Alle intendenze di finanza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai  centi di servizio delle imposte
                                  dirette
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo
                                  Al dipartimento del territorio
Premessa.
  L'art. 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18  del  23  gennaio  1993  ha  stabilito,  tra
l'altro,   la   riapertura   dei   termini   di  presentazione  delle
dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma  2;  55,
comma  6 e 9; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e successive modificazioni, volte alla definizione  agevolata
dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi.
  L'art.  5,  comma 6, del predetto decreto-legge aggiunge alla legge
30 dicembre 1991, n. 413 l'art. 62- bis, gia' introdotto dal decreto-
legge  27  aprile  1992,  n.  269,  non  convertito,  consentendo  la
riapertura  dei termini di presentazione di dichiarazioni integrative
volte  a  sanare  talune  ipotesi  di  omessi,  ritardati  o  carenti
versamenti d'imposta o di ritenute.
  Il  comma  10  del  citato art. 3 del medesimo decreto-legge n. 16,
apporta, invece,  talune  modifiche  alla  ordinaria  disciplina  del
"ravvedimento  operoso"  amministrativo, come introdotta dall'art. 14
della legge 29 dicembre 1990,  n.  408,  al  fine  di  consentire  la
integrazione delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi  per  il  primo  periodo  d'imposta successivo a quelli per i
quali il contribuente poteva avvalersi  delle  disposizioni  previste
nel titolo VI della legge n. 413 del 1991.
                             PARTE PRIMA
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
  INTEGRATIVE DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.
1. Ambito oggettivo.
  Il  comma 1 del citato art. 3 dispone che possono essere presentate
oltre i termini originariamente previsti e fino  al  31  marzo  1993,
senza applicazione di sanzioni:
   1)  le  dichiarazioni  di cui all'art. 32, comma 2, della legge n.
413 del  1991,  ovvero  le  dichiarazioni  integrative  agli  effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale  sui  redditi,
nonche'  delle  relative  addizionali, dovute per i periodi d'imposta
relativamente  ai  quali  il  termine  per  la  presentazione   della
dichiarazione  annuale  e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991,
sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo;
   2) le dichiarazioni di cui all'art. 55, commi 6  e  9,  ovvero  le
dichiarazioni  sostitutive o integrative dei redditi dei comuni e dei
loro consorzi,  delle  comunita'  montane,  delle  province  e  delle
regioni,   nonche'   quelle  delle  unita'  sanitarie  locali,  delle
istituzioni pubbliche di  assistenza  e  beneficienza  (IPAB),  delle
camere  di  commercio,  industria  e  artigianato  (C.C.I.A.),  delle
aziende di turismo, degli enti provinciali  per  il  turismo  e,  ove
istituite, delle aziende di promozione turistica;
   3)  le  istanze  di cui all'art. 57, comma 6, ovvero le istanze di
coloro  che  alla  data  del  30  settembre  1991  hanno   perso   la
rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente;
   4)  le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  63,  comma  2, ovvero le
dichiarazioni dei soggetti indicati nel titolo III  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla  fonte
sulle  somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della
relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, per
i  periodi  d'imposta  relativamente  ai  quali  il  termine  per  la
presentazione  della  dichiarazione  e'  scaduto  anteriormente al 30
novembre  1991  e  sempreche'  non   sia   intervenuto   accertamento
definitivo.
  Lo  stesso  art.  3, al comma 2, dispone la sospensione, fino al 31
marzo 1993, dei giudizi in corso e dei termini  per  ricorrere  e  di
impugnativa,  nonche'  la  sospensione  fino  alla stessa data, della
riscossione delle iscrizioni provvisorie a ruolo la cui proroga  deve
essere richiesta entro il 15 aprile 1993.
  Il   successivo   art.   5   consente,  inoltre,  al  comma  6,  la
presentazione oltre i termini originariamente previsti e fino  al  31
marzo   1993,   sempre   senza   applicazione   di   sanzioni,  delle
dichiarazioni di  cui  all'art.  62-  bis,  ovvero  quelle  volte  ad
ottenere la non applicabilita' della soprattassa in talune ipotesi di
omessi,   ritardati  o  insufficienti  versamenti  di  imposte  o  di
ritenute, risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate alla data
del 30 novembre 1991 e non iscritte in  ruolo  gia'  notificato  alla
data  di presentazione della dichiarazione integrativa. Relativamente
a quelle iscritte in ruolo gia'  notificato,  la  non  applicabilita'
della  soprattassa  e'  limitata alle rate non scadute, salvo che gli
interessati non dimostrino che il versamento non  e'  stato  eseguito
per  fatto  doloso  di  terzi,  denunciato  all'autorita' giudiziaria
anteriormente alla data del 24 gennaio 1993.
