Ai     signori    prefetti    della
Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
provincia di Bolzano
                                  Al  commissario  del Governo per la
provincia di Trento
                                  Al    presidente    della    giunta
regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  le
                                  riforme   istituzionali   e  per  i
                                  problemi regionali
                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                  - Ufficio centrale per la giustizia
                                  minorile
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione generale del demanio
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione   -   Ufficio   studi  e
                                  programmazione
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza   sociale   -  Direzione
                                  generale dell'impiego
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
  Com'e'  noto, gia' negli anni 1991 e 1992, e' stata data attuazione
alla  legge  19  luglio 1991, n. 216: "Primi interventi in favore dei
minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose".
  Il  numero  di domande pervenute, sia per il piano 1991, sia ancora
piu' per il 1992, costituisce un'evidente conferma dell'interesse che
la  medesima  ha  riscosso  e di quanto siano largamente condivise le
finalita' che essa si propone.
  Si  sottolinea,  tuttavia,  che  molte  istanze  rispondevano  piu'
all'esigenza   di  offrire  una  risposta  a  diffuse  situazioni  di
marginalita'  e  ad  alcune  finalita'  d'ordine  generale  che non a
specifici  interventi  di  prevenzione  di situazioni a rischio, come
previsto dalla norma.
  La legge interviene a favore di due aree, entrambe delicate e degne
della  massima  attenzione:  la prima, piu' largamente sociale, nella
quale  si  realizza  il  sostegno  ad  iniziative  volte a tutelare e
favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione
del  soggetto  di eta' minore (articoli 1 e 2 della legge n. 216/91);
la  seconda,  in  cui  si  promuove  l'attuazione  di  interventi  di
prevenzione   della  delinquenza,  di  risocializzazione  nell'ambito
penale minorile (art. 4 della legge).
  Entrambe le disposizioni esprimono, comunque, un obiettivo unitario
ed   intendono   realizzare  un'azione  incisiva  di  prevenzione  di
situazioni a rischio di coinvolgimento dei soggetti di eta' minore in
attivita' criminose.
  A conferma della unitarieta' dei fini perseguiti dalla legge, si e'
ritenuto  opportuno  pubblicare contestualmente le circolari, emanate
in  attuazione dei precitati articoli, nelle quali sono illustrate le
specifiche    finalita'   rispettivamente   perseguite,   nonche'   i
destinatari,  i  requisiti e le modalita' cui dovranno conformarsi le
istanze di contributo.
  Il  Governo ha inteso esprimere la propria attenzione nei confronti
di   questa   importante  ed  irrinunciabile  azione  di  prevenzione
aumentando  da 50 a 60 miliardi il Fondo istituito ai sensi dell'art.
2, comma 5, della legge n. 216/91.

               A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

  Possono  chiedere  contributi  per  la realizzazione di progetti ed
interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosita':
   1)  soggetti  pubblici  e  privati  (comuni,  province,  consorzi,
comunita'    montane,    enti,    organizzazioni   di   volontariato,
associazioni,   cooperative   sociali)  che  abbiano  gia'  in  corso
iniziative e servizi per:
    -  il  sostegno  alle  famiglie  con  particolari difficolta' ove
vivono  minori  a  rischio  o  nelle  quali occorre agevolare il loro
reinserimento;
    -  il  sostegno  di  servizi sociali gia' in atto nei quartieri a
rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la
realizzazione   di  attivita'  diurna  o  serale,  per  tutto  l'arco
dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico,
la  formazione  culturale  e  sportiva,  l'espressione  creativa e le
attivita' sociali;
    -   l'accoglienza   di   minori   che  vivono  in  uno  stato  di
trascuratezza e di pericolo;
   2)  soggetti  pubblici  (comuni, consorzi e comunita' montane) che
intendono avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1.
  A  conferma,  parziale  modifica  ed  integrazione  di  quanto gia'
esposto  nella  circolare  dello  scorso anno, si precisa che possono
produrre istanze:
   -  gli  enti  ecclesiastici  per  progetti  gia' in corso, purche'
coerenti  con  le  finalita'  e  rientranti  nelle  attivita'  di cui
all'art. 1 della legge n. 216/91;
   -   le  unita'  sanitarie  locali  -  non  espressamente  indicate
nell'art.2  della  legge  -  per  progetti  avviati  o  da avviare, a
condizione  che gli stessi risultino loro affidati da enti locali con
delibera  formale  da allegare alla documentazione e rientrino fra le
finalita' previste dalla legge;
   - i soggetti privati, sempre che risultino costituiti da almeno un
anno e per iniziative e servizi gia' in atto.
  Le  province  non possono avviare nuove iniziative ma chiedere solo
la prosecuzione di quelle gia' in corso.

