IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede
che l'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai
dipendenti  civili  dello Stato compresi quelli delle amministrazioni
con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai
corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano
o presso uffici con sede in Trento ed aventi competenza regionale, e'
rivalutata ogni due anni  in  misura  proporzionale  alla  variazione
dell'indice del costo della vita verificatasi nel biennio precedente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1991, con il  quale  e'  stato
provveduto  a  rideterminare,  a  decorrere  dal 5 settembre 1990, le
misure dell'indennita' speciale di seconda lingua;
  Ritenuto che ai fini della  rideterminazione  della  indennita'  in
parola,  a  decorrere  dal  5  settembre  1992,  occorre  prendere in
considerazione la variazione percentuale dell'indice  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati intervenuta nel
periodo agosto 1990-agosto 1992;
  Vista la  lettera  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  del  6
ottobre   1992,  n.  17976,  dalla  quale  risulta  che  la  suddetta
variazione percentuale e' stata pari a 11,9;
                              Decreta:
  A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' speciale
di seconda lingua sono rideterminate
come segue:
   da L. 301.278 a L. 337.130;
   da L. 251.065 a L. 280.942;
   da L. 200.852 a L. 224.753;
   da L. 180.766 a L. 202.277.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 22 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 288