Alle amministrazioni  provinciali
                                  e comunali
                                     e, per conoscenza:
                                    Alle   presidenze   delle  giunte
                                  regionali
                                    Alle  presidenze  delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                    Alle prefetture
                                    Ai    comitati    regionali    di
                                  controllo
                                    All'Associazione nazionale comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                    All'Unione   province    italiane
                                  (U.P.I.)
                                    All'Unione    nazionale    comuni
                                  montani (U.N.C.E.M.)
                                    Alla   Confederazione    italiana
                                  servizi  pubblici degli enti locali
                                  (C.I.S.P.E.L.)
                                    Alla    Associazione    nazionale
                                  certificatori revisori enti locali
 1. Premessa.
  Le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  che sono alla base
dell'esposizione che segue sono:
   decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, in materia di risanamento della finanza pubblica;
   la legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di finanza  pubblica
(provvedimento di accompagnamento della finanziaria 1993);
   decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  in  materia  di finanza
derivata e di contabilita' pubblica;
   l'art. 46 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504;
   ed  infine,  le  direttive  del   consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto.
 2. Disponibilita' finanziarie.
  Il  consiglio  di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 10
febbraio 1993, in coerenza con le decisioni governative, ha stabilito
in 6.000 miliardi, di cui 500 da destinare all'edilizia  giudiziaria,
le  risorse  finanziarie  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'
utilizzare per la sua attivita' di finanziamento.
  Essendo il quantum disponibile pari a  quello  dello  scorso  anno,
anche  i  plafonds  dei  singoli  enti vengono confermati all'importo
dello scorso anno.
  E cioe':
   comuni:
    fino a 2.000 abitanti: L. 250.000.000 a comune;
    da 2001 a 20.000 abitanti: L. 90.000 per abitante con  un  minimo
di L. 250.000.000 a comune;
    da  20.001  abitanti in poi: L. 60.000 per abitante con un minimo
di L. 1.600 milioni a comune;
   province: L. 20.000 per abitante;
   comunita' montane: L. 15.000 per abitante.
   consorzi e aziende: gli eventuali finanziamenti verranno imputati,
previa  autorizzazione  del  comune stesso, al plafond del comune che
usufruisce dell'investimento.
3. Esclusioni dal plafond.
                             ENTI LOCALI
  Non verranno imputate al plafond del singolo ente le richieste  per
mutui di:
   edilizia giudiziaria;
   mutui per la metanizzazione, legge n. 784/1980;
   progetti  informatici  di  cui alla circolare della Presidenza del
Consiglio;
   mutui per disavanzi e/o passivita';
   tutte  le  operazioni  che  si  concretano  nella  concessione  di
contributi e/o di messa a disposizione di fondi;
   la  trasformazione  dei  mutui  agevolati  a  mutui  ordinari, per
adesioni gia' date, ai  comuni  sotto  i  5.000  abitanti  per  opere
idriche,   fognarie,   depurative   e  smaltimento  rifiuti,  incluso
l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti.
  Qualche chiarimento per questi ultimi mutui.
  Come noto l'art. 1 del decreto-legge n.  333/1992  ha  sospeso  dal
luglio  1992  la  concessione  di  mutui  a carico del bilancio dello
Stato. Questo Istituto provvide, a suo tempo, in attuazione di questa
norma, ad annullare le adesioni gia' date.
  Ora  il  consiglio  di  amministrazione  di  questo   Istituto   ha
deliberato  che,  qualora  i  comuni sotto i 5.000 abitanti per opere
idriche, fognarie, depurative e smaltimento rifiuti - che hanno avuta
annullata l'adesione - richiedano di trasformare i mutui  ex  lettera
a)  a  carico del bilancio dello Stato in mutui a carico del bilancio
dell'ente, l'adesione  di  massima  non  venga  imputata  al  plafond
disponibile per il 1993.
