Alle amministrazioni provinciali e comunali e, per conoscenza: Alle presidenze delle giunte regionali Alle presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle prefetture Ai comitati regionali di controllo All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.) Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.) Alla Associazione nazionale certificatori revisori enti locali 1. Premessa. Le disposizioni legislative e regolamentari che sono alla base dell'esposizione che segue sono: decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di risanamento della finanza pubblica; la legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di finanza pubblica (provvedimento di accompagnamento della finanziaria 1993); decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica; l'art. 46 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504; ed infine, le direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 2. Disponibilita' finanziarie. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 10 febbraio 1993, in coerenza con le decisioni governative, ha stabilito in 6.000 miliardi, di cui 500 da destinare all'edilizia giudiziaria, le risorse finanziarie che la Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare per la sua attivita' di finanziamento. Essendo il quantum disponibile pari a quello dello scorso anno, anche i plafonds dei singoli enti vengono confermati all'importo dello scorso anno. E cioe': comuni: fino a 2.000 abitanti: L. 250.000.000 a comune; da 2001 a 20.000 abitanti: L. 90.000 per abitante con un minimo di L. 250.000.000 a comune; da 20.001 abitanti in poi: L. 60.000 per abitante con un minimo di L. 1.600 milioni a comune; province: L. 20.000 per abitante; comunita' montane: L. 15.000 per abitante. consorzi e aziende: gli eventuali finanziamenti verranno imputati, previa autorizzazione del comune stesso, al plafond del comune che usufruisce dell'investimento. 3. Esclusioni dal plafond. ENTI LOCALI Non verranno imputate al plafond del singolo ente le richieste per mutui di: edilizia giudiziaria; mutui per la metanizzazione, legge n. 784/1980; progetti informatici di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio; mutui per disavanzi e/o passivita'; tutte le operazioni che si concretano nella concessione di contributi e/o di messa a disposizione di fondi; la trasformazione dei mutui agevolati a mutui ordinari, per adesioni gia' date, ai comuni sotto i 5.000 abitanti per opere idriche, fognarie, depurative e smaltimento rifiuti, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti. Qualche chiarimento per questi ultimi mutui. Come noto l'art. 1 del decreto-legge n. 333/1992 ha sospeso dal luglio 1992 la concessione di mutui a carico del bilancio dello Stato. Questo Istituto provvide, a suo tempo, in attuazione di questa norma, ad annullare le adesioni gia' date. Ora il consiglio di amministrazione di questo Istituto ha deliberato che, qualora i comuni sotto i 5.000 abitanti per opere idriche, fognarie, depurative e smaltimento rifiuti - che hanno avuta annullata l'adesione - richiedano di trasformare i mutui ex lettera a) a carico del bilancio dello Stato in mutui a carico del bilancio dell'ente, l'adesione di massima non venga imputata al plafond disponibile per il 1993. CONSORZI Per i consorzi, potranno non gravare sul plafond degli enti associati i soli interventi per opere idriche, fognarie, depurative e di smaltimento rifiuti, che non siano al servizio di un solo comune. In questo caso, comunque, per situazioni particolari, si potra' egualmente intervenire fuori plafond; la richiesta del finanziamento dovra' essere motivatamente proposta alla direzione generale. 4. Esclusioni di finanziamento. Il consiglio di amministrazione ha confermato, come lo scorso anno, di escludere dal finanziamento - tranne che non si tratti di: richieste di devoluzione di mutui gia' concessi per altra opera, di completare l'opera gia iniziata, di effettuare opere di manutenzione straordinaria - le seguenti tipologie di opere: museo, biblioteca, impianti ricreazione e spettacolo, ostello, camping, fiere, centro sociale polifunzionale. 