IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  la
rideterminazione del  patrimonio  netto  delle  societa'  per  azioni
derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici  ed  il
trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle
predette societa'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del  decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1992,  n.  359,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Il  capitale
iniziale di  ciascuna  delle  societa'  per  azioni  derivanti  dalle
trasformazioni  e'  determinato  provvisoriamente,  con  decreto  del
Ministro del tesoro in base  al  netto  patrimoniale  risultante  dai
rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto e'  accertato  in  via
definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime
effettuate da una o piu' societa' specializzate, ovvero  da  soggetti
in possesso dei requisiti  richiesti  dall'articolo  11  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo  stesso  Ministro
del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di  cui  all'articolo  2,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di  stima
deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni.  I  corrispettivi
professionali per  le  stime  sono  posti  a  carico  delle  societa'
interessate e sono determinati con decreto del Ministro  del  tesoro.
In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi  sociali  possono,
in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio  netto  nel
rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della  legge  29
dicembre 1990, n. 408, e nei  limiti  autorizzati  dal  Ministro  del
tesoro. Si applica l'articolo 2,  comma  3,  della  stessa  legge  29
dicembre 1990, n.  408.  La  differenza  tra  il  netto  patrimoniale
risultante dall'ultimo bilancio e  il  valore  del  patrimonio  netto
determinato in via transitoria o accertato in via  definitiva  dovra'
comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e  del
passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione  degli  organi
sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o
al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono  essere
inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora
minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque super-
are il valore dalla stima medesima. Il consiglio di amministrazione e
il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i  criteri
seguiti  per  l'iscrizione  in  bilancio  dei  predetti  valori.   Il
patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al
termine delle predette operazioni, le  quali  sono  ad  ogni  effetto
connesse con le trasformazioni e sono soggette al  regime  tributario
di cui all'articolo 19".