                B) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI
                    E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Contenuto e requisiti dei progetti.
  Le  domande  che  potranno  essere  ammesse  a  contributo dovranno
contenere  progetti  finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1,
lettere a), b), c) e d) della legge n. 216/91. Per ciascuna di queste
possibili   tipologie   di   intervento  si  forniscono  le  seguenti
indicazioni:
   a)  Attivita'  di  accoglienza  di  minori per i quali si sia reso
necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.
  Essa deve:
   -  avere  dimensioni  tali  da  garantire  che  ciascun minore sia
seguito  individualmente,  nel pieno rispetto della sua personalita'.
Saranno pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare;
   -  operare  in  stretto  collegamento  col  servizio  sociale, con
l'autorita'   scolastica   (organi   scolastici  locali,  ad  esempio
direzioni di circolo) o con l'autorita' giudiziaria;
   -  essere  in  grado  di proporre al minore modelli validi, che ne
sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;
   -  essere  orientata  verso  il  recupero  del  rapporto familiare
attraverso  il mantenimento dei contatti, il piu' possibile efficaci,
tra minore, genitori e familiari;
   -  valorizzare  e ricercare il massimo collegamento sul territorio
con enti pubblici.
  b) Interventi a sostegno della famaglia.
  Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le
difficolta'  che  hanno  determinato  le situazioni a rischio, per le
quali  puo'  essersi  reso necessario l'allontanamento temporaneo del
minore.
  Le  stesse  debbono  costituire  anche  un  sostegno a favore delle
famiglie  nelle  quali  continuano  a  permanere  livelli  di rischio
interno o legato a fattori ambientali.
  Gli interventi debbono preferibilmente:
   - essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;
   -  tendere  ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti membri
della famiglia;
  -   essere   realizzati   da  persone  che  possano  assicurare  la
continuita' dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;
   -  prevedere  il  sostegno  di  attivita'  educative per il minore
nell'ambito della famiglia;
   -  prevedere,  ove possibile, la collaborazione delle famiglie con
quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire
la  crescita  di  una rete di solidarieta' e di controllo sociale sul
territorio:
   -   mirare   al   pieno   assolvimento   dell'obbligo  scolastico,
facilitando  il 'minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno
scolastico  ed  il  collegamento con centri ricreativi, sportivi e di
socializzazione.
  c)  Interventi  che  realizzano  centri  di  incontro per attivita'
sportivo-ricreative,  sociali o culturali e forme di presenza sociale
nei quartieri.
  Questi   devono   preferibilmente   offrire  ai  minori,  oltreche'
occasione  di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte
che  sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo
per  la  realizzazione  di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli,
per  quanto  possibile, in attivita' da essi stessi gestite anche con
l'aiuto  delle  famiglie. Le attivita' dei centri di incontro possono
essere  realizzate,  ovviamente  anche all'aperto, in aree attrezzate
per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione.
  d)  Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei
giorni  e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali, previo
accordo  con  i competenti organi scolastici comunali ed in base agli
indirizzi del Ministro della pubblica istruzione.
  Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base
di  progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di
autoorganizzazione   del   minore,   evitando,   peraltro,   che   la
partecipazione  sia  imposta e che l'attivita' svolta sia valutata ai
fini del rendimento scolastico.
  Risulteranno  preferiti  interventi capaci di sviluppare attitudini
emergenti   della  personalita'  del  minore  (creative,  artistiche,
musicali,  sportive,  artigianali,  professionali) e di suscitare nei
minori interessi permanenti.
  Riguardo  all'utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle
istruzioni  fornite  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione (con
circolare n. 19 del 5 marzo 1992).
  Su un piano piu' generale, si richiama la necessita' che i progetti
siano  qualitativamente  validi  e  coerenti  con  le finalita' della
legge.  In  particolare  saranno  maggiormente considerate iniziative
che:
   -  prendano  in  esame  contesti fortemente degradati nei quali si
manifestino  situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili
anche   sulla   base   degli  indici  di  criminalita'  minorile,  di
dispersione scolastica, di abbandono;
   - concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;
   -  concorrano  alla  realizzazione  di  progetti  territorialmente
circoscritti,  chiaramente  definiti  quanto  a contenuti, strumenti,
operatori,  risorse  finanziarie  e  forme efficaci di collaborazione
interistituzionale,   progetti   tali  da  incidere  realmente  nelle
situazioni considerate;
   -  pongano in essere progetti polifunzionali nei quali si realizzi
una   integrazione   tra  organismi  diversi,  nella  prospettiva  di
raggiungere  il massimo di potenzialita' operativa senza naturalmente
escludere   anche   progetti  di  minore  rilevanza  territoriale,  a
carattere  monofunzionale,  purche' oggettivamente validi e capaci di
modificare situazioni di disagio e di degrado.
  Si  ribadisce inoltre che saranno positivamente valutate iniziative
con le caratteristiche:
   -  della  sperimentalita' (nelle quali siano previste modalita' di
verifica  in  vista  di  una  eventuale estensione ad altre parti del
territorio);
   - della concentrazione (secondo piani che interessino un bacino di
utenza  ove,  per la quantita' di popolazione minorile coinvolta, sia
veramente cogente la necessita' di interventi);
   -  della  integrazione  (fra  le  varie tipologie delle iniziative
sopra descritte);
   - della continuita' dell'intervento.
  Saranno ritenuti ancora particolarmente apprezzabili i progetti che
prevedano:
   -  un'armonizzazione  con  i  progetti presentati in attuazione di
piani   regionali   o  subregionali  socio-assistenziali  e  con  gli
interventi predisposti dagli enti locali;
   -  un  coordinamento  con  quelli di cui all'art. 4 della legge n.
216/91, e che devono risultare diversificati nel contenuto.
  Si richiama, da ultimo, l'orientamento prevalente della commissione
interministeriale  (cfr.  comma 5, art. 2 della legge n. 216) secondo
la  quale  progetti con costo inferiore a 10 milioni non avrebbero in
se'  le  caratteristiche  di  organica  progettualita' richiesta. Non
viene,  peraltro,  escluso che possano essere presi in considerazione
progetti  anche  minimi,  di cui sia dimostrata molto attentamente la
reale validita'.
2) Destinazione dei contributi.
  Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge i contributi
finanziari  saranno orientativamente destinati a coprire totalmente o
parzialmente le seguenti tipologie di spesa:
   -  opere  di  ristrutturazione  edilizia  nonche' di straordinaria
manutenzione  (nel  limite indicativo di lire 50 milioni), purche' le
relative  spese  non  si  configurino  come  prevalenti  od esclusive
nell'ambito  del progetto. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se
riguardano  l'adeguamento  di  strutture  o locali gia' disponibili e
facenti  parte  del  patrimonio  pubblico.  A tal fine si fa espresso
invito  agli  enti  locali  ed a tutti gli enti pubblici di mettere a
disposizione  parte  del  proprio  patrimonio  non  utilizzato per la
realizzazione  degli  interventi  di  prevenzione  attuati  anche  da
soggetti privati;
   -  oneri  per  canoni  di  locazione  (in tal caso si trattera' di
locali  gia' idonei allo svolgimento delle attivita'. Saranno tutt'al
piu' ammessi oneri di piccola manutenzione);
   -  oneri  di  assicurazione  e di gestione ordinaria (luce, acqua,
gas, altro);
   - oneri per l'acquisto di beni strumentali purche' si dimostri che
essi  saranno  esclusivamente  utilizzati  per  la  realizzazione del
progetto;
   -   oneri   per  l'acquisto  di  materiali,  attrezzature  e  beni
deperibili;
   -  oneri  destinati  alla  custodia  e  manutenzione  ordinaria di
edifici ed attrezzature scolastiche.
  Si  conferma  la  esclusione  di  oneri  per  personale  dipendente
dall'ente gestore del progetto.
  Si  ritengono  invece  ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di
personale  specificamente qualificato (insegnanti, artigiani, artisti
e   professionisti)   nel   limite   strettamente   necessario   alla
realizzazione  degli  interventi,  sotto forma di "collaborazione non
continuativa"  e  secondo modalita' che si prestino a non creare suc-
cessive  aspettative  di  assunzione.  Resta in ogni caso di assoluto
rilievo la necessita' di avvalersi di personale qualificato.
  Saranno altresi' ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese
per  l'impegno di volontari, purche' queste risultino preventivamente
concordate  con  l'organizzazione  di  appartenenza in conformita' di
quanto  disposto  dalla  legge  n.  266/91.  In  tal caso il soggetto
proponente  dovra'  indicare, oltre al numero dei volontari coinvolti
con  il  rispettivo  ruolo  nella  realizzazione  del progetto, anche
l'ammontare e le modalita' di rimborso preventivamente convenute.
  Si  sottolinea ulteriormente che le spese relative ad iniziative di
studio  e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziate
in  quanto  non  direttamente  utili  alla concreta realizzazione dei
progetti.