                              CONSORZI
  Per  i  consorzi,  potranno  non  gravare  sul  plafond  degli enti
associati i soli interventi per opere idriche, fognarie, depurative e
di smaltimento rifiuti, che non siano al servizio di un solo  comune.
In  questo  caso,  comunque,  per  situazioni  particolari, si potra'
egualmente intervenire fuori plafond; la richiesta del  finanziamento
dovra' essere motivatamente proposta alla direzione generale.
4. Esclusioni di finanziamento.
  Il consiglio di amministrazione ha confermato, come lo scorso anno,
di  escludere  dal  finanziamento  -  tranne  che  non  si tratti di:
richieste di devoluzione di mutui gia' concessi per altra  opera,  di
completare  l'opera gia iniziata, di effettuare opere di manutenzione
straordinaria - le seguenti tipologie di  opere:  museo,  biblioteca,
impianti  ricreazione  e  spettacolo, ostello, camping, fiere, centro
sociale polifunzionale.
5. Mutui per leggi speciali.
  Come noto l'art. 1 del decreto-legge n. 333/1992  convertito  dalla
legge   n.  359/1992  ha  sospeso  la  concessione  dei  mutui  della
cosiddetta "legislazione speciale".
  Questa disposizione risulta confermata dall'art. 1, comma 6,  della
legge n. 498/1992.
  Di  conseguenza  sono sospese le concessioni dei mutui per tutte le
"leggi speciali" con la sola esclusione dei mutui per:
   l'edilizia giudiziaria;
   l'edilizia scolastica ai sensi della legge n. 430/1991;
   gli  impianti  sportivi  ai  sensi  delle  leggi  n.  65/1987 e n.
289/1989;
   gli impianti di metanizzazione ai sensi della legge n. 784/1980;
   gli interventi per l'abbattimento della  barriere  architettoniche
ai  sensi  dell'art.  29  della  legge  n.  67/1988  le  cui risorse,
peraltro, sono gia' state assegnate. Con l'occasione si invitano  gli
enti  interessati  che  hanno  gia'  avuto  l'adesione  di  massima a
trasmettere i documenti per la concessione  definitiva  entro  il  31
marzo 1993.
  Nel   secondo  semestre  dell'anno,  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 1  della  legge  n.  498/1992,  potranno,  inoltre,  essere
attivati  i  finanziamenti  per  i  parcheggi ai sensi della legge n.
122/1989 e gli interventi per il trasporto rapido  di  massa  di  cui
alla legge n. 211/1992 per un importo complessivo di 1.000 miliardi.
  Sono necessarie alcune precisazioni per le leggi sospese:
    a)  per  i  mutui  ai comuni sotto i 5.000 abitanti, ed ai comuni
montani del centro-nord per le opere  di  metanizzazione  di  cui  al
secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 8/1993, la sospensione
prevista   per  la  concessione  dei  mutui  si  applica  anche  alla
decorrenza del termine previsto per l'utilizzo delle risorse.
  Da cio' consegue che, non appena il blocco verra' meno, il  termine
di  decadenza  comincera' a decorrere di nuovo, per un periodo pari a
quello  che  residuava  al  momento  in  cui  e'  stata  imposta   la
sospensione;
    b) per i mutui per maggiori oneri di esproprio, in considerazione
dei  dubbi  manifestati  dagli  enti,  si precisa che, la sospensione
della concessione di cui alla legge  n.  498/1992,  opera  anche  per
questa fattispecie.
  Infatti  la  disposizione di cui all'art. 6 del nuovo decreto-legge
n.  8/1993  e'  riferita  alle  fattispecie  finanziabili  una  volta
superato il blocco; salvo nuove norme integrative.
6. Art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992.
  Del  tutto rivoluzionaria nel sistema delle opere pubbliche risulta
la previsione dell'art. 46 del decreto legislativo  n.  504/1992  per
gli interventi relativi ai servizi pubblici.
  Data  la  novita'  dell'impostazione e le problematiche che possono
presentarsi, si ritiene di dover esporre in maniera piu' approfondita
la norma.
