IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il  quale  sono
state   fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo  alle
modalita'  per  la  copertura  di  periodi  assicurativi scoperti per
omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;
  Visto il decreto  ministeriale  27  gennaio  1964,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 13 marzo
1964, con il quale sono state approvate le  tariffe  per  il  calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129  del  13  maggio
1981,  con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
 Visto il decreto ministeriale 29  febbraio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state
fissate le tariffe per la regolarizzazione dei  periodi  scoperti  di
contribuzione per i lavoratori autonomi;
  Vista  la  legge  5  agosto  1991,  n. 249, di riforma dell'Ente di
previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992  con  il  quale  erano
state  fissate  le tariffe per il calcolo della riserva matematica di
cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni rela-
tive all'uso di dette tariffe;
  Sulla proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i consulenti  del  lavoro,  il  quale
nella  seduta del 12 marzo 1992 ha deliberato di approvare le tariffe
per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge
5 marzo 1990, n. 45,  e  le  istruzioni  relative  all'uso  di  dette
tariffe,  da  applicare  alle  domande  di  ricongiunzione presentate
successivamente all'entrata in vigore della legge 5 agosto  1991,  n.
249, dagli assicurati attivi iscritti all'ente stesso;
  Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta
del  26  febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto
ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non  debba  essere
seguita  la  procedura  prevista  dall'art.  17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Considerata la necessita'  di  provvedere  alla  determinazione  di
nuove  tariffe  per  l'applicazione  dell'art.  2 della legge 5 marzo
1990,   n.   45,   alle   domande   di   ricongiunzione    presentate
successivamente  all'entrata  in vigore della legge 5 agosto 1991, n.
249,  dagli  assicurati  attivi  iscritti   all'Ente   nazionale   di
previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tariffe  per  la  determinazione  della  riserva matematica, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge  5  marzo
1990, n. 45, per gli assicurati attivi iscritti all'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro che richiedono
successivamente  all'entrata  in vigore della legge 5 agosto 1991, n.
249, la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi,  sono  de-
terminate  sulla  base  dei coefficienti contenuti nelle tabelle che,
vistate ed allegate  al  presente  decreto,  ne  costituiscono  parte
integrante.
  Sono,  altresi',  approvate  le  allegate istruzioni per il calcolo
della riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 gennaio 1993
                                              Il Ministro: CRISTOFORI