del parco a termine
degli articoli 12 e 25;
  Tenuto conto che ai sensi dell'art.  9,  comma  4,  della  legge  8
luglio  1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente  ogni  notizia  utile
allo svolgimento delle proprie funzioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  enti locali compresi nell'ambito del parco possono inviare
copia delle richieste di finanziamento relative  alla  erogazione  di
contributi   statali  e  regionali  al  Ministero  dell'ambiente  che
provvede a richiedere entro dieci  giorni  dalla  comunicazione  agli
enti  erogatori l'adempimento di quanto disposto dall'art. 7, commi 1
e 2, della legge 6 dicembre 1991, n.  394.
  2. Le singole amministrazioni statali e  regionali  sono  tenute  a
comunicare  al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della
natura, tutti gli atti di  concessione  di  finanziamento  statale  e
regionale per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) -
h),  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394. Le amministrazioni stesse
forniscono al Ministro dell'ambiente ed all'ente locale  interessato,
tempestiva  comunicazione  dell'avvio del procedimento ai sensi degli
articoli 7 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare
le priorita' riconosciute a favore degli  interventi  individuati  da
province  e  comuni  nelle aree delimitate con i decreti del Ministro
dell'ambiente 4 dicembre 1992, pubblicati nel  supplemento  ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  300 del 22 dicembre 1992. Dei relativi
atti di determinazione dei criteri e' inviata copia
al Ministro dell'ambiente.