  1) Soggetti: enti locali territoriali e loro aziende: comuni, prov-
ince, comunita' montane, consorzi ed aziende speciali.
  2) Oggetto: opere  pubbliche  destinate  all'esercizio  di  servizi
pubblici.
  3)  Presupposto:  redazione  di  un piano economico-finanziario che
dimostri l'equilibrio economico dell'investimento, convalidato da  un
istituto di credito mobiliare.
  4)  Condizioni esecutive: procedura di appalto "chiavi in mano" con
esclusione di offerte in aumento e di trattativa privata.
  5) Controlli: monitoraggio in corso d'opera,  a  cura  di  apposite
societa',  per  controllare  tempi  e modi di esecuzione in relazione
alle previsioni di piano.
  6) Intervento cassa: per  le  opere  finanziate  dalla  Cassa,  sia
l'attivita' di controllo dei piani economici-finanziari che quella di
monitoraggio, possono essere svolte dalla Cassa stessa.
  In dettaglio:
   1)  da notare che la nuova normativa si applica anche alle aziende
speciali ed ai consorzi, nonostante questi, agiscano gia' o  dovranno
agire   (nuovi   consorzi)   in  regime  di  contabilita'  economica.
Ovviamente  questi  enti  presenteranno  il  solo  piano   economico-
finanziario e non anche quello ex art. 4 della legge n.  155/1989;
   2) dalla generica dizione di "servizi pubblici" di cui all'art. 22
della legge n. 142/1990, bisogna enucleare quelli che hanno rilevanza
imprenditoriale,  perche'  la  norma e' applicabile esclusivamente ai
servizi che diano luogo a ricavi, mediante l'applicazione di tariffe,
e che quindi devono essere forniti in condizioni di economicita' e di
efficienza:    depurazione,     parcheggi,     fornitura     energia,
teleriscaldamento, impianti sportivi non di quartiere ecc.;
   3)  il  piano  economico-finanziario previsto dall'art. 46 e' cosa
ben  diversa  dal  piano  finanziario  dell'art.  4  della  legge  n.
155/1989;  questo  e' un atto astratto che fa riferimento a grandezze
finanziarie presenti in bilancio al momento deila  deliberazione,  ma
che  non  verranno utilizzate in ordine all'investimento; il primo e'
invece la classica  previsione  dei  costi  e  ricavi  futuri  di  un
investimento,  che  viene  posto a base di ogni richiesta di mutuo al
sistema bancario da parte delle imprese.
  La  coerente  valutazione  dei  vari  costi  di  esercizio   e   di
ammortamento  finanziario  e tecnico e' necessaria per determinare il
livello della  tariffa  che  deve  essere  fatta  pagare  all'utente,
affinche'  possa assicurare l'equilibrio economico dell'attivita'; ma
il livello necessario della tariffa raffrontato all'utenza potenziale
ed ai livelli di  mercato,  indica  anche  se  quell'investimento  e'
conveniente o e' fuori mercato.
  Un  problema,  che  puo'  dar  luogo a diverse soluzioni, e' quello
relativo alla applicabilita' della norma ai rapporti in  essere  alla
data di entrata in vigore della norma stessa.
  La Cassa, basandosi su di una interpretazione che tenga conto della
finalita'  e  della ratio dell'art. 46, ritiene di dover operare come
segue:
    a) progetti approvati  prima  del  1›  gennaio  1993  di  importo
inferiore al miliardo:
    poiche'   il   progetto   e'   stato  gia'  approvato  non  trova
applicazione il presupposto  di  legittimita'  del  piano  economico-
finanziario;
    trova  applicazione,  invece,  l'obbligo  sancito dal primo comma
dell'articolo  (appalto  "chiavi  in  mano";  offerte   al   ribasso;
esclusione della trattativa privata);
    non e' previsto il monitoraggio;
    b)  progetti  approvati  prima  del  1›  gennaio  1993 di importo
superiore al miliardo:
    poiche' per i progetti superiori al miliardo si dovra'  procedere
al  monitoraggio  e percio' ad una verifica anche dei valori indicati
nel piano economico-finanziario, in  analogia  a  quanto  operato  in
occasione  dell'introduzione  del  piano  finanziario  ex  art. 4 del
decreto-legge  n.  65/1989,  lo  stesso  verra'  richiesto   per   la
concessione   definitiva,   salvo  non  sia  gia'  stata  inviata  la
documentazione completa;
    per l'appalto vedi sopra;
    c) progetti approvati dopo del 1› gennaio 1993:
    si applica l'intera normativa.
