IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 9, comma 2, della stessa legge n. 185/92 che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, degli eventi, delle colture e delle fitopatie che, con riferimento a territori agricoli omogenei, possono essere ammessi all'assicurazione agevolata; Vista la lettera circolare 12 giugno 1992, indirizzata alle regioni, alle province autonome, ai consorzi di difesa e alla loro associazione nazionale (ASNACODI) e al Consorzio delle compagnie di assicurazioni (CIRAS), con la quale e' stato chiesto il parere di competenza, in conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 2; Visti i pareri pervenuti in esito alla precitata richiesta; Vista, in particolare, la lettera 31 dicembre 1992, con la quale il CIRAS comunica la disponibilita' ad assumere per il 1993, i rischi di grandine a carico delle colture gia' assicurabili nel 1992, individuate con il decreto del 17 febbraio 1992, e delle colture di frumento ed altri cereali minori, fragole, fagioli, cavolfiori, colza, girasole e semi di piante ortensi, nonche' i rischi da brina e gelo a carico dei fruttiferi e dei carciofi, limitatamente ai territori in cui e' stata assunta la copertura assicurativa nell'anno 1992; Atteso che le regioni Puglia e Sicilia non hanno ancora trasmesso i loro pareri; Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 185/92, per le avversita' e le colture ammissibili all'assicurazione agevolata non si applicano le altre provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; Ritenuta l'urgenza di provvedere, sulla scorta dei pareri assunti, alla individuazione degli eventi e delle colture ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1993; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono stabiliti nell'allegato elenco, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi e le colture che nell'anno 1993 possono essere oggetto di contratti assicurativi, di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, del medesimo art. 9. Il predetto elenco sara' integrato per le regioni Puglia e Sicilia, dopo l'acquisizione dei rispettivi pareri.