Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di  origine  controllata  "Parrina",  riconosciuta  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 luglio 1986 (Gazzetta
Ufficiale n.  94  del  23  aprile  1987),  propone  la  modifica  del
disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  dell'Agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
        della denominazione di origine controllata "Parrina"
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Parrina" e' riservata ai
vini "rosso", "bianco" e "rosato", che rispondono alle condizioni  ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.