IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante provvedimenti per la
profilassi  della  peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei
bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina,  della
peste  suina classica ed africana, della febbre catarrale degli ovini
e di altre malattie esotiche;
  Visti gli articoli 6, lettera b), e  32  della  legge  23  dicembre
1978,  n.  833,  concernente  l'istituzione  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;
  Visto il decreto 27 giugno 1991, n. 248,  riguardante  disposizioni
urgenti    di    polizia   veterinaria   per   l'eradicazione   della
pleuropolmonite contagiosa bovina;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
  Vista l'ordinanza 6 ottobre 1984;
  Tenuto conto che  animali  della  specie  bufalina  sono  risultati
affetti da pleuropolmonite essudativa contagiosa accertata dal Centro
di   referenza   nazionale   delle  malattie  esotiche  dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, per
cui  detta  specie  animale  puo'  essere  considerata  sensibile   e
recettiva  all'agente  eziologico  della  pleuropolmonite  contagiosa
essudativa bovina  e  costituisce  un  rischio  di  diffusione  della
malattia per animali recettivi;
  Ritenuto  necessario  estendere  le  misure  di polizia veterinaria
previste per  la  specie  bovina  a  quella  bufalina  relative  alle
malattie  infettive e diffusive tra le quali la denuncia obbligatoria
della  malattia,  ai  fini  della  difesa  sanitaria  del  patrimonio
bufalino nazionale nei confronti della suddetta malattia;
  Ravvisata  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di estinguere
focolai di pleuropolmonite contagiosa essudativa bufalina insorti nel
territorio nazionale in attesa di direttive della  Commissione  delle
Comunita'   europee,  adottando  con  carattere  di  immediatezza  le
indispensabili misure di polizia veterinaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Il punto 3) dell'art. 1 del regolamento di polizia  veterinaria,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio
1954, n.  320,  e'  integrato  nel  modo  seguente:  "Pleuropolmonite
essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus bubalus)".
  2.  L'autorita'  sanitaria  competente, accertata l'esistenza della
malattia in animali della specie bufalina dispone per  l'applicazione
dei  provvedimenti  previsti dal regolamento di polizia veterinaria e
dal decreto 27 giugno 1988, n. 248, citato nella premessa.