5. Mutui per leggi speciali. Come noto l'art. 1 del decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992 ha sospeso la concessione dei mutui della cosiddetta "legislazione speciale". Questa disposizione risulta confermata dall'art. 1, comma 6, della legge n. 498/1992. Di conseguenza sono sospese le concessioni dei mutui per tutte le "leggi speciali" con la sola esclusione dei mutui per: l'edilizia giudiziaria; l'edilizia scolastica ai sensi della legge n. 430/1991; gli impianti sportivi ai sensi delle leggi n. 65/1987 e n. 289/1989; gli impianti di metanizzazione ai sensi della legge n. 784/1980; gli interventi per l'abbattimento della barriere architettoniche ai sensi dell'art. 29 della legge n. 67/1988 le cui risorse, peraltro, sono gia' state assegnate. Con l'occasione si invitano gli enti interessati che hanno gia' avuto l'adesione di massima a trasmettere i documenti per la concessione definitiva entro il 31 marzo 1993. Nel secondo semestre dell'anno, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 498/1992, potranno, inoltre, essere attivati i finanziamenti per i parcheggi ai sensi della legge n. 122/1989 e gli interventi per il trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992 per un importo complessivo di 1.000 miliardi. Sono necessarie alcune precisazioni per le leggi sospese: a) per i mutui ai comuni sotto i 5.000 abitanti, ed ai comuni montani del centro-nord per le opere di metanizzazione di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 8/1993, la sospensione prevista per la concessione dei mutui si applica anche alla decorrenza del termine previsto per l'utilizzo delle risorse. Da cio' consegue che, non appena il blocco verra' meno, il termine di decadenza comincera' a decorrere di nuovo, per un periodo pari a quello che residuava al momento in cui e' stata imposta la sospensione; b) per i mutui per maggiori oneri di esproprio, in considerazione dei dubbi manifestati dagli enti, si precisa che, la sospensione della concessione di cui alla legge n. 498/1992, opera anche per questa fattispecie. Infatti la disposizione di cui all'art. 6 del nuovo decreto-legge n. 8/1993 e' riferita alle fattispecie finanziabili una volta superato il blocco; salvo nuove norme integrative. 6. Art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992. Del tutto rivoluzionaria nel sistema delle opere pubbliche risulta la previsione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992 per gli interventi relativi ai servizi pubblici. Data la novita' dell'impostazione e le problematiche che possono presentarsi, si ritiene di dover esporre in maniera piu' approfondita la norma. 1) Soggetti: enti locali territoriali e loro aziende: comuni, prov- ince, comunita' montane, consorzi ed aziende speciali. 2) Oggetto: opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici. 3) Presupposto: redazione di un piano economico-finanziario che dimostri l'equilibrio economico dell'investimento, convalidato da un istituto di credito mobiliare. 4) Condizioni esecutive: procedura di appalto "chiavi in mano" con esclusione di offerte in aumento e di trattativa privata. 5) Controlli: monitoraggio in corso d'opera, a cura di apposite societa', per controllare tempi e modi di esecuzione in relazione alle previsioni di piano. 6) Intervento cassa: per le opere finanziate dalla Cassa, sia l'attivita' di controllo dei piani economici-finanziari che quella di monitoraggio, possono essere svolte dalla Cassa stessa. In dettaglio: 1) da notare che la nuova normativa si applica anche alle aziende speciali ed ai consorzi, nonostante questi, agiscano gia' o dovranno agire (nuovi consorzi) in regime di contabilita' economica. Ovviamente questi enti presenteranno il solo piano economico- finanziario e non anche quello ex art. 4 della legge n. 155/1989; 2) dalla generica dizione di "servizi pubblici" di cui all'art. 22 della legge n. 142/1990, bisogna enucleare quelli che hanno rilevanza imprenditoriale, perche' la norma e' applicabile esclusivamente ai servizi che diano luogo a ricavi, mediante l'applicazione di tariffe, e che quindi devono essere forniti in condizioni di economicita' e di efficienza: depurazione, parcheggi, fornitura energia, teleriscaldamento, impianti sportivi non di quartiere ecc.; 3) il piano economico-finanziario previsto dall'art. 46 e' cosa ben diversa dal piano finanziario dell'art. 4 della legge n. 155/1989; questo e' un atto astratto che fa riferimento a grandezze finanziarie presenti in bilancio al momento deila deliberazione, ma che non verranno utilizzate in ordine all'investimento; il primo e' invece la classica previsione dei costi e ricavi futuri di un investimento, che viene posto a base di ogni richiesta di mutuo