Ai signori prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali e per i problemi regionali Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Com'e' noto, gia' negli anni 1991 e 1992, e' stata data attuazione alla legge 19 luglio 1991, n. 216: "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose". Il numero di domande pervenute, sia per il piano 1991, sia ancora piu' per il 1992, costituisce un'evidente conferma dell'interesse che la medesima ha riscosso e di quanto siano largamente condivise le finalita' che essa si propone. Si sottolinea, tuttavia, che molte istanze rispondevano piu' all'esigenza di offrire una risposta a diffuse situazioni di marginalita' e ad alcune finalita' d'ordine generale che non a specifici interventi di prevenzione di situazioni a rischio, come previsto dalla norma. La legge interviene a favore di due aree, entrambe delicate e degne della massima attenzione: la prima, piu' largamente sociale, nella quale si realizza il sostegno ad iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione del soggetto di eta' minore (articoli 1 e 2 della legge n. 216/91); la seconda, in cui si promuove l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'ambito penale minorile (art. 4 della legge). Entrambe le disposizioni esprimono, comunque, un obiettivo unitario ed intendono realizzare un'azione incisiva di prevenzione di situazioni a rischio di coinvolgimento dei soggetti di eta' minore in attivita' criminose. A conferma della unitarieta' dei fini perseguiti dalla legge, si e' ritenuto opportuno pubblicare contestualmente le circolari, emanate in attuazione dei precitati articoli, nelle quali sono illustrate le specifiche finalita' rispettivamente perseguite, nonche' i destinatari, i requisiti e le modalita' cui dovranno conformarsi le istanze di contributo. Il Governo ha inteso esprimere la propria attenzione nei confronti di questa importante ed irrinunciabile azione di prevenzione aumentando da 50 a 60 miliardi il Fondo istituito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 216/91. A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosita': 1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, consorzi, comunita' montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali) che abbiano gia' in corso iniziative e servizi per: - il sostegno alle famiglie con particolari difficolta' ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento; - il sostegno di servizi sociali gia' in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la realizzazione di attivita' diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione culturale e sportiva, l'espressione creativa e le attivita' sociali; - l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo; 2) soggetti pubblici (comuni, consorzi e comunita' montane) che intendono avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1. A conferma, parziale modifica ed integrazione di quanto gia' esposto nella circolare dello scorso anno, si precisa che possono produrre istanze: - gli enti ecclesiastici per progetti gia' in corso, purche' coerenti con le finalita' e rientranti nelle attivita' di cui all'art. 1 della legge n. 216/91; - le unita' sanitarie locali - non espressamente indicate nell'art.2 della legge - per progetti avviati o da avviare, a condizione che gli stessi risultino loro affidati da enti locali con delibera formale da allegare alla documentazione e rientrino fra le finalita' previste dalla legge; - i soggetti privati, sempre che risultino costituiti da almeno un anno e per iniziative e servizi gia' in atto. Le province non possono avviare nuove iniziative ma chiedere solo la prosecuzione di quelle gia' in corso. B) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI 1) Contenuto e requisiti dei progetti. Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno contenere progetti finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1, lettere a), b), c) e d) della legge n. 216/91. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento si forniscono le seguenti indicazioni: a) Attivita' di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare. Essa deve: - avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalita'. Saranno pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare; - operare in stretto collegamento col servizio sociale, con l'autorita' scolastica (organi scolastici locali, ad esempio direzioni di circolo) o con l'autorita' giudiziaria; - essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa; - essere orientata verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il piu' possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari; - valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici. b) Interventi a sostegno della famaglia. Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le difficolta' che hanno determinato le situazioni a rischio, per le quali puo' essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore. Le stesse debbono costituire anche un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali. Gli interventi debbono preferibilmente: - essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia; - tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti membri della famiglia; - essere realizzati da persone che possano assicurare la continuita' dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia; - prevedere il sostegno di attivita' educative per il minore nell'ambito della famiglia; - prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire la crescita di una rete di solidarieta' e di controllo sociale sul territorio: - mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il 'minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione. c) Interventi che realizzano centri di incontro per attivita' sportivo-ricreative, sociali o culturali e forme di presenza sociale nei quartieri. Questi devono preferibilmente offrire ai minori, oltreche' occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attivita' da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie. Le attivita' dei centri di incontro possono essere realizzate, ovviamente anche all'aperto, in aree attrezzate per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione. d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali, previo accordo con i competenti organi scolastici comunali ed in base agli indirizzi del Ministro della pubblica istruzione. Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autoorganizzazione del minore, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta e che l'attivita' svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti della personalita' del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti. Riguardo all'utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni fornite dal Ministero della pubblica istruzione (con circolare n. 19 del 5 marzo 1992). Su un piano piu' generale, si richiama la necessita' che i progetti siano qualitativamente validi e coerenti con le finalita' della legge. In particolare saranno maggiormente considerate iniziative che: - prendano in esame contesti fortemente degradati nei quali si manifestino situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili anche sulla base degli indici di criminalita' minorile, di dispersione scolastica, di abbandono; - concorrano alla soluzione di problematiche urgenti; - concorrano alla realizzazione di progetti territorialmente circoscritti, chiaramente definiti quanto a contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci di collaborazione interistituzionale, progetti tali da incidere realmente nelle situazioni considerate; - pongano in essere progetti polifunzionali nei quali si realizzi una integrazione tra organismi diversi, nella prospettiva di raggiungere il massimo di potenzialita' operativa senza naturalmente escludere anche progetti di minore rilevanza territoriale, a carattere monofunzionale, purche' oggettivamente validi e capaci di modificare situazioni di disagio e di degrado. Si ribadisce inoltre che saranno positivamente valutate iniziative con le caratteristiche: - della sperimentalita' (nelle quali siano previste modalita' di verifica in vista di una eventuale estensione ad altre parti del territorio); - della concentrazione (secondo piani che interessino un bacino di utenza ove, per la quantita' di popolazione minorile coinvolta, sia veramente cogente la necessita' di interventi); - della integrazione (fra le varie tipologie delle iniziative sopra descritte); - della continuita' dell'intervento. Saranno ritenuti ancora particolarmente apprezzabili i progetti che prevedano: - un'armonizzazione con i progetti presentati in attuazione di piani regionali o subregionali socio-assistenziali e con gli interventi predisposti dagli enti locali; - un coordinamento con quelli di cui all'art. 4 della legge n. 216/91, e che devono risultare diversificati nel contenuto. Si richiama, da ultimo, l'orientamento prevalente della commissione interministeriale (cfr. comma 5, art. 2 della legge n. 216) secondo la quale progetti con costo inferiore a 10 milioni non avrebbero in se' le caratteristiche di organica progettualita' richiesta. Non viene, peraltro, escluso che possano essere presi in considerazione progetti anche minimi, di cui sia dimostrata molto attentamente la reale validita'. 2) Destinazione dei contributi. Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge i contributi finanziari saranno orientativamente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa: - opere di ristrutturazione edilizia nonche' di straordinaria manutenzione (nel limite indicativo di lire 50 milioni), purche' le relative spese non si configurino come prevalenti od esclusive nell'ambito del progetto. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali gia' disponibili e facenti parte del patrimonio pubblico. A tal fine si fa espresso invito agli enti locali ed a tutti gli enti pubblici di mettere a disposizione parte del proprio patrimonio non utilizzato per la realizzazione degli interventi di prevenzione attuati anche da soggetti privati; - oneri per canoni di locazione (in tal caso si trattera' di locali gia' idonei allo svolgimento delle attivita'. Saranno tutt'al piu' ammessi oneri di piccola manutenzione); - oneri di assicurazione e di gestione ordinaria (luce, acqua, gas, altro); - oneri per l'acquisto di beni strumentali purche' si dimostri che essi saranno esclusivamente utilizzati per la realizzazione del progetto; - oneri per l'acquisto di materiali, attrezzature e beni deperibili; - oneri destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di edifici ed attrezzature scolastiche. Si conferma la esclusione di oneri per personale dipendente dall'ente gestore del progetto. Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di personale specificamente qualificato (insegnanti, artigiani, artisti e professionisti) nel limite strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, sotto forma di "collaborazione non continuativa" e secondo modalita' che si prestino a non creare suc- cessive aspettative di assunzione. Resta in ogni caso di assoluto rilievo la necessita' di avvalersi di personale qualificato. Saranno altresi' ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese per l'impegno di volontari, purche' queste risultino preventivamente concordate con l'organizzazione di appartenenza in conformita' di quanto disposto dalla legge n. 266/91. In tal caso il soggetto proponente dovra' indicare, oltre al numero dei volontari coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto, anche l'ammontare e le modalita' di rimborso preventivamente convenute. Si sottolinea ulteriormente che le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziate in quanto non direttamente utili alla concreta realizzazione dei progetti. C) MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) Formulazione. Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato appositamente predisposto (allegato 1). La mancata utilizzazione del modulo sara' motivo di esclusione dal piano di ripartizione. Il modulo della domanda, corredato della documentazione indicata in calce, sara' redatto e sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente. I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Si precisa inoltre che: a) le sedi operative di associazioni a carattere nazionale o lo- cale dovranno formulare singole domande; b) per le strutture di un'unica associazione operanti nella medesima provincia, la determinazione della misura del contributo sara' effettuata in forma complessiva. 2) Presentazione. Le domande, redatte in conformita' dell'apposito schema, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili tramite l'ente pubblico competente come di seguito indicato. 