IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica ed africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche; Visti gli articoli 6, lettera b), e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto 27 giugno 1991, n. 248, riguardante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; Vista l'ordinanza 6 ottobre 1984; Tenuto conto che animali della specie bufalina sono risultati affetti da pleuropolmonite essudativa contagiosa accertata dal Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, per cui detta specie animale puo' essere considerata sensibile e recettiva all'agente eziologico della pleuropolmonite contagiosa essudativa bovina e costituisce un rischio di diffusione della malattia per animali recettivi; Ritenuto necessario estendere le misure di polizia veterinaria previste per la specie bovina a quella bufalina relative alle malattie infettive e diffusive tra le quali la denuncia obbligatoria della malattia, ai fini della difesa sanitaria del patrimonio bufalino nazionale nei confronti della suddetta malattia; Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di estinguere focolai di pleuropolmonite contagiosa essudativa bufalina insorti nel territorio nazionale in attesa di direttive della Commissione delle Comunita' europee, adottando con carattere di immediatezza le indispensabili misure di polizia veterinaria; Ordina: Art. 1. 1. Il punto 3) dell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' integrato nel modo seguente: "Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus bubalus)". 2. L'autorita' sanitaria competente, accertata l'esistenza della malattia in animali della specie bufalina dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria e dal decreto 27 giugno 1988, n. 248, citato nella premessa.