al sistema bancario da parte delle imprese. La coerente valutazione dei vari costi di esercizio e di ammortamento finanziario e tecnico e' necessaria per determinare il livello della tariffa che deve essere fatta pagare all'utente, affinche' possa assicurare l'equilibrio economico dell'attivita'; ma il livello necessario della tariffa raffrontato all'utenza potenziale ed ai livelli di mercato, indica anche se quell'investimento e' conveniente o e' fuori mercato. Un problema, che puo' dar luogo a diverse soluzioni, e' quello relativo alla applicabilita' della norma ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della norma stessa. La Cassa, basandosi su di una interpretazione che tenga conto della finalita' e della ratio dell'art. 46, ritiene di dover operare come segue: a) progetti approvati prima del 1 gennaio 1993 di importo inferiore al miliardo: poiche' il progetto e' stato gia' approvato non trova applicazione il presupposto di legittimita' del piano economico- finanziario; trova applicazione, invece, l'obbligo sancito dal primo comma dell'articolo (appalto "chiavi in mano"; offerte al ribasso; esclusione della trattativa privata); non e' previsto il monitoraggio; b) progetti approvati prima del 1 gennaio 1993 di importo superiore al miliardo: poiche' per i progetti superiori al miliardo si dovra' procedere al monitoraggio e percio' ad una verifica anche dei valori indicati nel piano economico-finanziario, in analogia a quanto operato in occasione dell'introduzione del piano finanziario ex art. 4 del decreto-legge n. 65/1989, lo stesso verra' richiesto per la concessione definitiva, salvo non sia gia' stata inviata la documentazione completa; per l'appalto vedi sopra; c) progetti approvati dopo del 1 gennaio 1993: si applica l'intera normativa. Non si ritiene che si debba procedere alla redazione del piano economico-finanziario per: 1) interventi di manutenzione straordinaria; 2) mutui di importo non superiore a L. 150.000.000 poiche' trattasi di operazioni che non dovrebbero dar luogo a fissazione o modificazioni di tariffe. Egualmente si ritiene che possa escludersi l'adozione del piano per le reti idriche e fognarie, salvo che non si tratti di nuovi insediamenti abitativi o produttivi, nella considerazione che le richieste di finanziamento per tali opere difficilmente si concretizzano in una costruzione ex novo ma in estensione delle reti gia' esistenti o manutenzione straordinaria delle stesse. Percio', per il momento e fino all'importo di un miliardo, salvo che non sia l'ente stesso a voler considerare l'intervento ai fini della rideterminazione della tariffa, questo Istituto non richiedera' il piano ex art. 46. Infine si precisa che i principi finora esposti valgono anche per i progetti da finanziare con la devoluzione di mutui concessi. La Cassa costituira', appena possibile, un nucleo di valutazione dei piani: in attesa della sua funzionalita' gli enti dovranno trasmettere, oltre alle attestazioni di rito, la copia del piano e della relativa attestazione bancaria, che costituiscono presupposto di legittimita' per l'approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta. Successivamente verranno costituiti anche piu' gruppi tecnico-amministrativi, per il monitoraggio delle opere superiori al miliardo. In allegato a titolo esemplificativo si e' predisposto un riepilogo di piano economico-finanziario con un'ipotesi di determinazione della tariffa. 7. Gestione dei servizi pubblici locali. QUESTIONE GENERALE 7.1 La legge n. 142/1990 - e successive integrazioni - ha indicato esaustivamente in quali forme possano essere gestiti i servizi pubblici da parte degli enti locali: art. 22: a) in economia; b) in concessione a terzi; c) azienda speciale; d) tramite "istituzione"; e) societa' per azioni, con maggioranza pubblica; e/1) idem, senza maggioranza pubblica (art. 12 della legge n. 498/1992); art. 25: f) in consorzio; art. 24: g) in associazione convenzionale o obbligatoria. Ai fini della presente esposizione, interessano le forme di cui alle lettere c), e), f) e g), in quanto le altre forme o riguardano dimensioni che rimangono all'interno dell'ente (lettera a) o riguardano altri soggetti (lettera b) oppure non hanno rilevanza imprenditoriale (lettera d) o, infine, non rientrano nell'attivita' della Cassa (lettere d) e e/1). Prima di entrare nel merito delle singole fattispecie, in relazione all'intervento finanziario della Cassa, e' necessario premettere che, rispetto alla preesistente situazione normativa, le novita' assolute riguardano i "Consorzi" e le "Associazioni". Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990 il consorzio deve essere costituito tutte le volte che la gestione di un servizio a rilevanza imprenditoriale travalichi lo stretto ambito territoriale del comune: il parallelismo con l'azienda speciale e' dato dall'applicabilita' ai consorzi delle norme dedicate alla azienda stessa, in quanto compatibili. Tra gli stessi enti non puo' essere costituito piu' di un consorzio, che, evidentemente, puo' gestire piu' servizi. Qualora la scarsa complessita' del servizio da gestire, non consigli la creazione di un consorzio, piu' enti locali, in base ad una "convenzione" tra di essi potranno accordarsi per l'esercizio comune del servizio stesso. In questo caso, ovviamente, non sorge alcun nuovo soggetto giuridico e sara' un solo ente ad avere rapporti con la Cassa. Nulla e' innovato, infine, per quanto riguarda le modalita' di accesso ai mutui della Cassa per le societa' per azioni a prevalente capitale locale (cfr. circolare Cassa). L'applicazione delle suddette disposizioni combinata con l'art. 60 della legge n. 142/1990 comportera', nell'immediato futuro, che i consorzi - costituiti anteriormente alla legge citata - provvedano alla loro trasformazione, per adeguarsi alla nuova figura delineata dalla legge ovvero addivengano allo scioglimento qualora scegliessero la forma della convenzione. Tale situazione di transizione avra' riflessi sulle procedure di finanziamento, con una casistica notevolmente variegata. Percio' questo Istituto ritiene, per il nuovo anno, di dar corso alle operazioni di finanziamento solo dopo l'avvenuta trasformazione, salvo che per le aziende speciali che potranno essere finanziate, in quanto i provvedimenti di concessione non comporteranno, dopo la trasformazione, modifiche rilevanti. LE NEO-AZIENDE SPECIALI 7.2 Per rendere piu' agevole la lettura si presenta una breve scheda di riferimento. Azienda: ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto. Oggetto: servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica. Dimensione territoriale: anche per piu' servizi ma all'interno della dimensione dell'ente locale. Criteri di gestione contabile e finanziaria: efficienza, efficacia ed economicita', pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi compresi i trasferimenti. Delegabilita': le operazioni di mutuo a favore di questi enti continuano ad essere effettuate secondo le modalita' indicate nel capitolo delle aziende della circolare-Cassa n. 1182/91 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991). Per quanto riguarda la garanzia di detti finanziamenti, si sottolinea che questa dovra' essere offerta sul complesso delle entrate ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 440/1987. L'adeguamento alla legge n. 142 comportera' modifiche soggettive ai mutui concessi secondo quanto indicato al punto 7.5. Spiegazioni ad hoc verranno fornite sulla base dell'istruttoria specifica qualora l'ente subentrante fosse una S.p.a. I NEO CONSORZI 7.3 Per il testo unico del 1934, tra gli enti locali potevano essere costituiti uno o piu' consorzi, aventi una propria personalita' giuridica e capacita' patrimoniale, per qualsiasi gestione comune di un bene (es.: una scuola) o di un servizio (es.: acquedotto), e i cui risultati finanziari a consuntivo si ribaltavano ope legis sui bilanci degli enti consorziati. A parere di questo Istituto, la grande innovazione introdotta dalla legge n. 142/1990 e' stata quella di delimitare il campo di attivita' dei consorzi alla gestione dei pubblici servizi con rilevanza imprenditoriale e di estendere a tali enti la disciplina della aziende, in quanto compatibile. Cio' significa, che tra le forme associative e di cooperazione con- template dalla legge n. 142/1990, gli enti non possono, come in passato, avvalersi del consorzio, ogniqualvolta lo ritengano opportuno, anche per la sola realizzazione di un'opera di interesse sovracomunale, ma soltanto quando si profila la gestione congiunta di un servizio pubblico. In sostanza, il legislatore e' ricorso ad un istituto gia' collaudato, imprimendo allo stesso una nuova identita', per quanto attiene alle funzioni, ed una nuova organizzazione, di tipo imprenditoriale, relativamente alla gestione, parificata a quella delle aziende. Rispetto