  Non  si  ritiene  che  si  debba procedere alla redazione del piano
economico-finanziario per:
   1) interventi di manutenzione straordinaria;
   2) mutui  di  importo  non  superiore  a  L.  150.000.000  poiche'
trattasi  di  operazioni  che non dovrebbero dar luogo a fissazione o
modificazioni di tariffe.
  Egualmente si ritiene che possa escludersi l'adozione del piano per
le reti idriche  e  fognarie,  salvo  che  non  si  tratti  di  nuovi
insediamenti  abitativi  o  produttivi,  nella  considerazione che le
richieste  di  finanziamento  per   tali   opere   difficilmente   si
concretizzano  in una costruzione ex novo ma in estensione delle reti
gia' esistenti o manutenzione straordinaria delle stesse.
  Percio', per il momento e fino all'importo di  un  miliardo,  salvo
che  non  sia  l'ente stesso a voler considerare l'intervento ai fini
della rideterminazione della tariffa, questo Istituto non richiedera'
il piano ex art. 46.
  Infine si precisa che i principi finora esposti valgono anche per i
progetti da finanziare con la devoluzione di mutui concessi.
  La Cassa costituira', appena possibile, un  nucleo  di  valutazione
dei  piani:  in  attesa  della  sua  funzionalita'  gli enti dovranno
trasmettere, oltre alle attestazioni di rito, la copia  del  piano  e
della  relativa  attestazione bancaria, che costituiscono presupposto
di legittimita' per l'approvazione del progetto  esecutivo  da  parte
della  giunta.  Successivamente verranno costituiti anche piu' gruppi
tecnico-amministrativi, per il monitoraggio delle opere superiori  al
miliardo.
  In allegato a titolo esemplificativo si e' predisposto un riepilogo
di piano economico-finanziario con un'ipotesi di determinazione della
tariffa.
7. Gestione dei servizi pubblici locali.
                         QUESTIONE GENERALE
  7.1  La legge n. 142/1990 - e successive integrazioni - ha indicato
esaustivamente in  quali  forme  possano  essere  gestiti  i  servizi
pubblici da parte degli enti locali:
   art. 22:
     a) in economia;
     b) in concessione a terzi;
     c) azienda speciale;
     d) tramite "istituzione";
     e) societa' per azioni, con maggioranza pubblica;
    e/1)  idem,  senza  maggioranza  pubblica (art. 12 della legge n.
498/1992);
   art. 25: f) in consorzio;
   art. 24: g) in associazione convenzionale o obbligatoria.
  Ai fini della presente esposizione, interessano  le  forme  di  cui
alle  lettere  c), e), f) e g), in quanto le altre forme o riguardano
dimensioni  che  rimangono  all'interno  dell'ente  (lettera   a)   o
riguardano  altri  soggetti  (lettera  b)  oppure non hanno rilevanza
imprenditoriale (lettera d) o, infine, non  rientrano  nell'attivita'
della Cassa (lettere d) e e/1).
  Prima di entrare nel merito delle singole fattispecie, in relazione
all'intervento finanziario della Cassa, e' necessario premettere che,
rispetto  alla preesistente situazione normativa, le novita' assolute
riguardano i "Consorzi" e le "Associazioni".