  Con il comma 6 dell'art. 3 e' stato poi differito al 31 marzo  1993
il  termine  per  presentare  apposite domande ed eseguire versamenti
relativamente  ai   contributi   o   premi   dovuti   alle   gestioni
previdenziali  ed  assistenziali  in  conseguenza  delle integrazioni
delle dichiarazioni dei redditi.
  L'art. 4, comma 1, lettera d),  consente,  infine,  la  definizione
agevolata  degli  accertamenti  parziali  di  cui  all'art.  41-  bis
notificati fino al 31 marzo 1993. Al riguardo, tuttavia, va precisato
che qualora  il  contribuente,  anteriormente  alla  notifica  di  un
accertamento  parziale  di  cui  all'art.  41- bis, abbia definito la
propria  posizione   tributaria   mediante   presentazione   di   una
dichiarazione  integrativa  con  modalita'  automatica  (c.d. condono
tombale)    non    deve    procedere   alla   definizione   ulteriore
dell'accertamento parziale in questione. L'art. 5, comma  1,  dispone
che per gli accertamenti, diversi da quelli parziali, notificati fino
alla  predetta data del 31 marzo 1993 il contribuente puo' presentare
dichiarazioni integrative anche  con  le  modalita'  previste  per  i
periodi  non  accertati,  restando  dunque ininfluente, rispetto alla
scelta della modalita' di  integrazione,  la  notifica  di  eventuali
accertamenti  avvenuta entro la predetta data. Va peraltro rammentato
che in tale ultima ipotesi l'accertamento opera per la differenza  al
netto della franchigia.
2. Ambito soggettivo.
  Sono  ammessi  a fruire della possibilita' di definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi sia
i contribuenti che non si sono avvalsi, nei  termini  originariamente
previsti,  delle  disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n.
413, sia  quelli  che  invece  hanno  gia'  presentato  dichiarazioni
integrative  ai  sensi  della  predetta legge. Questi ultimi possono,
infatti, rettificare la dichiarazione integrativa gia' presentata con
riferimento,  ad  esempio,  ai  periodi  di  imposta  compresi  nella
predetta  dichiarazione,  inserendo nella nuova dichiarazione periodi
di imposta per i quali in  precedenza  non  era  stata  richiesta  la
sanatoria;  ovvero  possono  modificare  la modalita' di integrazione
prescelta e quindi rettificare una dichiarazione integrativa semplice
in dichiarazione automatica (c.d. tombale) etc.
  In  tale  ipotesi,  pero',  va  ricordato  che   la   dichiarazione
integrativa con modalita' automatica (c.d. tombale) deve contenere la
richiesta  di definizione di tutti i periodi di imposta non accertati
e per i quali non siano scaduti  i  termini  per  l'accertamento,  di
regola quindi, salvo eventuali accertamenti dal 1985 al 1990 (1984 in
caso di dichiarazione omessa).
  E'   dunque   ininfluente,   rispetto  ai  periodi  di  imposta  da
ricomprendere   nella   dichiarazione   integrativa   con   modalita'
automatica   che   viene   presentata  entro  il  nuovo  termine,  la
circostanza che per il periodo di  imposta  1985  (ovvero  1984)  sia
stata  presentata  una dichiarazione integrativa semplice nei termini
precedentemente fissati.
  Va inoltre precisato che dalla nuova dichiarazione integrativa  non
possono  comunque  scaturire  rimborsi  di  imposta, ma dagli importi
dovuti a  seguito  delle  nuove  dichiarazioni  integrative,  possono
essere  dedotte  le  somme versate con riferimento alle dichiarazioni
integrative originariamente presentate.
  Si ritiene, inoltre, che possono essere considerati validi anche  i
versamenti   effettuati  nei  termini  originariamente  previsti  con
riferimento a dichiarazioni integrative nulle (perche' ad esempio non
sottoscritte  o  sottoscritte  da  soggetto  non  abilitato)  o   non
presentate,  sempreche'  nel termine ora fissato dal decreto-legge n.
