Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano 1. L'allegato schema A costituisce il modello unificato della relazione annuale che le imprese utilizzatrici o che esplicano attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto debbono inviare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' alle unita' sanitarie locali competenti a norma dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257. 2. Le imprese debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorche' a tale data abbiano cessato le attivita' soggette all'obbligo di relazione. 3. Nel trasmettere il facsimile dello schema di relazione agli enti ed alle associazioni imprenditoriali interessati, le regioni potranno prorogare il suddetto termine di quarantacinque giorni, relativamente alla prima attuazione di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge. Il Ministro: GUARINO