  Ai sensi dell'art. 25 della legge n.  142/1990  il  consorzio  deve
essere  costituito  tutte  le  volte che la gestione di un servizio a
rilevanza imprenditoriale travalichi lo stretto  ambito  territoriale
del   comune:   il   parallelismo  con  l'azienda  speciale  e'  dato
dall'applicabilita' ai consorzi delle  norme  dedicate  alla  azienda
stessa, in quanto compatibili.
  Tra  gli  stessi  enti  non  puo'  essere  costituito  piu'  di  un
consorzio, che, evidentemente, puo' gestire piu' servizi. Qualora  la
scarsa   complessita'  del  servizio  da  gestire,  non  consigli  la
creazione  di  un  consorzio,  piu'  enti  locali,  in  base  ad  una
"convenzione"  tra di essi potranno accordarsi per l'esercizio comune
del servizio stesso. In questo  caso,  ovviamente,  non  sorge  alcun
nuovo  soggetto  giuridico e sara' un solo ente ad avere rapporti con
la Cassa.
  Nulla e' innovato, infine, per  quanto  riguarda  le  modalita'  di
accesso  ai mutui della Cassa per le societa' per azioni a prevalente
capitale locale (cfr. circolare Cassa).
  L'applicazione delle suddette disposizioni combinata con l'art.  60
della  legge  n.  142/1990  comportera', nell'immediato futuro, che i
consorzi - costituiti anteriormente alla legge  citata  -  provvedano
alla  loro  trasformazione, per adeguarsi alla nuova figura delineata
dalla legge ovvero addivengano allo scioglimento qualora scegliessero
la forma della convenzione.
  Tale situazione di transizione avra' riflessi  sulle  procedure  di
finanziamento,  con  una  casistica  notevolmente  variegata. Percio'
questo Istituto ritiene,  per  il  nuovo  anno,  di  dar  corso  alle
operazioni  di  finanziamento  solo  dopo  l'avvenuta trasformazione,
salvo che per le aziende speciali che potranno essere finanziate,  in
quanto  i  provvedimenti  di  concessione  non comporteranno, dopo la
trasformazione, modifiche rilevanti.
                       LE NEO-AZIENDE SPECIALI
  7.2 Per rendere piu' agevole  la  lettura  si  presenta  una  breve
scheda di riferimento.
  Azienda:  ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalita'
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto.
  Oggetto: servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica.
  Dimensione territoriale: anche  per  piu'  servizi  ma  all'interno
della dimensione dell'ente locale.
  Criteri  di gestione contabile e finanziaria: efficienza, efficacia
ed  economicita',  pareggio  di  bilancio  da  perseguire  attraverso
l'equilibrio dei costi e ricavi compresi i trasferimenti.
  Delegabilita':  le  operazioni  di  mutuo  a  favore di questi enti
continuano ad essere effettuate secondo  le  modalita'  indicate  nel
capitolo  delle aziende della circolare-Cassa n. 1182/91 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991).
  Per  quanto  riguarda  la  garanzia  di  detti  finanziamenti,   si
sottolinea  che  questa  dovra'  essere  offerta  sul complesso delle
entrate ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 440/1987.
  L'adeguamento alla legge n. 142 comportera' modifiche soggettive ai
mutui concessi secondo quanto indicato al punto 7.5.
 Spiegazioni  ad  hoc  verranno  fornite  sulla base dell'istruttoria
specifica qualora l'ente subentrante fosse una S.p.a.
                           I NEO CONSORZI
  7.3 Per il testo unico del  1934,  tra  gli  enti  locali  potevano
essere   costituiti   uno   o   piu'  consorzi,  aventi  una  propria
personalita'  giuridica  e  capacita'  patrimoniale,  per   qualsiasi
gestione  comune  di un bene (es.: una scuola) o di un servizio (es.:
acquedotto), e i cui risultati finanziari a consuntivo si ribaltavano
ope legis sui bilanci degli enti consorziati.
