IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52, e 51 rispettivamente del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.  150,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.  267,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.  269,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1987,  n.  568,
con i quali e' stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987
-  al  personale  della  Polizia  di Stato e a quello appartenente ai
comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti
locali, delle aziende,  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  delle
istituzioni  e  degli  enti  di ricerca e sperimentazione in servizio
nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennita'
di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa  misura
e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella
regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
maggio  1988,  n.  287,  concernente  "Norme  per  la  corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego  in  servizio  presso  uffici  o  enti  ubicati nella regione
autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta";
  Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  che,  oltre  ad  articolare  le  misure  dell'indennita' di
bilinguismo tra le varie fasce retributive, stabilisce che la  stessa
va  rivalutata  ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni
dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente;
  Vista la legge 8 agosto 1991, n. 279, che ha esteso l'indennita' in
questione al  personale  non  assoggettato  alla  contrattazione  del
pubblico  impiego  in  analoga  posizione  di  servizio, nelle stesse
misure e con le  stesse  modalita'  previste  per  le  corrispondenti
categorie  di  personale  in  servizio  presso gli uffici aventi sede
nella regione Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto ministeriale 5  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  59 dell'11 marzo 1991, con il quale e' stato
provveduto a rideterminare, a decorrere  dal  5  settembre  1990,  le
misure dell'indennita' di bilinguismo;
  Ritenuto  che,  ai  fini della rideterminazione della indennita' in
parola, a  decorrere  dal  5  settembre  1992,  occorre  prendere  in
considerazione  la  variazione  percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo per le  famiglie  di  operai  ed  impiegati  intervenuta  nel
periodo agosto 1990-agosto 1992;
  Vista  la  lettera  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  del 6
ottobre  1992,  n.  17976,  dalla  quale  risulta  che  la   suddetta
variazione percentuale e' stata pari a 11,9;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  5  settembre  1992  le misure dell'indennita' di
bilinguismo  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  30  maggio 1988, n. 287, sono rideterminate
come segue:
   prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130;
   seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942;
   terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753;
   quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 22 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 289