16  il  contribuente  provveda  a  presentare  valida   dichiarazione
integrativa.
  Allo  stesso modo devono ritenersi validi i versamenti eseguiti nei
termini  originariamente  previsti,   con   riferimento,   pero',   a
dichiarazioni integrative tardivamente presentate.
  Infatti, benche' la normativa contenuta nella legge n. 413 del 1991
non   preveda   ipotesi  di  dichiarazioni  integrative  tardive,  la
riapertura  dei  termini   di   presentazione   delle   dichiarazioni
integrative  stesse  fa  si'  che  le  dichiarazioni in questione non
possano essere considerate tardive in senso tecnico.
  La  circostanza  poi  che, nelle ipotesi sopra citate, i versamenti
siano stati regolarmente eseguiti, comporta che  non  possano  essere
considerati  dovuti nemmeno gli interessi dell'1 per cento per mese o
frazione di mese previsti dalle disposizioni  del  ripetuto  decreto-
legge n. 16.
  Va infine precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-
legge  in  commento i soggetti che, pur avendo presentato entro il 30
giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze di cui alla legge n.    413
del  1991,  non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi
alle rate scadute alla data del 24 gennaio 1993, possono provvedervi,
senza applicazione di sanzioni, entro la data del 31 marzo 1993.
3. Modalita' di compilazione e di presentazione delle dichiarazioni
   integrative.
  Come si evince dalla stessa formulazione legislativa  del  comma  1
dell'art.  3  in  commento, trattasi di semplice riapertura, peraltro
senza soluzione di continuita', dei termini  di  presentazione  delle
dichiarazioni  integrative  di  cui  alla  piu' volte citata legge 30
dicembre 1991, n. 413 e, pertanto:
   1) i modelli di  dichiarazione  da  utilizzare  sono  quelli  gia'
approvati  con  decreto  ministeriale 29 gennaio 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31
gennaio  1992, come modificato dal successivo decreto ministeriale 13
febbraio 1992, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  17
febbraio  1992,  nonche'  con  decreto  ministeriale  27  marzo 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale  n.
76 del 31 marzo 1992;
   2)  i  giudizi  in corso, i termini per ricorrere e di impugnativa
pendenti alla data del 31 dicembre 1991  devono  ritenersi  anch'essi
sospesi  senza  soluzione di continuita' fino al 31 marzo 1993. Nello
stesso periodo deve altresi' ritenersi sospesa la  riscossione  delle
somme iscritte provvisoriamente a ruolo;
   3)  relativamente  alle  modalita'  di compilazione, ai periodi di
imposta, all'ambito soggettivo ed oggettivo, nonche'  alle  modalita'
di  presentazione  e  agli  effetti  delle  dichiarazioni integrative
devono intendersi qui integralmente confermate  le  istruzioni  e  le
precisazioni  a  suo  tempo  impartite  con le circolari n. 11 dell'8
maggio 1992, n. 12 del 9 maggio 1992 e n. 17 del 25 giugno  1992.  E'
solo  il  caso  di  precisare  che  agli  effetti  del  condono, sono
considerati  quali  redditi  originariamente  dichiarati  anche   gli
imponibili  integrativamente  dichiarati  ai  sensi  dell'art.  8 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992.
4. Versamenti.
  Come  disposto  dal  ripetuto  art.  3, comma 2, i versamenti delle
maggiori imposte scaturenti  dalle  nuove  dichiarazioni  integrative
devono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 31 marzo 1993 e
le  somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi,
dell'1 per cento per mese o frazione  di  mese  a  decorrere  dal  1
luglio  1992  e  fino  alla  data  di  effettuazione  del  pagamento.
Pertanto,  nella  dichiarazione  integrativa  e  nella  distinta   di
versamento  il  contribuente,  nel  rigo  relativo  all'imposta  deve
indicare una cifra unica comprensiva dell'imposta integrativa e della
predetta maggiorazione dell'1 per cento.
  Qualora   il   contribuente   abbia   presentato  la  dichiarazione
integrativa entro la data del 30 giugno 1992, ma non abbia provveduto
al versamento di una o piu' rate,  questo  puo'  essere  eseguito  in
unica  soluzione  entro  il  31  marzo  1993, maggiorato, a titolo di
interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese  a  decorrere
dalla data di scadenza di ciascuna delle rate scadute e non versate.