  A parere di questo Istituto, la grande innovazione introdotta dalla
legge n. 142/1990 e' stata quella di delimitare il campo di attivita'
dei  consorzi  alla  gestione  dei  pubblici  servizi  con  rilevanza
imprenditoriale  e  di  estendere  a  tali  enti  la disciplina della
aziende, in quanto compatibile.
  Cio' significa, che tra le forme associative e di cooperazione con-
template dalla legge n. 142/1990,  gli  enti  non  possono,  come  in
passato,   avvalersi   del   consorzio,  ogniqualvolta  lo  ritengano
opportuno, anche per la sola realizzazione di un'opera  di  interesse
sovracomunale, ma soltanto quando si profila la gestione congiunta di
un servizio pubblico.
  In  sostanza,  il  legislatore  e'  ricorso  ad  un  istituto  gia'
collaudato, imprimendo allo stesso una nuova  identita',  per  quanto
attiene   alle   funzioni,  ed  una  nuova  organizzazione,  di  tipo
imprenditoriale, relativamente alla  gestione,  parificata  a  quella
delle aziende.
  Rispetto  alle  procedure  di finanziamento della Cassa, la novita'
piu' rilevante, accanto a quelle conseguenti all'art. 46 del  decreto
legislativo n. 504/1992, concerne il profilo delle garanzie.
  Infatti,   considerato  che  i  consorzi  devono  essere  creati  o
trasformati solo per lo svolgimento - in  forma  associata  -  di  un
pubblico  servizio  e  che rispondono agli stessi criteri di gestione
delle aziende, la garanzia puo' essere offerta  sul  complesso  delle
entrate   effettive   accertate  sul  conto  consuntivo,  secondo  le
disposizioni e le modalita' attualmente vigenti per le aziende  (art.
10-  bis  della  legge  n.  440/1987;  si  rinvia al punto 25.3 della
circolare-Cassa n. 1182/91).
             SERVIZI CONVENZIONATI AI SENSI DELL'ART. 24
  7.4 Come abbiamo visto, quando gli enti  locali  non  ritengano  di
ricorrere   a  forme  strutturate,  ma  di  adottare  strumenti  piu'
flessibili in  presenza  di  servizi  che  possono  anche  non  avere
rilevanza  imprenditoriale,  soccorre  l'istituto della "convenzione"
mediante il  quale,  dice  la  legge,  piu'  enti  si  accordano  per
l'esercizio  coordinato di determinate funzioni o servizi, stabilendo
i reciproci rapporti finanziari e le forme di consultazione.
  In questo caso dovra' essere  individuato  il  comune  coordinatore
che,  dovrebbe  coincidere  con  il comune nel cui territorio l'opera
viene localizzata, che diverra' intestatario del mutuo.
  Nella convenzione potranno essere regolati i rapporti finanziari  -
garanzia   del   mutuo  e  relativa  delegabilita'  -  tra  gli  enti
sottoscrittori.
                    SUCCESSIONE DI NUOVI SOGGETTI
                    NEI RAPPORTI DI MUTUO VIGENTI
  7.5 Si e' accennato alla necessita' di modifiche  ai  provvedimenti
di  concessione  di  mutui  gia' adottati dopo l'avvenuto adeguamento
alla  legge  n.  142.  In  modo  molto  sintetico   si   chiariscono,
presupponendo  che  resti  invariata  la  destinazione dell'opera, le
operazioni  da  compiere per l'intestazione dei mutui in ammortamento
ai nuovi soggetti.
 a) Consorzio in scioglimento - Convenzione ai sensi dell'art. 24  od
attribuzione ad un unico ente locale.
  Qualora  il  consorzio  esistente  non gestisca servizi a rilevanza
imprenditoriale questo deve essere sciolto e la titolarita' del mutuo
dovra' essere  attribuita  all'ente  locale  nel  cui  territorio  e'
ubicata l'opera realizzata con il mutuo della Cassa.
