Alla direzione generale ANAS
                                  Alle amministrazioni provinciali
                                  Alle amministrazioni comunali
  Premesso  che  l'art.  2,  comma  2, del nuovo codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  stabilisce
la  classificazione  delle strade, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive tecniche e funzionali, in vari tipi,  ricomprendendo  tra
questi  le  strade di tipo B - strade extraurbane principali o tratti
di esse:
   che l'art. 2, comma 3, del sopracitato nuovo codice  della  strada
definisce  le  caratteristiche minime delle varie tipologie di strade
previste dal comma 2 dello stesso articolo, ivi comprese quelle delle
strade di tipo B - strade extraurbane principali o tratti di esse;
   che, ai sensi dell'art.  13,  comma  4,  del  nuovo  codice  della
strada,  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro  due  anni dalla
pubblicazione del codice emana le norme per la classificazione  delle
strade  e  che  ai  sensi del successivo comma 5, entro un anno dalla
emanazione delle suddette norme, gli enti  proprietari  delle  strade
provvedono  alla  classificazione,  sotto  il  profilo tecnico, della
propria rete stradale, mentre, ai sensi dell'art.  2,  comma  8,  del
codice,  le  regioni  procedono  alla classificazione delle strade di
propria competenza sotto il profilo amministrativo;
   che l'art.  2,  comma  8,  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce che,
nelle more degli adempimenti  di  classificazione  delle  strade,  le
disposizioni  relative  alla  sicurezza  della circolazione, connesse
alla suddetta classificazione, si applicano alle strade esistenti che
hanno caratteristiche corrispondenti a quelle  individuate  dall'art.
2, comma 3, del codice per ciascun tipo di strada;
   che  tra  le suddette disposizioni rientrano i limiti di velocita'
fissati  dall'art.  142,  comma  1,  nonche'  le  altre  disposizioni
previste dagli articoli 175 e 176 del codice;
   che  le  disposizioni relative ai limiti di velocita' sono entrate
in vigore il 1› gennaio 1993.
  Considerato  che  sorgono,  in  particolare,   perplessita'   circa
l'applicazione  delle  norme  relative  ai  limiti di velocita' sulle
strade  extraurbane  principali  o  tratti  di  esse  in  assenza  di
deliberazioni  relative  alla  classificazione  di  ciascuna strada e
della  relativa  segnaletica  di  inizio  o  fine,  prevista  tra  le
caratteristiche  minime  fissate dall'art. 2, comma 3, del codice per
le suddette strade.
  Considerato  che  sorgono  perplessita',  sempre  in  merito   alle
caratteristiche  minime  per le strade di tipo B - strade extraurbane
principali o tratti di esse, circa l'esatta interpretazione  da  dare
al  termine  aree  di  sosta, laddove e' richiesto che sulle suddette
strade per la sosta devono essere previste apposite aree con  accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
  Tutto  cio'  premesso  e  considerato  si  forniscono  i  necessari
chiarimenti e si impartiscono le conseguenti direttive:
   le  caratteristiche  minime  richieste  per  le strade extraurbane
principali o tratti di esse sono da considerare tutte  indispensabili
ai  fini  della  classificazione, e pertanto prima di addivenire alla
detta classificazione l'ente proprietario dovra'  eseguire  tutte  le
opere  che  si  rendano necessarie per la rispondenza delle stesse ai
requisiti richiesti;
   il termine "area di sosta"  di  cui  alle  caratteristiche  minime
richieste  per le strade extraurbane principali o tratti di esse deve
essere inteso nel senso piu' ampio di "pertinenza di servizio",  come
definita  dall'art.  24,  comma  4,  del  codice, a condizione che la
stessa sia dotata  di  area  di  parcheggio,  anche  non  delimitata,
nonche' di corsie di decelerazione e di accelerazione;
   l'installazione   dei  segnali  di  inizio  e  fine  sulle  strade
extraurbane principali o tratti di esse e'  necessario,  al  fine  di
rendere   noto   agli   utenti  le  condizioni  o  limitazioni  della
circolazione su tali strade ed i relativi comportamenti da tenere;
   l'apposizione di tali  cartelli  non  costituisce  classificazione
definitiva;
   le  suddette disposizioni dovranno essere deliberate con ordinanze
e  portate  a  conoscenza  degli   utenti   della   strada   mediante
l'installazione dei segnali sopra menzionati.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                 Il Ministro: MERLONI