IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto l'art. 2 del codice della navigazione;
  Visto l'art. 256 del regolamento per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 435 dell'8 novembre 1991;
  Vista   la   reg.  V/8  della  Convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia della vita umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1›
settembre  1974,  resa  esecutiva  in  Italia con legge del 23 maggio
1980, n. 313 e successivi emendamenti;
  Visto il protocollo relativo alla convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento marino da navi e  per  l'intervento  in
alto  mare  in  caso  di  inquinamento causato da sostanze diverse da
idrocarburi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978 e  ratificato  con
legge 4 giugno 1982, n. 438;
  Vista  la  risoluzione  MECP  49 (31) adottata a Londra il 4 luglio
1991;
  Vista la risoluzione A 670 (16) adottata a  Londra  il  19  ottobre
1989;
  Considerato  che  l'area  delle  Bocche  di  Bonifacio  e'  ad alta
densita' di traffico  mercantile,  da  pesca  e  da  diporto  con  la
conseguente difficolta' di manovra in acque ristrette;
  Ritenuta  la  necessita' di adottare, nel quadro della cooperazione
tra l'Italia e la Francia,  urgenti  misure  idonee  a  prevenire  il
rischio  di  sinistri marittimi nelle Bocche di Bonifacio che possono
coinvolgere navi petroliere, gasiere, chimichiere  aventi  carichi  a
bordo  e  quelle  trasportanti  sostanze  inquinanti  con conseguente
pericolo di inquinamento del mare e delle coste;
  Considerata  anche  l'esigenza  di  tutela  dell'Arcipelago  di  La
Maddalena,  prevista  come  riserva marina dall'art. 36 della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
  Atteso che per la regolamentazione del  traffico  nelle  Bocche  di
Bonifacio  delle  navi straniere occorre porre in essere le procedure
previste dal cap. V della Solas 74 (83);
  Visto lo scambio di note tra il Governo italiano e quello francese;
  Ritenuta la necessita' di disciplinare, con effetto  immediato,  il
transito  attraverso  le  Bocche  di  Bonifacio  delle  navi battenti
bandiera italiana;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' interdetta la navigazione nelle Bocche di Bonifacio alle navi
battenti bandiera italiana, petroliere, gasiere e chimichiere, aventi
a bordo  carichi  costituiti  da  idrocarburi,  sostanze  chimiche  o
sostanze  inquinanti  pericolose  e  nocive all'ambiente marino quali
definite dalle convenzioni internazionali in vigore in Italia.