IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalita' per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti; Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalita' per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi; Vista la legge 5 agosto 1991, n. 249, di riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale erano state fissate le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni rela- tive all'uso di dette tariffe; Sulla proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, il quale nella seduta del 12 marzo 1992 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe, da applicare alle domande di ricongiunzione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1991, n. 249, dagli assicurati attivi iscritti all'ente stesso; Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non debba essere seguita la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di provvedere alla determinazione di nuove tariffe per l'applicazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, alle domande di ricongiunzione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1991, n. 249, dagli assicurati attivi iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro; Decreta: Art. 1. Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli assicurati attivi iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro che richiedono successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1991, n. 249, la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono de- terminate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. Sono, altresi', approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 1993 Il Ministro: CRISTOFORI