Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di cinquantasei
dipendenti  dalla  Moma  S.p.a.,  occupati  presso lo stabilimento di
Grugliasco (Torino), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993 in favore di ottanta
operai, tre intermedi e  venti  impiegati,  dipendenti  dalla  S.p.a.
Palazzini,  con  sede  in  Milano, occupati presso lo stabilimento di
Canegrate (Milano), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 26,66 ore medie settimanali per il personale diretto e
da 40 a 26,70 ore medie settimanali per il personale  impiegatizio  e
indiretto   e'   disposta   la   corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1› dicembre
1991 al 30 novembre 1992.
   Con decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  in  favore  di  nove
impiegati  e  tredici  operai  dipendenti  dalla S.p.a. Eurojersey di
Caronno Pertusella  (Varese),  occupati  presso  lo  stabilimento  di
Caronno  Pertusella  (Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali,  per  dieci
dipendenti e da 40 a 22 ore settimanali  per  dodici  dipendenti,  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1› luglio 1992 al 30 giugno
1993.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993  in  favore  di  quindici
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Seven  Steel,  occupati presso
l'unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali e' disposta la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1› settembre 1992 al 31 agosto 1993.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993 in favore di novanta
lavoratori, occupati presso lo stabilimento di Cordignano  (Treviso),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  20  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 10 maggio 1992 al 9 maggio 1993.
   Con  decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di venticinque
lavoratori-operai dipendenti dalla S.p.a.  Nastrificio  Gavazzi,  con
sede  in  Milano,  occupati  presso  lo stabilimento di Calolziocorte
(Bergamo), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
a 30 ore settimanali e' disposta la proroga della corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 2 novembre 1992 al 1› novembre 1993.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di cinquantatre
operai  dipendenti  dalla  S.a.s.  Menozzi  &  De  Rosa,  con sede in
Montesilvano (Pescara),  occupati  presso  lo  stabilimento  di  Atri
(Teramo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 24 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 6 marzo 1992
al 5 marzo 1993.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in  favore  di  ottantuno
operai e sette impiegati della S.r.l. Manifattura dell'Adda, occupati
presso  lo  stabilimento  di Berbenno (Sondrio), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20 ore settimanali, e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del  decreto-legge
30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge
29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in  favore  di  trentatre
dipendenti  occupati presso lo stabilimento di Villanova di Cepagatti
(Pescara), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
a 20 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 giugno
1992 al 25 dicembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  in  favore  di  sei
lavoratori  con contratto part-time dipendenti dalla societa' Aux Na-
tions  Italia  S.r.l.,  occupati  presso  lo  stabilimento  di  Schio
(Vicenza),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  20
ore   a  15  ore  settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 7 gennaio 1991 al 6 gennaio 1992.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 12275 datato 22 settembre 1992.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la proroga
della  corresponsione  del  trattamento  di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita', con  sede  in
Roma,  unita' di Roma e Milano e filiali nazionali per il periodo dal
29 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Calzaturificio  Lello  Bacio,  con sede in
Napoli e unita' in  Napoli,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 22 aprile
1992 al 21 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  15  gennaio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla ditta Gaetano
Marcellino, con sede in  Secondigliano  (Napoli)  e  stabilimento  in
Secondigliano  (Napoli);  per  il  periodo  dal  24 agosto 1992 al 23
febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.a.s. Maggi
industriale di Maggi Franco & C., con sede  in  Limbiate  (Milano)  e
stabilimento  in Limbiate (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1992
al 12 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patarca,
con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento in Loreto (Ancona) per  il
periodo dal 3 giugno 1992 al 2 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemi,  con
sede  in  Premosello  Chiovenda (Novara) e stabilimento in Premosello
Chiovenda (Novara), per il periodo dal 14 giugno 1992 al 13  dicembre
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  E.C.S.  -
Elettronica  circuiti  stampati,  con  sede  in San Maurizio Canavese
(Torino) e stabilimento in San Maurizio  Canavese  (Torino),  per  il
periodo dal 17 ottobre 1992 al 16 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.n.c.