                    C) MODALITA' DI FORMULAZIONE
                  E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  1) Formulazione.
  Le  domande  vanno  compilate,  sia  dai  soggetti pubblici che dai
soggetti privati, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato
appositamente  predisposto (allegato 1). La mancata utilizzazione del
modulo  sara'  motivo  di  esclusione  dal  piano di ripartizione. Il
modulo  della  domanda,  corredato  della  documentazione indicata in
calce,   sara'  redatto  e  sottoscritto  dal  rappresentante  legale
dell'ente.
  I  certificati  penali  e  dei  carichi pendenti dovranno risultare
rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda.
  Si precisa inoltre che:
    a)  le sedi operative di associazioni a carattere nazionale o lo-
cale dovranno formulare singole domande;
    b)  per  le  strutture  di  un'unica  associazione operanti nella
medesima  provincia,  la  determinazione  della misura del contributo
sara' effettuata in forma complessiva.
2) Presentazione.
  Le  domande,  redatte in conformita' dell'apposito schema, dovranno
essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei
servizi  civili  tramite  l'ente  pubblico competente come di seguito
indicato.
  2.1 Domande degli enti pubblici.
  I  comuni,  le province, le comunita' montane, le uu.ss.ll. (sempre
che   ricorrano  le  condizioni  di  cui  alla  lettera  A)  dovranno
presentare  le  domande alla prefettura entro il termine del 30 marzo
1993, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 216.
  Le  domande  dovranno  essere  deliberate dagli organi competenti a
norma  di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo
richiesto,  che  dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita'
indicate nella istanza.
  Non  saranno  favorevolmente  esaminate  le istanze prive dell'atto
dell'organo deliberativo.
  2.2 Domande degli enti privati.
  Le  domande  dovranno  essere  presentate  esclusivamente al comune
territorialmente  competente entro il termine perentorio del 30 marzo
1993.
  Il  comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha sede
la  "struttura  operativa"  dell'organismo  richiedente,  a beneficio
della quale sara' utilizzata la sovvenzione.
  I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura, e,
comunque, non oltre il 15 aprile 1993.
  Con uguale immediatezza, e in ogni caso entro il 30 aprile 1993, le
prefetture  inoltreranno  le  domande  alla  Direzione  generale  dei
servizi civili.
  Le   istanze   dovranno   essere  oggetto  di  una  prima  verifica
istruttoria da parte della prefettura competente per territorio.
  In  conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema
di   domanda,  la  parte  riservata  alla  prefettura  dovra'  essere
completata  con  i dati relativi al rispetto del termine del 30 marzo
1993, nonche' con ogni altra osservazione relativa al contenuto della
domanda.

