IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1403, che in applicazione dell'art. 35, lettera d),
della   legge   30  aprile  1969,  n.  153,  ha  stabilito  le  forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale cui sono soggetti  i
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  Visti  gli  articoli  8, primo comma, e 16, primo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.  1403,
che  hanno  disposto  che  i  contributi  di previdenza ed assistenza
sociale dovuti per  i  lavoratori  addetti  ai  servizi  domestici  e
familiari,  siano  versati  all'Istituto  nazionale  della previdenza
sociale, che provvede a ripartirli tra gli enti interessati;
  Visti altresi' gli articoli 16, commi terzo  e  quarto,  e  22  del
medesimo decreto, che hanno stabilito che le spese comuni di gestione
sostenute  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, quale
ente percettore dei contributi, nonche' delle somme riscosse a titolo
di interessi  di  mora  e  di  sanzioni  civili  sono  ripartiti  tra
l'Istituto stesso, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie,  l'Istituto  nazionale  per  gli  infortuni sul lavoro e le
Casse mutue provinciali di malattia  di  Trento  e  Bolzano,  secondo
criteri da determinarsi con convenzione;
  Considerato  che con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale
sono stati soppressi l'Istituto nazionale contro  le  malattie  e  le
Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano;
  Visto  l'art. 17 del predetto decreto, il quale ha stabilito che la
convenzione di cui al precedente art. 16 e' approvata con decreto del
Ministro per il lavoro e previdenza sociale;
  Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1977 che ha approvato  la
convenzione   stipulata   in   data   24   novembre   1976,   per  la
regolamentazione dei rapporti finanziari connessi con la  riscossione
e  la  relativa ripartizione tra gli enti dei contributi dovuti per i
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  Visto l'art. 4, commi 4 e 5,  della  stessa  convenzione  il  quale
prevede  che  entro il 30 aprile di ciascun anno l'Istituto nazionale
della previdenza sociale deve procedere alla liquidazione  dei  conti
per le operazioni eseguite fino al 31 dicembre dell'anno precedente e
che  l'istituto  risultante  debitore  deve  versare  il  saldo entro
quindici giorni dalla datta di liquidazione, con corresponsione degli
interessi legali sulla somma  dovuta  a  saldo  per  ogni  giorno  di
ritardo successivo al quindicesimo;
  Visto l'art. 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
  Esaminate  le  deliberazioni  del  comitato esecutivo dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale del 24 gennaio 1991, n. 125, e del
comitato esecutivo dell'Istituto  nazionale  per  gli  infortuni  sul
lavoro  del  13  settembre  1990,  n.  470,  che hanno autorizzato la
modifica dell'art. 4, commi 4 e 5, della convenzione approvata con il
citato decreto ministeriale 9 luglio 1977;
  Considerata   l'impossibilita'   dell'Istituto   nazionale    della
previdenza   sociale   di  provvedere  al  pagamento  del  saldo  dei
contributi, riscossi a tutto il 31 dicembre di ogni  anno  per  conto
dell'Istituto  nazionale  per  gli  infortuni sul lavoro, entro il 30
aprile  dell'anno  successivo,  dovendosi  procedere  alla preventiva
approvazione  del  bilancio  consuntivo   da   parte   degli   organi
deliberanti;
                              Decreta:
  E'  approvata  la  modifica  delll'art.  4,  commi  4  e  5,  della
convenzione, stipulata  in  data  24  novembre  1976  tra  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  e l'Istituto nazionale per gli
infortuni sul lavoro, nel testo che segue:
  "Entro trenta giorni dalla data di approvazione del  rendiconto  da
parte  del  consiglio  di amministrazione, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale procedera' alla  liquidazione  dei  conti  per  le
operazioni   eseguite  fino  al  31  dicembre  dell'anno  precedente,
comunicando all'Istituto nazionale per gli infortuni  sul  lavoro  le
risultanze  ed  inviando altresi' una relazione statistico-contabile,
ed a versare il saldo entro lo stesso termine.
  Per ogni giorno di ritardo, successivo al termine previsto  per  il
versamento  del  saldo  stesso, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale corrispondera' gli interessi sulla somma dovuta a saldo.
  Nel caso in  cui  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
risulti  creditore, le relative somme saranno trattenute in occasione
della corresponsione degli acconti trimestrali dell'anno in cui viene
rilevato il credito o dell'anno successivo.
  In via transattiva, a decorrere dal 30 luglio 1986 fino all'entrata
in vigore della convenzione come sopra modificata, la  corresponsione
degli  interessi legali sui saldi annui e' effettuata per i giorni di
ritardo successivi al quindicesimo dall'approvazione del bilancio.
  Si stabilisce inoltre che nel  caso  di  richiesta  di  disdetta  o
modifica della presente convenzione da parte di uno dei contraenti, i
rapporti  fra  i due istituti vengono regolati dalla stessa fino alla
data di entrata in vigore della nuova convenzione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 gennaio 1993
                                              Il Ministro: CRISTOFORI