Calzaturificio Marenghi, con sede in Molino dei Torti (Alessandria) e
stabilimento in Molino dei Torti (Alessandria), per il periodo dal 28
luglio 1992 al 27 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
Soft, con sede in Umbertide (Perugia)  e  stabilimento  in  Umbertide
(Perugia), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Progetto
51,  con  sede  in  Citerna  (Perugia)  e  stabilimento  in  Citerna,
localita' Pistrino (Perugia), per il periodo dal 17 ottobre  1991  al
16 aprile 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Der Cuoio,
con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento in Mugnano (Napoli),  per
il periodo dal 4 giugno 1992 al 3 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Pavesi,
con  sede  in  Cascine  Vica-Rivoli (Torino), stabilimenti in Cascine
Vica - Rivoli (Torino) e Mappano Caselle (Torino), per il periodo dal
31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  15  gennaio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canavese
italiana, con  sede  in  Crema  (Cremona)  e  stabilimento  in  Crema
(Cremona), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  I.M.C.  -
Industria  meccanica  di Chiavenna, con sede in Chiavenna (Sondrio) e
stabilimento in Chiavenna (Sondrio), per il periodo dal 17  settembre
1991 al 16 marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Fil.Te.Ni.,  con  sede  in  Ferrandina  (Matera),  direzione e uffici
amministrativi e commerciali in  Piacenza,  per  il  periodo  dal  27
settembre 1992 al 26 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Ro.Vi.,
con sede in Scalea (Cosenza) e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per
il periodo dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lane
Grawitz,   con  sede  in  Gaglianico  (Vercelli)  e  stabilimento  in
Gaglianico (Vercelli), per il  periodo  dal  9  novembre  1992  all'8
maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Filatura
Valvaraita, con sede in Busca (Cuneo) e stabilimento in Cuneo, per il
periodo dal 13 agosto 1992 al 12 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.n.c.  Colombo
Achille  e  Figli,  con  sede  in  Lazzate (Milano) e stabilimento in
Lazzate (Milano), per il periodo dal 14 marzo 1992  al  13  settembre
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  C.D.R.
Ferriani  -  Centro  distribuzione resine, con sede in Sala Bolognese
(Bologna) e stabilimento in Sala Bolognese (Bologna), per il  periodo
dal 5 agosto 1992 al 4 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Eurocar,
con  sede  in  S.  Giorgio  di  Piano  (Bologna) e stabilimento in S.
Giorgio di Piano (Bologna) per il periodo dal 28 gennaio 1992  al  27
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Friulia
dolciumi,  con  sede  in  Spilimbergo  (Pordenone)  e stabilimento in
Spilimbergo (Pordenone), per il periodo dal  26  maggio  1992  al  25
novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dester Luigi, con
sede  in  Casalbuttano  (Cremona)  e  stabilimento  in   Casalbuttano
(Cremona), per il periodo dal 4 aprile 1992 al 3 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  gennaio  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Marpem,
con  sede  in Bisceglie (Bari) e stabilimento in Trani (Bari), per il
periodo dal 25 dicembre 1992 al 24 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993:
    1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede  in  Roma  e  unita'  di
Napoli, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 24
agosto 1992;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  SKF  industrie, con sede in Torino e unita' nazionali, per
il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 2 marzo  1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  La  Nuova  meccanica  navale,  con sede in Napoli e unita'
produttive e ufficio di Napoli, per il periodo dal 2  settembre  1992
al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    4)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Newco, con  sede  in  Avellino  e  unita'  di  Pianodardine
(Avellino), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 9 giugno 1992 con decorrenza 11
maggio 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  6  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Alcatel Cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di
Borgo Piave (Latina), per il periodo dal 6 luglio 1992 al  5  gennaio
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 luglio 1992 con decorrenza 6
luglio 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 30
novembre 1992  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ligabue  Catering,  con  sede in Venezia e unita' di Punto
Franco (Venezia), per il periodo dall'8  febbraio  1993  al  6  marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 8
febbraio 1993.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993:
    1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  27  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.c.r.l. N.U.I. - Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e
unita'  di  Genova,  per il periodo dal 27 luglio 1992 al 31 dicembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con  decorrenza  27
luglio 1992;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992  con
effetto  dal  13  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Antonio Badoni, con sede in Lecco (Como) e unita' di  Lecco
(Como), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 13
luglio 1992.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dal 9 marzo  1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Refradige,  con  sede  in Mezzocorona (Trento) e unita' di
