IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialita' medicinali; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano; Visto il provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale e' stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialita' medicinali ed in particolare il punto 9 che prevede la revisione graduale di situazioni di disparita' pregresse in maniera di garantire prezzi uguali per prodotti uguali; Visto il provvedimento CIP n. 9/1992 del 25 giugno 1992; Considerate le modalita' ed i tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e ritenuta l'esigenza di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonche' di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita'; Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci; Delibera: A) Il processo di annullamento dei differenziali di prezzo delle specialita' medicinali di cui all'allegato A) e' articolato in quattro interventi con le seguenti cadenze: 1) meno 25% dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; 2) meno 25% dal 1 febbraio 1994; 3) meno 25% dal 1 febbraio 1995; 4) meno 25% dal 1 febbraio 1996. B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali di cui all'allegato A) sono modificati cosi' come riportati nell'allegato stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA. Le successive variazioni conseguenti a quanto disposto al precedente punto 1) saranno tempestivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a cura della Segreteria generale del CIP - Servizio prodotti farmaceutici. C) I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro il 31 marzo 1993. Le giacenze esistenti dopo tale data presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e l'indicazione "CIP n. 2/1993" da sovrapporre all'etichetta esterna originale. Il predetto bollino non deve essere asportabile se non deteriorando l'etichetta originale. D) Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge. Roma, 5 febbraio 1993 Il Ministro-Presidente delegato GUARINO