                                * * *

 L'inoltro delle istanze potra' avvenire con le seguenti modalita':
   - attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta
di  spedizione;  la fotocopia della ricevuta di ritorno dovra' essere
allegata alla documentazione;
   -  mediante  presentazione  diretta  al  comune,  se  trattasi  di
organismo privato, od alla prefettura, se trattasi di ente pubblico.
  In  qualsiasi  caso,  dagli  atti  dovra'  risultare la prova della
presentazione  della domanda in tempo utile (busta con timbro postale
leggibile,  ovvero  ricevuta di spedizione ovvero timbro a protocollo
leggibile del comune o della prefettura).

                    D) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

  I   contributi   saranno   erogati   in   varie  soluzioni,  previa
dimostrazione  della  effettiva  realizzazione delle iniziative e dei
servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei
lavori consentira' all'ente successivi finanziamenti.
  L'ente   locale  competente  per  territorio  dovra'  esprimere  in
proposito  il  proprio  parere, restando inteso che per le iniziative
attuate  dal comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo
del parere.

                                * * *

  Da  ultimo,  si  fa  presente  che  gli enti ed organismi che hanno
prodotto  domanda  per  l'anno  1992  e che non sono stati ammessi al
finanziamento  potranno  ripresentare  il  medesimo progetto, purche'
rivisto  secondo  le  disposizioni  ed  i criteri sopra indicati (con
particolare  riferimento, anche, alla documentazione, al rispetto dei
tempi di presentazione, etc.).
  In    linea    piu'    generale,    la    competente    Commissione
interministeriale,  sensibile  alla reale produttivita' dei progetti,
ha  affermato  la  propria  disponibilita' ad esaminare progetti gia'
presentati  in  precedenza,  e  'parzialmente  finanziati, ai fini di
renderne possibile il completamento ed evitare, cosi', che gli stessi
restino   incompiuti  rendendo  inutili  le  risorse  precedentemente
erogate.