  Al riguardo si rammenta che gli eredi dei contribuenti deceduti nel
periodo  dal  1  dicembre  1991  al  30  giugno 1992, per i quali il
termine  di  presentazione  della   dichiarazione   integrativa   era
prorogato  al  30 settembre 1992, dovevano effettuare i versamenti in
ragione del:
   40 per cento, entro il 30 settembre 1992;
   30 per cento, entro il 31 gennaio 1993;
   30 per cento, entro il 30 settembre 1993.
  Gli stessi eredi, pertanto, ai fini del calcolo della maggiorazione
a titolo di interessi, devono tener conto della scadenza dei  termini
di  versamento loro concessi. Lo stesso vale per quei contribuenti ai
quali risulta applicabile l'art. 59 della legge n. 413 del  1991.  Si
rammenta  infatti,  che,  ai  sensi del predetto art. 59, gli importi
dovuti relativamente ai periodi di  imposta  per  i  quali  e'  stata
richiesta  l'estinzione  della  controversia,  ai  sensi dell'art. 34
della stessa legge, potevano essere rateizzati in un  numero  massimo
di cinque anni, senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di
detti  importi  superava  i  500  milioni  per ciascuna imposta e che
l'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992  ha  stabilito  che
gli  importi  rateizzati  dovevano  essere  versati in rate di uguale
ammontare, di cui la prima entro il 20 maggio 1992  e  le  altre  nei
mesi  di  ottobre  1992  e di aprile e ottobre degli anni dal 1993 al
1996.
  Nel  caso  in  cui  il  contribuente  presenti  una   dichiarazione
rettificativa   della   precedente   dichiarazione   di   definizione
agevolata, la relativa imposta deve essere versata entro il 31  marzo
1993,  anch'essa  maggiorata  dell'1 per cento per mese o frazione di
mese a titolo di interessi, ferma restando  l'eventuale  scadenza  al
luglio   1993   della   terza   rata   di  imposta  scaturente  dalla
dichiarazione integrativa originariamente presentata.
  In caso di dichiarazione integrativa presentata per avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 62-bis, le somme da versare, diverse  da
quelle  iscritte  a  ruolo,  devono  essere  maggiorate,  a titolo di
interessi, del 12 per cento se la dichiarazione e'  stata  presentata
entro  il 30 giugno 1992, ovvero del 13 per cento se la dichiarazione
e' presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.
  E' appena  il  caso  di  precisare,  infine,  che  per  eseguire  i
versamenti   devono  essere  utilizzate  le  distinte  di  versamento
approvate   e   i   codici   istituiti   con   decreti   ministeriali
rispettivamente 18 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85
del  10  aprile 1992, 12 marzo 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 6 aprile 1992 e  14  marzo  1992,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1992.
                            PARTE SECONDA
INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI
   REDDITI  PER IL PRIMO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLI PER I
   QUALI IL CONTRIBUENTE POTEVA AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI  DI  CUI
   AL TITOLO VI DELLA LEGGE N. 413 DEL 1991.
1. Ambito soggettivo ed oggettivo.
  Come  anticipato  nella  premessa, l'art. 3, comma 10, del decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16, consente di integrare le  dichiarazioni
presentate  ai fini delle imposte sui redditi per il primo periodo di
imposta successivo a  quelli  per  i  quali  il  contribuente  poteva
avvalersi della definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti
in materia di imposte sui redditi, prevista dal titolo VI della legge
30  dicembre  1991,  n. 413, apportando, pero', talune modifiche alla
disciplina ordinaria del  c.d.  ravvedimento  operoso  amministrativo
introdotto  con  l'art.  14  della  legge  29  dicembre 1990, n. 408.
Infatti,  ai  sensi  della  disposizione  in  commento,  le  predette
dichiarazioni  integrative  possono essere presentate, con gli stessi
effetti previsti dal citato art. 14 della  legge  n.  408  del  1990,
anche  se  sono  stati  notificati  gli  inviti e le richieste di cui
all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973,  n.  600,  tra  i  quali  sono  da  comprendere le richieste di
chiarimenti  scaturenti  dal  questionario   relativo   al   "catasto
elettrico"  e  da  quello  sul  c.d.    redditometro.  Possono essere
altresi'  presentate  anche  se  sono  stati  notificati  verbali  di
constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  Per  avvalersi  dell'anzidetta  disposizione  i contribuenti devono
presentare le dichiarazioni integrative entro il 31 marzo 1993.