  Poiche'  i  rapporti  derivanti  dallo  scioglimento  del consorzio
dovranno essere regolati convenzionalmente, le garanzie a  suo  tempo
rilasciate possono rimanere valide; in caso contrario dovranno essere
indicati i nuovi garanti e rilasciati i nuovi atti di delega.
  Gli  atti  da  trasmettere alla Cassa per la "novazione soggettiva"
(modifica nella titolarita' del mutuo) sono i seguenti:
   la delibera  dell'Assemblea  consortile,  esecutiva  a  tutti  gli
effetti di legge, di scioglimento del consorzio;
   la  convenzione  ex  art.  24  della  legge  n.  142/1990  ove sia
individuata la durata  che  non  dovra'  essere  inferiore  a  quella
dell'ammortamento  del  mutuo, il nuovo ente mutuatario e previsto il
mantenimento delle garanzie del mutuo a suo tempo  prestate  (qualora
si ricorra all'art. 24);
   delibera  del  consiglio  del  nuovo  ente,  esecutiva a tutti gli
effetti di legge, di subentrare nel finanziamento;
   dichiarazione del segretario che l'opera finanziata  entra  a  far
parte del patrimonio del nuovo ente intestatario del mutuo.
  Nel  caso  in  cui  uno degli enti garanti non intenda mantenere la
propria quota di  mutuo,  la  garanzia  della  stessa  dovra'  essere
assunta da altri enti locali sottoscrittori della convenzione.
  In questo caso sara' necessario acquisire anche:
   la/e  delibera/e del consiglio/i, esecutive a tutti gli effetti di
legge, di assunzione della nuova garanzia;
   la/e nuova/e delega/e di pagamento;
   attestazione circa la capacita' d'indebitamento.
  Si ha la medesima situazione  se,  pur  trattandosi  di  servizi  a
rilevanza  imprenditoriale,  gli  ex  enti  consorziati  ritengano di
ricorrere alla gestione  convenzionale  del  servizio  stesso  (ante:
punto 7.4) anziche' alla ricostituzione del consorzio.
  b)  Trasformazione di consorzi e di aziende ai sensi della legge n.
142/1990.
  Nei  casi  di  finanziamenti  a  consorzi  ed  aziende,  costituiti
anteriormente alla legge n. 142/1990, garantiti dalla azienda ex art.
10-  bis  della  legge n. 440/1987 e trasformati, in adeguamento alla
citata legge  n.  142,  sara'  sufficiente  trasmettere  -  rimanendo
inalterate  le  garanzie  -  il nuovo statuto con l'indicazione della
nuova "ragione sociale" dell'ente trasformato ovvero la delibera  del
consorzio  con  la  successione  in tutti i rapporti attivi e passivi
dell'ente preesistente ed in particolare nei finanziamenti in  essere
(e'  opportuno  indicare  tutti  i  numeri  di  posizione  dei  mutui
interessati).
 c) Ingresso nuovi enti, con conferimento di beni,  finanziati  dalla
Cassa, al consorzio.
  Nel  caso  in cui al consorzio venga conferito un bene - finanziato
dalla Cassa (mutuo in ammortamento)  e  funzionale  al  servizio  che
gestisce  -  di  altro  ente,  senza  alcuna  variazione  delle altre
condizioni di mutuo (l'ente pagatore  delle  rate  resta  invariato),
occorrera' procedere alla novazione soggettiva.
  Per l'operazione necessita acquisire:
   la  delibera  dell'assemblea  consortile,  esecutiva  a  tutti gli
effetti di legge, di adeguamento alla legge n. 142 ovvero lo  statuto
del nuovo consorzio;
   la  delibera  sia del precedente ente mutuatario che del consorzio
subentrante,  rispettivamente  di  cedere   e   di   subentrare   nel
finanziamento, esecutive a tutti gli effetti di legge;
   dichiarazione  del  segretario  che l'opera finanziata entra a far
parte del patrimonio del nuovo ente intestatario del mutuo.
