IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178,  concernente  l'"Ordinamento
della regia Marina", e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2,  comma  9-quinquies,  lettera  a), della legge 27
dicembre 1990, n.  404,  concernente:  "Nuove  norme  in  materia  di
avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del
Corpo della Guardia di finanza";
  Visto l'art. 2, comma 1,  della  legge  12  gennaio  1991,  n.  13,
recante  la  "Determinazione  degli  atti amministrativi da adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica";
  Visto il regio decreto 30  settembre  1938,  n.  1652,  concernente
disposizioni  sull'ordinamento  didattico universitario, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Attesa la normativa relativa  all'equipollenza  tra  i  diplomi  di
laurea  con  particolare  riferimento  alle norme contenute nel testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592, che stabilisce l'equipollenza  tra  la
laurea  in  scienze politiche e quella in giurisprudenza, nella legge
1 febbraio 1960, n. 67, che concerne l'equipollenza tra la laurea in
scienze economiche-marittime e quella in economia e commercio,  nella
legge  29  novembre  1971,  n.  1089,  concernente equipollenza delle
lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze  economiche  con
la laurea in economia e commercio, nella legge 8 gennaio 1979, n. 10,
che  prevede  l'equipollenza  tra le lauree in economia politica e in
economia aziendale con la laurea in economia e commercio, nella legge
15 ottobre 1982, n. 757, che prevede l'equipollenza tra la laurea  in
scienze  bancarie  e  assicurative  e quella in economia e commercio,
nella legge 14 febbraio 1990, n. 28,  che  stabilisce  l'equipollenza
delle  lauree  in  economia  marittima e dei trasporti e in commercio
internazionale e mercati valutari a quella in economia  e  commercio,
nel  decreto  ministeriale  12 agosto 1991 che prevede l'equipollenza
tra  le  lauree  in  scienze  statistiche  e  demografiche,   scienze
statistiche  e  attuariali,  e scienze statistiche ed economiche alle
lauree in scienze politiche ed in economia e commercio;
  Considerata l'opportunita' di adeguare la tipologia dei diplomi  di
laurea  costituenti  requisito di accesso al concorso per la nomina a
sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo alle  nuove
esigenze   dell'amministrazione   ed   alle  piu'  recenti  modifiche
dell'ordinamento universitario;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'elenco dei diplomi di laurea, il possesso di almeno uno dei quali
costituisce necessario requisito per la  partecipazione  al  concorso
per  la  nomina  a  sottotenente  di  vascello in servizio permanente
effettivo - ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di  porto,  e'
come di seguito definito: giurisprudenza, scienze politiche, economia
e  commercio,  scienze  economiche e marittime, ingegneria (qualsiasi
indirizzo),  matematica,  fisica,   discipline   nautiche,   economia
aziendale,  economia  bancaria,  finanziaria e assicurativa, economia
politica,   economia   dei   trasporti   e  commercio  internazionale
(qualsiasi  indirizzo),   informatica,   scienze   internazionali   e
diplomatiche,  scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche
ed economiche.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.
   Roma, 10 novembre 1992
                                 Il Ministro della difesa
                                          ANDO'
Il Ministro della marina mercantile
              TESINI
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 261