  Va segnalato che ai sensi del predetto comma  10  dell'art.  3,  si
applicano  le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, pertanto sugli importi integrativamente  dichiarati  e'
dovuto  il  pagamento  dei  relativi  contributi  o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali.
  Giova subito precisare che della disposizione in  commento  possono
avvalersi   non   solo  i  contribuenti  che  hanno  usufruito  della
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in  materia  di
imposte  sui redditi di cui al titolo VI della legge n. 413 del 1991,
ma in ogni caso  anche  quelli  che  non  hanno  fatto  ricorso  alla
discliplina di condono.
  Dallo  specifico  richiamo  operato  dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge in commento all'art. 14 della legge 29  dicembre  1990,
n.   408,   anche   con   riferimento  agli  effetti  prodotti  dalle
dichiarazioni integrative presentate, derivano alcune conseguenze.
 Si precisa in primo luogo che restano esclusi dalla possibilita'  di
produrre   dichiarazioni   integrative  i  contribuenti  tenuti  alla
presentazione di dichiarazioni modello 770, 770- bis e 770-ter.
  Condizione imprescindibile per poter  presentare  la  dichiarazione
integrativa   di   cui   trattasi   e'  che  sia  stata  prodotta  la
dichiarazione dei redditi del periodo di  imposta  interessato,  che,
come  gia'  precisato, e' quello immediatamente successivo ai periodi
impositivi  per  i  quali  il  contribuente  poteva  avvalersi  delle
disposizioni di cui alla legge n. 413 del 1991: di regola, quindi, il
periodo di imposta 1991.
  Al  predetto  fine  e  in  considerazione  del  periodo  di imposta
interessato, non costituiscono omessa  dichiarazione  e  sono  quindi
suscettibili di dichiarazione integrativa, le seguenti situazioni:
   possesso di redditi di pensione certificati con mod. 201;
   possesso  di redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti
nell'anno 1991 e certificati con mod. 101 integrato.
  La  dichiarazione  integrativa  deve  essere   in   aumento   della
dichiarazione  originariamente  presentata; aumento inteso in termini
di maggior imponibile o di maggior imposta, ovvero di minor  rimborso
o   perdita,   tenendo   conto,  comunque,  che  dalla  dichiarazione
integrativa non puo' mai scaturire un rimborso di imposta.
  Considerato, inoltre, che sono salvi gli effetti della liquidazione
delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'art.
36-bis, la differenza risultante dall'eventuale rimborso  di  imposta
originariamente  richiesto  e  quello  scaturente dalla dichiarazione
integrativa  deve  essere  versata  dal  contribuente  insieme   alla
relativa soprattassa.
  Qualora  la  fruizione  di  alcuni  benefici  sia  subordinata alla
inclusione nella dichiarazione delle  corrispondenti  fattispecie  di
reddito  (credito  di  imposta  per i prodotti all'estero, credito di
imposta  per  i  dividendi  ecc  ..)  la   loro   esposizione   nella
dichiarazione  integrativa  deve ritenersi esaustiva della condizione
legale, tuttavia, si rammenta che a seguito della presentazione della
dichiarazione integrativa non  puo'  scaturire  mai  un  rimborso  di
imposta.
  Tra  le  varie  ipotesi in cui e' consentita la presentazione della
dichiarazione integrativa rientra anche  quella  della  denuncia  del
solo reddito soggetto a tassazione separata.
  Deve  invece  escludersi  il  ricorso  a  tale istituto per la sola
correzione di errori "formali" o di calcolo  riscontrabili  da  parte
dell'Amministrazione  finanziaria,  in sede di liquidazione, mediante
la procedura di cui al precitato art. 36-bis.