  Qualora oltre alla novazione  del  soggetto  si  dovesse  procedere
anche alla modifica della garanzia, sara' necessario acquisire:
   la  delibera dell'organo competente, esecutiva a tutti gli effetti
di legge, di assunzione della garanzia;
   attestazione circa la capacita' di indebitamento;
   le nuove deleghe di pagamento  che  se  rilasciate  dal  consorzio
dovranno  rispettare le disposizioni dell'art. 10- bis della legge n.
440/1987.
                     CONSORZI ED AZIENDE ex-novo
  7.6 Per i consorzi e le aziende di nuova costituzione  si  pone  il
problema  della  garanzia.  Infatti la disposizione dell'art. 10- bis
della legge n. 440 prevede che dovranno essere rilasciate deleghe  di
pagamento sulle proprie entrate effettive, accertate in base al conto
consuntivo dell'esercizio precedente tenendo presente:
   il  limite  di  indebitamento  e'  del 25% delle entrate effettive
accertate (rectius, riscosse e da riscuotere);
   dal conto consuntivo  dell'esercizio  precedente  e  dal  bilancio
preventivo  dell'esercizio  in  cui  si  effettua  l'operazione,  non
risulti un disavanzo di gestione.
  Cio' esclude la possibilita' che i  nuovi  consorzi  e  le  aziende
possano  rilasciare  delegazioni  di  pagamento nei primi due anni di
vita. In questo periodo,  percio',  la  garanzia  dei  mutui  assunti
dovra'  essere  assicurata  da  altri  enti  mutuatari, come previsto
dall'art. 5 del decreto ministeriale 1› marzo  1992  sulle  procedure
della Cassa depositi e prestiti.
8. Ulteriori precisazioni.
                          REVISIONE PREZZI
  8.1  L'art.  3 del decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge
n. 359/1992 ha abolito la revisione prezzi. Pertanto i  lavori  e  le
forniture  aggiudicate  dopo  il  12  luglio  1992 non possono essere
oggetto di tale revisione.
  L'art. 15, comma 5, della legge n. 498/1992 ha, altresi', abrogato,
in coerenza con le disposizioni che prevedono l'obbligo dei "progetti
chiavi in mano", il quarto comma dell'art. 33 della legge n.  46/1986
che  consentiva  di  adeguare nei limiti del prezzo chiuso, il valore
contrattuale al 5% annuo. Sono stati fatti salvi soltanto i contratti
approvati prima della entrata  in  vigore  della  legge  (13  gennaio
1993).
                            PIANI DI ZONA
  8.2  Si richiama l'art. 23 della legge 17 dicembre 1992, n. 179 che
ha espressamente abrogato l'art. 3 della legge n. 847/1964 cosi' come
modificato dall'art. 43 della legge n. 865/1971, il  quale  prevedeva
che  l'importo  dei  mutui per l'acquisizione ed urbanizzazione delle
aree non dovesse superare il 25% della spesa  totale  prevista  nella
relazione finanziaria allegata al piano di zona.
  A seguito di cio', per il finanziamento degli interventi rientranti
nei  piani  di  zona non e' piu' possibile il riferimento generico al
piano ma alla specifica opera  da  finanziare  secondo  la  procedura
ordinaria, oppure alle singole aree da acquisire.
                            ANTICIPAZIONI
  8.3  Con il decreto 18 novembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del
23 dicembre 1992), viene confermata la  possibilita'  di  concessione
dell'anticipazione  pari  al  10%  del  prezzo contrattuale, da parte
delle amministrazioni  dello  Stato,  alle  imprese  appaltatrici  di
lavori o fornitrici di beni e di servizi.
                                F A X
  8.4 Per agevolare la comunicazione con la Cassa depositi e prestiti
sono stati introdotti nuovi fax.
  I relativi numeri di telefono sono:
   47234026 - 47232480 - 47232481 - 47232482.
                                       Il direttore generale: FALCONE