IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                             DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce
le direttive CEE in materia di specialita' medicinali;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la
trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi  delle
specialita' medicinali per uso umano;
  Visto il provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale e'
stato  approvato  il  nuovo metodo di determinazione del prezzo delle
specialita' medicinali ed in particolare il punto 9  che  prevede  la
revisione  graduale  di situazioni di disparita' pregresse in maniera
di garantire prezzi uguali per prodotti uguali;
  Visto il provvedimento CIP n. 9/1992 del 25 giugno 1992;
  Considerate  le  modalita'  ed  i  tempi  tecnici   necessari   per
l'aggiornamento  del  prezzo  sulle giacenze e ritenuta l'esigenza di
non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonche' di
assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita';
  Vista la relazione in data 4 febbraio  1993  del  presidente  della
commissione prezzo farmaci;
                              Delibera:
   A)  Il  processo di annullamento dei differenziali di prezzo delle
specialita' medicinali  di  cui  all'allegato  A)  e'  articolato  in
quattro interventi con le seguenti cadenze:
   1) meno 25% dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
   2) meno 25% dal 1› febbraio 1994;
   3) meno 25% dal 1› febbraio 1995;
   4) meno 25% dal 1› febbraio 1996.
   B)  A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale  e  fino  al  31
gennaio   1994,   i   prezzi  delle  specialita'  medicinali  di  cui
all'allegato A) sono modificati cosi'  come  riportati  nell'allegato
stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed unici su tutto il territorio
nazionale  e  sono  comprensivi  dell'IVA.  Le  successive variazioni
conseguenti  a  quanto  disposto  al  precedente  punto  1)   saranno
tempestivamente  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  a cura della
Segreteria generale del CIP - Servizio prodotti farmaceutici.
   C) I produttori, i grossisti  ed  i  farmacisti  provvederanno  ad
applicare  i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento
delle scorte e comunque entro il 31 marzo 1993. Le giacenze esistenti
dopo tale data presso gli industriali, i grossisti  ed  i  farmacisti
dovranno  essere  aggiornate,  limitatamente  alle  indicazioni sulla
parte della  confezione  diversa  dal  bollino  ottico,  mediante  la
sovrastampa   indelebile  o  l'adozione  di  un  bollino  trasparente
autoadesivo recante il prezzo di vendita al  pubblico  stabilito  dal
presente provvedimento e l'indicazione "CIP n. 2/1993" da sovrapporre
all'etichetta  esterna originale. Il predetto bollino non deve essere
asportabile se non deteriorando l'etichetta originale.
   D)  Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso
al competente  tribunale  amministrativo  regionale  nei  termini  di
legge.
   Roma, 5 febbraio 1993
                                      Il Ministro-Presidente delegato
                                                 GUARINO