2. Effetti.
  Per espressa previsione legislativa gli effetti riconducibili  alla
presentazione  delle  dichiarazioni integrative sono anzitutto quelli
dell'inapplicabilita'  delle  sanzioni   amministrative   e   penali,
ovviamente entro i limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni
effettuate.  In  particolare,  non  si  rendono  applicabili  le pene
pecuniarie previste dall'art. 46 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  600  del  1973  per  la tardivita', l'incompletezza o
l'infedelta' della dichiarazione dei redditi relativa al  periodo  di
imposta  in  riferimento  al quale la dichiarazione integrativa viene
presentata, nonche'  quelle  previste  dal  successivo  art.  49;  e'
parimenti  esclusa l'applicazione degli interessi e delle soprattasse
di cui agli  articoli  9  e  92  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  602 del 1973, afferenti sia le imposte dovute in base
alle stesse dichiarazioni integrative che i relativi acconti.
  Ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  14  della  legge  n.  408,  la
dichiarazione  integrativa  esclude,  nei limiti delle integrazioni e
delle  regolarizzazioni  effettuate,  la  punibilita'  per  i   reati
previsti   dal   decreto-legge  n.  429  del  1982,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 516  del  medesimo  anno  e  successive
modificazioni.
3. Modalita' e termini di presentazione delle dichiarazioni
   integrative.
  Le  dichiarazioni  integrative  devono,  in unico esemplare, essere
redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a  quelli  approvati
con  decreto  ministeriale  per  il periodo di imposta che si intende
integrare. In particolare, poiche', di regola, il periodo di  imposta
in questione e' il 1991, si deve far riferimento ai modelli approvati
con decreti ministeriali 13 febbraio 1992, pubblicati nel supplemento
ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992.
  Nelle dichiarazioni integrative, come gia' precisato, con circolare
n.   22   del   1991,  deve  essere  riprodotto  il  contenuto  della
dichiarazione originaria con le opportune correzioni o  integrazioni.
Vanno  indicate  nelle annotazioni della dichiarazione integrativa le
variazioni  apportate  rispetto  alla  dichiarazione  originariamente
presentata, utilizzando, ove necessario, apposito allegato.
  Alla  dichiarazione  integrativa  vanno  altresi'  allegati  sia la
fotocopia della ricevuta della presentazione della  dichiarazione  da
regolarizzare  che gli attestati di versamento dell'eventuale imposta
integrativa e della relativa soprattassa dovuta.
  Le dichiarazioni devono essere spedite, mediante raccomandata senza
avviso di ricevimento, entro il 31 marzo 1993 al centro  di  servizio
ovvero,  laddove  non  ancora  istituito,  all'ufficio  delle imposte
dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente
alla data  di  presentazione  della  dichiarazione  originaria,  come
determinato  ai  sensi  degli  articoli  58  e  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e  ancorche'  lo  stesso
nel  frattempo  sia  variato.  Per  la  spedizione  va utilizzata una
qualsiasi busta, diversa da  quella  normalmente  utilizzata  per  la
dichiarazione  dei  redditi,  apponendovi  la  scritta "dichiarazione
integrativa mod ... per i redditi dell'anno ...  art.  3,  comma  10,
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16".
4. Versamenti.
  Entro  il  31  marzo 1993 devono essere eseguiti i versamenti delle
maggiori imposte scaturenti dalle dichiarazioni integrative,  nonche'
della relativa soprattassa cosi' graduata:
   1)  15  per  cento  della maggiore imposta dovuta se il versamento
viene eseguito entro i termini previsti per i versamenti  di  acconto
relativi  al  periodo  di imposta successivo (ad esempio, nel caso di
contribuenti interessati  da  disposizioni  che  hanno  stabilito  il
differimento dei termini previsti per i versamenti di acconto);
   2)  30 per cento della maggiore imposta dovuta se il versamento e'
eseguito e la dichiarazione integrativa e presentata entro il termine
di presentazione  della  dichiarazione  per  il  periodo  di  imposta
successivo (e questa, appunto, di regola, la misura della soprattassa
dovuta in caso di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi
della disposizione in commento).
   I  versamenti  devono essere effettuati utilizzando le distinte di
versamento  approvate  e  i  codici-tributo  istituiti  con   decreti
ministeriali  3  e  9  maggio  1991, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale numeri 103 e 110 del 4 e del 13 maggio 1991.
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  Gli ispettorati compartimentali delle imposte  dirette  accuseranno
ricevuta  della  presente  circolare  alla  Direzione  generale delle
imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte  dirette  e  i
centri di servizio alle rispettive Intendenze di finanza.
                                                   Il Ministro: GORIA