IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,   in   attesa
dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  di
riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di  disciplinare  per
gli amministratori straordinari  delle  unita'  sanitarie  locali  la
durata in carica ed i criteri per la nomina e per  le  corrispondenti
indennita'; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare  agli
alunni   handicappati   l'esercizio   del   diritto   all'educazione,
all'istruzione  e  all'integrazione  scolastica  in  relazione   alle
operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   erogare
all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al
fine di non pregiudicarne l'attivita' istituzionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
istruzione, per gli affari sociali, del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica e dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale,  i
termini di cui all'articolo 1, commi  3  e  7,  del  decreto-legge  6
febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore  della
legge regionale attuativa del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. 
  2. Gli amministratori straordinari delle  unita'  sanitarie  locali
decadono dalla carica a decorrere dal 1› gennaio 1993. Il  presidente
della  giunta  della  regione,  su   conforme   deliberazione   della
rispettiva  giunta,  provvede,  a  decorrere  dalla  stessa  data  e,
comunque, non oltre il 10 marzo 1993, con proprio decreto, al rinnovo
degli amministratori  straordinari,  confermando  gli  amministratori
uscenti, previa  verifica  positiva  dei  risultati  di  gestione  da
condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4,  comma
8, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  ovvero  scegliendo  nuovi
amministratori  tra  gli  aspiranti  iscritti  nell'elenco   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio  1991,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con
le modalita' previste  dal  comma  8  dello  stesso  articolo  1,  da
espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che  non  abbiano
raggiunto il sessantacinquesimo  anno  di  eta'.  Per  le  regioni  a
statuto  ordinario,  anche   ai   fini   dell'attuale   conferma   di
amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato  il
comitato dei garanti, si applicano le modalita' previste  dal  citato
comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione  abbia  proceduto
ad  accorpamenti   delle   unita'   sanitarie   locali,   la   nomina
dell'amministratore straordinario e'  effettuata  direttamente  dalla
regione in deroga alle modalita' previste dall'articolo 1,  comma  8,
del citato  decreto-legge,  scegliendo  il  nominativo  dal  predetto
elenco. Non  possono  essere  confermati  o  nominati  amministratori
straordinari   coloro   che   si   trovano   nelle   condizioni    di
incompatibilita' di cui al comma 7 o nelle  condizioni  previste  dal
comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991. 
  3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio  1991,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile  1991,  n.
111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite: 
    a) al sindaco del comune, nelle unita' sanitarie  locali  il  cui
ambito territoriale coincide con un territorio  comunale  o  con  una
parte di esso; 
    b) alla conferenza  dei  sindaci,  quando  l'ambito  territoriale
della unita' sanitaria locale comprende il territorio di piu' comuni. 
  4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), e'  presieduta  dal
sindaco del comune con il maggior numero di  abitanti  e  delibera  a
maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di  voti  pari  al
numero dei consiglieri comunali  assegnato  al  comune  dallo  stesso
sindaco  rappresentato.  La  conferenza  delibera  con  le  procedure
stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi entro il  31
marzo 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino  alla  data  di
entrata in vigore del predetto regolamento si  applicano,  in  quanto
compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune
con il maggior numero di abitanti. 
  5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono,  nell'ambito
della  programmazione  regionale,   le   linee   di   indirizzo   per
l'impostazione programmatica delle attivita', esaminano  il  bilancio
di previsione e il conto consuntivo delle  unita'  sanitarie  locali,
svolgono le  verifiche  generali  sull'andamento  delle  attivita'  e
formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle 
linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la 
conferenza  dei  sindaci  verificano  altresi'  la   coerenza   delle
decisioni assunte  dall'amministratore  straordinario  rispetto  agli
atti di indirizzo emanati e  presentano  semestralmente  alla  giunta
regionale una relazione sull'attivita' dell'amministratore stesso. 
  6. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali  e  delle  regioni
sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58,  comma  4,  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data  dalla  data  di  entrata  in
vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto  di
procedimenti in corso. 
  7. Le indennita' spettanti agli  amministratori  straordinari  sono
fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed  alla
dimensione  delle  strutture  ospedaliere  esistenti   nelle   unita'
sanitarie  locali.  L'indennita'  annua,  al  lordo  delle   ritenute
erariali, e' determinata in misura non  inferiore  alla  somma  dello
stipendio iniziale  lordo,  della  indennita'  integrativa  speciale,
della tredicesima  mensilita'  e  dell'indennita'  di  direzione  dei
direttori amministrativi capi-servizio delle unita' sanitarie locali. 
L'indennita' non puo' risultare superiore al  doppio  della  predetta
somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun  trattamento
di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza  a  quello  di
svolgimento delle proprie funzioni.  Per  i  pubblici  dipendenti  la
nomina ad amministratore straordinario determina il  collocamento  in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza  e  dell'anzianita'  di
servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
il versamento dei relativi  contributi,  comprensivi  delle  quote  a
carico  del  dipendente,  nonche'   dei   contributi   assistenziali,
calcolati sul trattamento stipendiale spettante  al  medesimo,  ed  a
richiedere il rimborso del correlativo onere  alle  unita'  sanitarie
locali interessate, le quali procedono  al  recupero  delle  quote  a
carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1  del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. 
  8. Qualora le regioni non adottino gli  atti  di  loro  competenza,
conformemente alle disposizioni di cui al presente  articolo,  previa
diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanita'. 
  9.  Nei  rapporti  con  le  farmacie,  con  i  medici   specialisti
convenzionati e con le strutture private convenzionate,  in  caso  di
mancato pagamento  delle  relative  spettanze,  si  deve  considerare
debitore inadempiente e soggetto passivo di  azione  di  pignoramento
per le obbligazioni sorte successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  l'ente
incaricato  del  pagamento  del  corrispettivo,   anziche'   l'unita'
sanitaria locale territorialmente competente. 
  10. Le province autonome di Trento e Bolzano  provvedono  ai  sensi
dello statuto  di  autonomia  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474,  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
  11. L'articolo 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1980, n. 613, e' abrogato. 
  12. I componenti le commissioni  degli  iscritti  agli  albi  degli
odontoiatri, istituite in seno ai  consigli  direttivi  degli  ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed  al  comitato
centrale  della  Federazione  nazionale  degli  ordini   dei   medici
chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6  della  legge
24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente,  dall'assemblea
degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti  di
tali commissioni,  appositamente  convocate  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive  modificazioni,  ed  al
relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 5  aprile  1950,  n.  221,  e  successive
modificazioni.