                      E) RACCOMANDAZIONI FINALI

  Nell'esercizio  dei  compiti  previsti  per il sostegno finanziario
delle  attivita'  sociali  sopra  descritte,  trovano  applicazione i
principi  ed  i  criteri  normativi  sul  procedimento amministrativo
indicati  dalla  legge  n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza
amministrativa e della responsabilita'.
  Coerentemente  a  tale indicazione, e' assolutamente necessario che
la  presente  circolare,  unitamente  alla  modulistica allegata, sia
portata  a  conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti
interessati.
  Sara'  particolarmente  utile  che  ne  venga data diffusione sulla
stampa  locale,  segnalando  la  disponibilita'  dei  propri uffici a
fornire ogni utile consulenza.
  Converra'  ribadire  agli  organismi  interessati  che non si fara'
luogo   a  supplementi  di  istruttoria,  cosicche'  le  istanze  non
sufficientemente  documentate saranno respinte. Il ritardo nell'invio
delle  istanze  e  la  eventuale  incompletezza  della documentazione
potranno essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha
causato  l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti
richiesti.
  Ai   fini   della  piu'  sollecita  predisposizione  del  piano  di
ripartizione,  la Direzione generale dei servizi civili dovra' essere
posta  in  grado di disporre di tutte le domande originali al massimo
entro  il  30  aprile  p.v.  Si  pregano  percio'  le SS.LL. di voler
cortesemente   disporre  affinche'  il  termine  sia  scrupolosamente
rispettato,   in   modo   da   evitare  ingiustificabili  ritardi  e,
conseguentemente, colpevoli esclusioni.
  Nel  fornire  assicurazione  circa  la  puntuale  osservanza  della
presente  circolare,  le  SS.LL. vorranno precisare il nominativo del
funzionario  preposto  all'istruttoria demandata a codesta prefettura
nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento.
  La  particolare  importanza che si intende attribuire alla migliore
attuazione  della  legge,  la  obiettiva  necessita'  che  i progetti
risultino  coerenti  con  le finalita' che essa si propone, lo stesso
intendimento  di  pervenire  alla piu' tempestiva predisposizione del
piano  di ripartizione dei fondi per il 1993, segnalano la necessita'
che  il  funzionario  prescelto  assicuri  ogni  migliore impegno per
l'assolvimento del suo compito. Lo stesso dovra', in via preliminare,
verificare   la  tempestivita'  delle  domande  e  la  regolarita'  e
completezza  della  documentazione,  attivando  ogni  possibile forma
collaborativa  per  la  migliore  applicazione  della  legge  e delle
direttive  ministeriali.  Degli  accennati riscontri verra' dato atto
nelle note di trasmissione delle istanze.
  Ai  fini  di  semplificare  le  procedure  istruttorie  ed  evitare
soprapposizioni  e  sovraccarichi  di  lavoro  da  parte degli uffici
centrali   e  delle  singole  prefetture,  si  segnala,  inoltre,  la
necessita' che - nel predisporre l'elenco riepilogativo delle istanze
prodotte  -  vengano  fornite  le opportune indicazioni e un motivato
parere sul contenuto dei progetti e sulla corrispondenza degli stessi
alle finalita' previste dalla legge.
  La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai signori
commissari  di  Governo  con la precisa prospettiva che gli stessi ne
informino  le  regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio
di   seguire   l'attuazione  della  legge  n.  216  per  i  necessari
collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza.
  La Direzione generale dei servizi civili, a sua volta, d'intesa con
il   Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  curera'  di  informare
tempestivamente le regioni - naturalmente sempre tramite i commissari
di  Governo  -  sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
  Si  ringrazia  per l'attenta e vigile collaborazione che le SS.LL.,
con  la consueta sensibilita', non mancheranno di prestare in sede di
applicazione  della  normativa,  che riveste un significativo rilievo
nel  quadro  degli affari interni del Paese, ai fini della promozione
degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.
                                   Il Ministro per gli affari sociali
                                                BOMPIANI

Il Ministro dell'interno
       MANCINO