alle procedure di finanziamento della Cassa, la novita' piu' rilevante, accanto a quelle conseguenti all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992, concerne il profilo delle garanzie. Infatti, considerato che i consorzi devono essere creati o trasformati solo per lo svolgimento - in forma associata - di un pubblico servizio e che rispondono agli stessi criteri di gestione delle aziende, la garanzia puo' essere offerta sul complesso delle entrate effettive accertate sul conto consuntivo, secondo le disposizioni e le modalita' attualmente vigenti per le aziende (art. 10- bis della legge n. 440/1987; si rinvia al punto 25.3 della circolare-Cassa n. 1182/91). SERVIZI CONVENZIONATI AI SENSI DELL'ART. 24 7.4 Come abbiamo visto, quando gli enti locali non ritengano di ricorrere a forme strutturate, ma di adottare strumenti piu' flessibili in presenza di servizi che possono anche non avere rilevanza imprenditoriale, soccorre l'istituto della "convenzione" mediante il quale, dice la legge, piu' enti si accordano per l'esercizio coordinato di determinate funzioni o servizi, stabilendo i reciproci rapporti finanziari e le forme di consultazione. In questo caso dovra' essere individuato il comune coordinatore che, dovrebbe coincidere con il comune nel cui territorio l'opera viene localizzata, che diverra' intestatario del mutuo. Nella convenzione potranno essere regolati i rapporti finanziari - garanzia del mutuo e relativa delegabilita' - tra gli enti sottoscrittori. SUCCESSIONE DI NUOVI SOGGETTI NEI RAPPORTI DI MUTUO VIGENTI 7.5 Si e' accennato alla necessita' di modifiche ai provvedimenti di concessione di mutui gia' adottati dopo l'avvenuto adeguamento alla legge n. 142. In modo molto sintetico si chiariscono, presupponendo che resti invariata la destinazione dell'opera, le operazioni da compiere per l'intestazione dei mutui in ammortamento ai nuovi soggetti. a) Consorzio in scioglimento - Convenzione ai sensi dell'art. 24 od attribuzione ad un unico ente locale. Qualora il consorzio esistente non gestisca servizi a rilevanza imprenditoriale questo deve essere sciolto e la titolarita' del mutuo dovra' essere attribuita all'ente locale nel cui territorio e' ubicata l'opera realizzata con il mutuo della Cassa. Poiche' i rapporti derivanti dallo scioglimento del consorzio dovranno essere regolati convenzionalmente, le garanzie a suo tempo rilasciate possono rimanere valide; in caso contrario dovranno essere indicati i nuovi garanti e rilasciati i nuovi atti di delega. Gli atti da trasmettere alla Cassa per la "novazione soggettiva" (modifica nella titolarita' del mutuo) sono i seguenti: la delibera dell'Assemblea consortile, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di scioglimento del consorzio; la convenzione ex art. 24 della legge n. 142/1990 ove sia individuata la durata che non dovra' essere inferiore a quella dell'ammortamento del mutuo, il nuovo ente mutuatario e previsto il mantenimento delle garanzie del mutuo a suo tempo prestate (qualora si ricorra all'art. 24); delibera del consiglio del nuovo ente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di subentrare nel finanziamento; dichiarazione del segretario che l'opera finanziata entra a far parte del patrimonio del nuovo ente intestatario del mutuo. Nel caso in cui uno degli enti garanti non intenda mantenere la propria quota di mutuo, la garanzia della stessa dovra' essere assunta da altri enti locali sottoscrittori della convenzione. In questo caso sara' necessario acquisire anche: la/e delibera/e del consiglio/i, esecutive a tutti gli effetti di legge, di assunzione della nuova garanzia; la/e nuova/e delega/e di pagamento; attestazione circa la capacita' d'indebitamento. Si ha la medesima situazione se, pur trattandosi di servizi a rilevanza imprenditoriale, gli ex enti consorziati ritengano di ricorrere alla gestione convenzionale del servizio stesso (ante: punto 7.4) anziche' alla ricostituzione del consorzio. b) Trasformazione di consorzi e di aziende ai sensi della legge n. 142/1990. Nei casi di finanziamenti a consorzi ed aziende, costituiti anteriormente alla legge n. 142/1990, garantiti dalla azienda ex art. 10- bis della legge n. 440/1987 e trasformati, in adeguamento alla citata legge n. 142, sara' sufficiente trasmettere - rimanendo inalterate le garanzie - il nuovo statuto con l'indicazione della nuova "ragione sociale" dell'ente trasformato ovvero