Mezzocorona (Trento), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 9
settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori,  con  sede  in  Reggio
Emilia  e  unita'  di Albinea (Reggio Emilia), Reggio Emilia e Rieti,
per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza  7
agosto 1992;
    5)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 4 novembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano (Gruppo Rejna), con sede in
Brescia  e  unita'  di  Puegnago  sul  Garda  e  S. Felice del Benaco
(Brescia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992;
    6)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 26 agosto 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Breda  Energia, con sede in Milano e unita' di Milano, per
il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 24
agosto 1992;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Mikron,  con  sede  in  Villanova di Castenaso (Bologna) e
unita' di Villanova di Castenaso (Bologna), per  il  periodo  dal  16
settembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 16
settembre 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Breda Danieli - Extrusion and forging presses, con sede  in
Cinisello  Balsamo (Milano) e unita' di Milano, per il periodo dal 24
agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 1› settembre 1992  con  decorrenza
24 agosto 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  7  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Friulsider, con sede in S. Giovanni al Natisone  (Udine)  e
unita'  di  S.  Giovanni  al  Natisone  (Udine), per il periodo dal 7
luglio 1992 al 6 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992  con  decorrenza  7
luglio 1992;
    10)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre  1992  con  effetto  dal  7  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova Sassba,  con  sede  in  Fontanafredda  (Pordenone)  e
unita' di Fontanafredda (Pordenone), Sacile, localita' S. Giovanni di
Livenza  (Pordenone),  per  il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 luglio 1992 con decorrenza 7
luglio 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre 1992  con  effetto  dal  1›  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Acciaierie  e ferriere di Piombino - Gruppo Ilva, con sede
in Piombino (Livorno)  e  unita'  di  Piombino  (Livorno),  Sesto  S.
Giovanni  (Milano)  e ufficio di Milano, per il periodo dal 1› luglio
1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992;
    12)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992  con  effetto  dal  9  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova Breda fucine, con sede in Sesto S. Giovanni  (Milano)
e  unita'  di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 9 luglio
1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 6 agosto  1992  con  decorrenza  9
luglio 1992.
   Con  decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.p.a. Brollosud, dal 1› gennaio 1991 Ilvaform S.p.a., con sede in
   Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dal 27 marzo 1989 al 26 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.
  Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 11558/3 del 3 aprile 1991.
2) S.p.a. Brollosud, dal 1› gennaio 1991 Ilvaform S.p.a., con sede in
   Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dal 27 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 11745/2 dell'8 agosto 1991.
3) S.r.l. Colavincenzo Virgilio, con sede in Castel di Sangro
   (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile
   1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 12 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma della legge n. 223/91.
 4) S.r.l. Leam, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone
   (Milano):
periodo: dal 15 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio
   1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 11823/1 del 19 novembre 1991.
5) S.r.l. Leam, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone
   (Milano):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio
   1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma della legge n. 223/91.
6) S.p.a. Fulgor cavi ora Alcatel cavi, con sede in Latina e
   stabilimento di Latina:
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 4 settembre 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
7) S.p.a. Bonfada Dino, con sede in Villotta di Chions (Pordenone),
   cantieri  nazionali  e  stabilimenti   di   Villotta   di   Chions
   (Pordenone):
periodo: dal 5 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7
   novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 11874/12 del 13 dicembre 1991.
8) S.p.a. Bonfada Dino, con sede in Villotta di Chions (Pordenone),
   cantieri  nazionali  e  stabilimento   di   Villotta   di   Chions
   (Pordenone):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7
   novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
9) S.r.l. Cosmofarm, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello
   (Torino):
periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15
   ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 11619/18 del 10 maggio 1991.
10) S.r.l. Cosmofarm, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello
   (Torino):
periodo: dal 15 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15
   ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 11898/21 del 18 dicembre 1991.
11) S.r.l. Cosmofarm, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello
   (Torino):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15
   ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.