IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 2 del codice della navigazione; Visto l'art. 256 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 435 dell'8 novembre 1991; Vista la reg. V/8 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1 settembre 1974, resa esecutiva in Italia con legge del 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti; Visto il protocollo relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino da navi e per l'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse da idrocarburi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978 e ratificato con legge 4 giugno 1982, n. 438; Vista la risoluzione MECP 49 (31) adottata a Londra il 4 luglio 1991; Vista la risoluzione A 670 (16) adottata a Londra il 19 ottobre 1989; Considerato che l'area delle Bocche di Bonifacio e' ad alta densita' di traffico mercantile, da pesca e da diporto con la conseguente difficolta' di manovra in acque ristrette; Ritenuta la necessita' di adottare, nel quadro della cooperazione tra l'Italia e la Francia, urgenti misure idonee a prevenire il rischio di sinistri marittimi nelle Bocche di Bonifacio che possono coinvolgere navi petroliere, gasiere, chimichiere aventi carichi a bordo e quelle trasportanti sostanze inquinanti con conseguente pericolo di inquinamento del mare e delle coste; Considerata anche l'esigenza di tutela dell'Arcipelago di La Maddalena, prevista come riserva marina dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Atteso che per la regolamentazione del traffico nelle Bocche di Bonifacio delle navi straniere occorre porre in essere le procedure previste dal cap. V della Solas 74 (83); Visto lo scambio di note tra il Governo italiano e quello francese; Ritenuta la necessita' di disciplinare, con effetto immediato, il transito attraverso le Bocche di Bonifacio delle navi battenti bandiera italiana; Decreta: Art. 1. 1. E' interdetta la navigazione nelle Bocche di Bonifacio alle navi battenti bandiera italiana, petroliere, gasiere e chimichiere, aventi a bordo carichi costituiti da idrocarburi, sostanze chimiche o sostanze inquinanti pericolose e nocive all'ambiente marino quali definite dalle convenzioni internazionali in vigore in Italia.