2.1 Domande degli enti pubblici. I comuni, le province, le comunita' montane, le uu.ss.ll. (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera A) dovranno presentare le domande alla prefettura entro il termine del 30 marzo 1993, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 216. Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita' indicate nella istanza. Non saranno favorevolmente esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo. 2.2 Domande degli enti privati. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 marzo 1993. Il comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sara' utilizzata la sovvenzione. I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura, e, comunque, non oltre il 15 aprile 1993. Con uguale immediatezza, e in ogni caso entro il 30 aprile 1993, le prefetture inoltreranno le domande alla Direzione generale dei servizi civili. Le istanze dovranno essere oggetto di una prima verifica istruttoria da parte della prefettura competente per territorio. In conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema di domanda, la parte riservata alla prefettura dovra' essere completata con i dati relativi al rispetto del termine del 30 marzo 1993, nonche' con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda. * * * L'inoltro delle istanze potra' avvenire con le seguenti modalita': - attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di spedizione; la fotocopia della ricevuta di ritorno dovra' essere allegata alla documentazione; - mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo privato, od alla prefettura, se trattasi di ente pubblico. In qualsiasi caso, dagli atti dovra' risultare la prova della presentazione della domanda in tempo utile (busta con timbro postale leggibile, ovvero ricevuta di spedizione ovvero timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura). D) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI I contributi saranno erogati in varie soluzioni, previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei lavori consentira' all'ente successivi finanziamenti. L'ente locale competente per territorio dovra' esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere. * * * Da ultimo, si fa presente che gli enti ed organismi che hanno prodotto domanda per l'anno 1992 e che non sono stati ammessi al finanziamento potranno ripresentare il medesimo progetto, purche' rivisto secondo le disposizioni ed i criteri sopra indicati (con particolare riferimento, anche, alla documentazione, al rispetto dei tempi di presentazione, etc.). In linea piu' generale, la competente Commissione interministeriale, sensibile alla reale produttivita' dei progetti, ha affermato la propria disponibilita' ad esaminare progetti gia' presentati in precedenza, e 'parzialmente finanziati, ai fini di renderne possibile il completamento ed evitare, cosi', che gli stessi restino incompiuti rendendo inutili le risorse precedentemente erogate. E) RACCOMANDAZIONI FINALI Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attivita' sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilita'. Coerentemente a tale indicazione, e' assolutamente necessario che la presente circolare, unitamente alla modulistica allegata, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti interessati. Sara' particolarmente utile che ne venga data diffusione sulla stampa locale, segnalando la disponibilita' dei propri uffici a fornire ogni utile consulenza. Converra' ribadire agli organismi interessati che non si fara' luogo a supplementi di istruttoria, cosicche' le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte. Il ritardo nell'invio delle istanze e la eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti. Ai fini della piu' sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione generale dei servizi civili dovra' essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 30 aprile p.v. Si pregano percio' le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinche' il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi e, conseguentemente, colpevoli esclusioni. Nel fornire assicurazione circa la puntuale osservanza della presente circolare, le SS.LL. vorranno precisare il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata a codesta prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento. La particolare importanza che si intende attribuire alla migliore attuazione della legge, la obiettiva necessita' che i progetti risultino coerenti con le finalita' che essa si propone, lo stesso intendimento di pervenire alla piu' tempestiva predisposizione del piano di ripartizione dei fondi per il 1993, segnalano la necessita' che il funzionario prescelto assicuri ogni migliore impegno per l'assolvimento del suo compito. Lo stesso dovra', in via preliminare, verificare la tempestivita' delle domande e la regolarita' e completezza della documentazione, attivando ogni possibile forma collaborativa per la migliore applicazione della legge e delle direttive ministeriali. Degli accennati riscontri verra' dato atto nelle note di trasmissione delle istanze. Ai fini di semplificare le procedure istruttorie ed evitare soprapposizioni e sovraccarichi di lavoro da parte degli uffici centrali e delle singole prefetture, si segnala, inoltre, la necessita' che - nel predisporre l'elenco riepilogativo delle istanze prodotte - vengano fornite le opportune indicazioni e un motivato parere sul contenuto dei progetti e sulla corrispondenza degli stessi alle finalita' previste dalla legge. La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai signori commissari di Governo con la precisa prospettiva che gli stessi ne informino le regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio di seguire l'attuazione della legge n. 216 per i necessari collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza. La Direzione generale dei servizi civili, a sua volta, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali, curera' di informare tempestivamente le regioni - naturalmente sempre tramite i commissari di Governo - sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si ringrazia per l'attenta e vigile collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilita', non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, che riveste un significativo rilievo nel quadro degli affari interni del Paese, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale. Il Ministro per gli affari sociali BOMPIANI Il Ministro dell'interno MANCINO