Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  24  febbraio  1993,  ha  raccolto  a  verbale e dato atto della
dichiarazione resa da 31 cittadini italiani,  muniti  dei  prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum  popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente
quesito: "Volete voi che  sia  abrogato  il  decreto  legislativo  30
dicembre   1992   n.   503,   'Norme  per  il  riordino  del  sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo
3 della legge 23 ottobre 1992, n.  421'  pubblicato  sul  supplemento
ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, serie
generale, limitatamente alle seguenti parti:
    articolo 1 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia);
    articolo  2  (Requisiti  assicurativi  e  contributivi   per   il
pensionamento di vecchiaia);
    articolo 3
     comma  1 'Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione
generale  obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
superstiti,  che  alla  data  del 31 dicembre 1992 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua
pensionabile e' determinata con riferimento ai  periodi  indicati  ai
commi  ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio
1982 n. 297, incrementati dai periodi contributivi  che  intercorrono
tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza
della pensione';
     comma  2, 'Per i lavoratori che possano far valere, alla data di
cui al comma 1, un'anzianita' contributiva superiore ai 15  anni,  la
retribuzione   annua   pensionabile   di   cui   ai  commi  ottavo  e
quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n.  297,  e'  determinata
con   riferimento   alle   ultime   520  settimane  di  contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente  adeguamento
dei criteri di calcolo ivi previsti',
     comma  3,  'In  fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2, per le  pensioni  da  liquidare  con  decorrenza  nel
periodo  compreso  tra  il 1› gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le
settimane  di  riferimento,  ai  fini  della   determinazione   della
retribuzione  pensionabile,  sono  costituite  da  un  numero  di 260
settimane  aumentato  del  50  per  cento  del  numero  di  settimane
intercorrenti  tra  il  1› gennaio 1993 e la data di decorrenza della
pensione, con arrotondamento per difetto.',
     comma 4, 'L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione  nei
confronti  dei  lavoratori  autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31
dicembre 1992, abbiano  un'anzianita'  contributiva  inferiore  a  15
anni.';
    articolo   4,   (Requisiti   reddituali   per  l'integrazione  al
trattamento minimo)
    articolo 5,
     comma 1, 'Per le forme di previdenza  sostitutive  ed  esclusive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati,  i  limiti
di  eta'  per  il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento  a  riposo  d'ufficio  per
raggiunti  limiti  di  eta'  previsto  dai  singoli  ordinamenti  nel
pubblico impiego.';
     comma  4,  'In  fase  di  prima  applicazione,  per  le forme di
previdenza  sostitutive  ed  esclusive  del   regime   generale   che
prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31
dicembre  1992,  requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma
1, l'elevazione dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per
ogni due anni a decorrere dal 1› gennaio 1994 e  le  opzioni  di  cui
all'articolo   1,   commi  2  e  3,  ove  esercitabili,  non  possono
determinare,  rispettivamente,  il  superamento  della   retribuzione
pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di
rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.';
    articolo 6,
     comma  1,  'Per  le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
del regime generale obbligatorio,  si  applicano  i  criteri  di  cui
all'articolo  2  del  presente  decreto,  fermi  restando i requisiti
assicurativi e contributivi previsti dai  rispettivi  ordinamenti  se
piu' elevati';
    articolo 7,
     comma  1,  'Per  i  lavoratori  iscritti  a  forme di previdenza
sostituitive ed esclusive dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
che  alla  data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita'
contributiva inferiore a 15 anni, i periodi  di  riferimento  per  la
determinazione   della  retribuzione  pensionabile,  stabiliti  dalla
normativa vigente alla predetta data, sono incrementati  dai  periodi
che  intercorrono  tra  la  predetta  data  e  quella  immediatamente
precedente la decorrenza della pensione.',
     comma 2, 'Per i lavoratori di cui  al  comma  1  con  anzianita'
contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per
la  determinazione  della  retribuzione e' riferito agli ultimi dieci
anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.',
     comma 3, 'In fase di prima applicazione  delle  disposizioni  di
cui  al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal
1› gennaio 1993, il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per
cento dei mesi  intercorrenti  tra  la  predetta  data  e  quella  di
decorrenza  della  pensione,  fino  al  raggiungimento  di un periodo
massimo di dieci anni.';
    articolo 11 (Perequazione automatica delle pensioni)?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  il   gruppo
parlamentare  'Rifondazione comunista', via degli Uffici del Vicario,
21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 24 febbraio 1993, ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  31 cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul  seguente
quesito:  "Volete che sia abrogato il Decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 503, 'Norme per il riordino  del  sistema  previdenziale  dei
lavoratori  privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23
ottobre 1992, n.  421'  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, serie generale?'.
   Dichiarano   altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  il  Gruppo
parlamentare 'Rifondazione comunista', via degli Uffici del  Vicario,
21, Roma.
   Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  24  febbraio  1993,  ha  raccolto  a  verbale e dato atto della
dichiarazione resa da 31 cittadini italiani,  muniti  dei  prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum  popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente
quesito: "Volete che sia abrogato il Decreto legislativo  3  febbraio
1993    n.    29,    'Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico  impiego,  a  norma  dell'articolo  2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421' pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  30  del  6 febbraio 1993, serie generale limitatamente
all'articolo 47 (rappresentativita' generale)?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  il   Gruppo
parlamentare  'Rifondazione comunista', via degli Uffici del Vicario,
21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 24 febbraio 1993, ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  14 cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul  seguente
quesito:  "Volete  che siano abrogati gli articoli 4, 5, 6,' 7, 8 e 9
della legge 23 luglio 1991 n. 223 recante 'Norme in materia di  cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive  della  Comunita'  Europea,  avviamento  al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato di lavoro'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso   CUB,   via
Lombardia, 27, Milano.