Il  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle  denominazioni  di
orgigine  dei  vini,  istituito  a norma dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata  la
domanda  intesa  ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e  garantita  per  la  denominazione  di  origine
controllata   "Vernaccia  di  San  Gimignano",  gia'  riconosciuta  a
denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 6 maggio 1966)
e  successivamente  modificata  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  18  novembre  1987 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento  proponendo,
ai   fini  dell'emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale,  il
rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
disciplinare  di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione  generale
della  produzione  agricola,  entro  sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Disciplinare di produzione del vino "Vernaccia di San Gimignano"
         a denominazione di origine controllata e garantita
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia  di
San  Gimignano"  e'  riservata  al  vino  bianco  che  risponde  alle
condizioni  e  requisiti  stabiliti  dal  presente  disciplinare   di
produzione.