IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerato che ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, agli enti locali territoriali il cui territorio e' compreso anche parzialmente nelle aree dei parchi nazionali e regionali e' attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per l'effettuazione, nel territorio compreso entro i confini del parco, di interventi, impianti ed opere previste nel piano del parco di cui agli articoli 12 e 25 della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394; Preso atto che i predetti interventi, impianti ed opere sono individuati all'art. 7, comma 1, lettere a) - h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei seguenti: restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; recupero dei nuclei abitati rurali; opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali; attivita' culturali nei campi di interesse del parco; agriturismo; attivita' sportive compatibili; strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; Ritenuto che a tenore dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per i parchi nazionali istituiti direttamente per legge la delimitazione provvisoria integra una prima delimitazione di confini del parco in relazione alla quale e' inscindibilmente collegata la contestuale adozione di misure di salvaguardia; Rilevato che l'anticipazione delle predette incentivazioni rispetto alla istituzione del parco e' espressamente prevista nell'art. 6, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laddove consente di attivare le misure di incentivazione sulla base della mera individuazione delle aree da proteggere, sin dalla pubblicazione del programma di salvaguardia e della adozione delle misure di salvaguardia; Considerato che ai sensi della predetta disposizione la priorita' nella concessione di finanziamenti e' riconosciuta a favore degli interventi da realizzare nel territorio compreso nell'area da proteggere da parte delle province e dei comuni ancor prima della costituzione degli organi provvisori di gestione; Visto che, pertanto, sussistono i presupposti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per la concessione delle misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge stessa; Considerato pertanto che le province ed i comuni possono avviare interventi nelle suddette aree con diritto ad una priorita' nella concessione di finanziamenti statali e regionali; Ritenuto, altresi', che l'istituzione degli organi di gestione provvisoria consentira' di integrare l'individuazione degli interventi da inserire successivamente nel piano del parco a termine degli articoli 12 e 25; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni; Decreta: Art. 1. 1. Gli enti locali compresi nell'ambito del parco possono inviare copia delle richieste di finanziamento relative alla erogazione di contributi statali e regionali al Ministero dell'ambiente che provvede a richiedere entro dieci giorni dalla comunicazione agli enti erogatori l'adempimento di quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Le singole amministrazioni statali e regionali sono tenute a comunicare al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, tutti gli atti di concessione di finanziamento statale e regionale per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) - h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le amministrazioni stesse forniscono al Ministro dell'ambiente ed all'ente locale interessato, tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare le priorita' riconosciute a favore degli interventi individuati da province e comuni nelle aree delimitate con i decreti del Ministro dell'ambiente 4 dicembre 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992. Dei relativi atti di determinazione dei criteri e' inviata copia al Ministro dell'ambiente.