IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, che in applicazione dell'art. 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha stabilito le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale cui sono soggetti i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; Visti gli articoli 8, primo comma, e 16, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, che hanno disposto che i contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, siano versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede a ripartirli tra gli enti interessati; Visti altresi' gli articoli 16, commi terzo e quarto, e 22 del medesimo decreto, che hanno stabilito che le spese comuni di gestione sostenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale ente percettore dei contributi, nonche' delle somme riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni civili sono ripartiti tra l'Istituto stesso, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, secondo criteri da determinarsi con convenzione; Considerato che con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale sono stati soppressi l'Istituto nazionale contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano; Visto l'art. 17 del predetto decreto, il quale ha stabilito che la convenzione di cui al precedente art. 16 e' approvata con decreto del Ministro per il lavoro e previdenza sociale; Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1977 che ha approvato la convenzione stipulata in data 24 novembre 1976, per la regolamentazione dei rapporti finanziari connessi con la riscossione e la relativa ripartizione tra gli enti dei contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; Visto l'art. 4, commi 4 e 5, della stessa convenzione il quale prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve procedere alla liquidazione dei conti per le operazioni eseguite fino al 31 dicembre dell'anno precedente e che l'istituto risultante debitore deve versare il saldo entro quindici giorni dalla datta di liquidazione, con corresponsione degli interessi legali sulla somma dovuta a saldo per ogni giorno di ritardo successivo al quindicesimo; Visto l'art. 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88; Esaminate le deliberazioni del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del 24 gennaio 1991, n. 125, e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro del 13 settembre 1990, n. 470, che hanno autorizzato la modifica dell'art. 4, commi 4 e 5, della convenzione approvata con il citato decreto ministeriale 9 luglio 1977; Considerata l'impossibilita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di provvedere al pagamento del saldo dei contributi, riscossi a tutto il 31 dicembre di ogni anno per conto dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dovendosi procedere alla preventiva approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi deliberanti; Decreta: E' approvata la modifica delll'art. 4, commi 4 e 5, della convenzione, stipulata in data 24 novembre 1976 tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, nel testo che segue: "Entro trenta giorni dalla data di approvazione del rendiconto da parte del consiglio di amministrazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale procedera' alla liquidazione dei conti per le operazioni eseguite fino al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicando all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro le risultanze ed inviando altresi' una relazione statistico-contabile, ed a versare il saldo entro lo stesso termine. Per ogni giorno di ritardo, successivo al termine previsto per il versamento del saldo stesso, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrispondera' gli interessi sulla somma dovuta a saldo. Nel caso in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti creditore, le relative somme saranno trattenute in occasione della corresponsione degli acconti trimestrali dell'anno in cui viene rilevato il credito o dell'anno successivo. In via transattiva, a decorrere dal 30 luglio 1986 fino all'entrata in vigore della convenzione come sopra modificata, la corresponsione degli interessi legali sui saldi annui e' effettuata per i giorni di ritardo successivi al quindicesimo dall'approvazione del bilancio. Si stabilisce inoltre che nel caso di richiesta di disdetta o modifica della presente convenzione da parte di uno dei contraenti, i rapporti fra i due istituti vengono regolati dalla stessa fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 1993 Il Ministro: CRISTOFORI