IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 25 maggio 1970, n.  364,  istitutiva  del  Fondo  di
solidarieta'  nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, di
cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  9, comma 2, della stessa legge n. 185/92 che prevede
la individuazione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle
foreste,  da  emanarsi  entro  il 30 novembre di ogni anno per l'anno
successivo, degli eventi, delle colture e delle  fitopatie  che,  con
riferimento  a  territori  agricoli  omogenei, possono essere ammessi
all'assicurazione agevolata;
  Vista  la  lettera  circolare  12  giugno  1992,  indirizzata  alle
regioni,  alle  province  autonome, ai consorzi di difesa e alla loro
associazione nazionale (ASNACODI) e al Consorzio delle  compagnie  di
assicurazioni  (CIRAS),  con  la  quale e' stato chiesto il parere di
competenza, in conformita' a quanto previsto  dal  medesimo  art.  9,
comma 2;
  Visti i pareri pervenuti in esito alla precitata richiesta;
  Vista, in particolare, la lettera 31 dicembre 1992, con la quale il
CIRAS comunica la disponibilita' ad assumere per il 1993, i rischi di
grandine   a   carico  delle  colture  gia'  assicurabili  nel  1992,
individuate con il decreto del 17 febbraio 1992, e delle  colture  di
frumento  ed  altri  cereali  minori,  fragole,  fagioli, cavolfiori,
colza, girasole e semi di piante ortensi, nonche' i rischi da brina e
gelo a  carico  dei  fruttiferi  e  dei  carciofi,  limitatamente  ai
territori in cui e' stata assunta la copertura assicurativa nell'anno
1992;
  Atteso che le regioni Puglia e Sicilia non hanno ancora trasmesso i
loro pareri;
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge
n.   185/92,   per   le   avversita'   e   le   colture   ammissibili
all'assicurazione agevolata non si applicano le altre provvidenze del
Fondo di solidarieta' nazionale;
  Ritenuta  l'urgenza di provvedere, sulla scorta dei pareri assunti,
alla  individuazione  degli  eventi  e  delle   colture   ammissibili
all'assicurazione agevolata nel 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  9,  comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n.
185, sono stabiliti nell'allegato elenco, con riferimento a territori
agricoli omogenei, gli eventi e le colture che nell'anno 1993 possono
essere oggetto di contratti assicurativi, di cui alle lettere a),  b)
e c), comma 1, del medesimo art. 9.
  Il predetto elenco sara' integrato per le regioni Puglia e Sicilia,
dopo l'acquisizione dei rispettivi pareri.