la delibera del consorzio con la successione in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente preesistente ed in particolare nei finanziamenti in essere (e' opportuno indicare tutti i numeri di posizione dei mutui interessati). c) Ingresso nuovi enti, con conferimento di beni, finanziati dalla Cassa, al consorzio. Nel caso in cui al consorzio venga conferito un bene - finanziato dalla Cassa (mutuo in ammortamento) e funzionale al servizio che gestisce - di altro ente, senza alcuna variazione delle altre condizioni di mutuo (l'ente pagatore delle rate resta invariato), occorrera' procedere alla novazione soggettiva. Per l'operazione necessita acquisire: la delibera dell'assemblea consortile, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di adeguamento alla legge n. 142 ovvero lo statuto del nuovo consorzio; la delibera sia del precedente ente mutuatario che del consorzio subentrante, rispettivamente di cedere e di subentrare nel finanziamento, esecutive a tutti gli effetti di legge; dichiarazione del segretario che l'opera finanziata entra a far parte del patrimonio del nuovo ente intestatario del mutuo. Qualora oltre alla novazione del soggetto si dovesse procedere anche alla modifica della garanzia, sara' necessario acquisire: la delibera dell'organo competente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di assunzione della garanzia; attestazione circa la capacita' di indebitamento; le nuove deleghe di pagamento che se rilasciate dal consorzio dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 10- bis della legge n. 440/1987. CONSORZI ED AZIENDE ex-novo 7.6 Per i consorzi e le aziende di nuova costituzione si pone il problema della garanzia. Infatti la disposizione dell'art. 10- bis della legge n. 440 prevede che dovranno essere rilasciate deleghe di pagamento sulle proprie entrate effettive, accertate in base al conto consuntivo dell'esercizio precedente tenendo presente: il limite di indebitamento e' del 25% delle entrate effettive accertate (rectius, riscosse e da riscuotere); dal conto consuntivo dell'esercizio precedente e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui si effettua l'operazione, non risulti un disavanzo di gestione. Cio' esclude la possibilita' che i nuovi consorzi e le aziende possano rilasciare delegazioni di pagamento nei primi due anni di vita. In questo periodo, percio', la garanzia dei mutui assunti dovra' essere assicurata da altri enti mutuatari, come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 1 marzo 1992 sulle procedure della Cassa depositi e prestiti. 8. Ulteriori precisazioni. REVISIONE PREZZI 8.1 L'art. 3 del decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992 ha abolito la revisione prezzi. Pertanto i lavori e le forniture aggiudicate dopo il 12 luglio 1992 non possono essere oggetto di tale revisione. L'art. 15, comma 5, della legge n. 498/1992 ha, altresi', abrogato, in coerenza con le disposizioni che prevedono l'obbligo dei "progetti chiavi in mano", il quarto comma dell'art. 33 della legge n. 46/1986 che consentiva di adeguare nei limiti del prezzo chiuso, il valore contrattuale al 5% annuo. Sono stati fatti salvi soltanto i contratti approvati prima della entrata in vigore della legge (13 gennaio 1993). PIANI DI ZONA 8.2 Si richiama l'art. 23 della legge 17 dicembre 1992, n. 179 che ha espressamente abrogato l'art. 3 della legge n. 847/1964 cosi' come modificato dall'art. 43 della legge n. 865/1971, il quale prevedeva che l'importo dei mutui per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree non dovesse superare il 25% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria allegata al piano di zona. A seguito di cio', per il finanziamento degli interventi rientranti nei piani di zona non e' piu' possibile il riferimento generico al piano ma alla specifica opera da finanziare secondo la procedura ordinaria, oppure alle singole aree da acquisire. ANTICIPAZIONI 8.3 Con il decreto 18 novembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 23 dicembre 1992), viene confermata la possibilita' di concessione dell'anticipazione pari al 10% del prezzo contrattuale, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni e di servizi. F A X 8.4 Per agevolare la comunicazione con la Cassa depositi e prestiti sono stati introdotti nuovi fax. I relativi numeri di telefono sono: 47234026 - 47232480 - 47232481 - 47232482. Il direttore generale: FALCONE