Alle   regioni   ed  alle  province
                                  autonome di Trento e Bolzano
  1. L'allegato schema  A  costituisce  il  modello  unificato  della
relazione  annuale  che  le  imprese  utilizzatrici  o  che esplicano
attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto  debbono  inviare
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonche'
alle  unita' sanitarie locali competenti a norma dell'art. 9, commi 1
e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  2. Le imprese debbono inviare le suddette  relazioni  entro  il  28
febbraio  di  ogni  anno  successivo  all'anno solare di riferimento,
ancorche'  a  tale  data  abbiano  cessato  le   attivita'   soggette
all'obbligo di relazione.
  3. Nel trasmettere il facsimile dello schema di relazione agli enti
ed alle associazioni imprenditoriali interessati, le regioni potranno
prorogare il suddetto termine di quarantacinque giorni, relativamente
alla prima attuazione di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge.
                                                 Il Ministro: GUARINO