IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti; Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio; Vista la lettera del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale e' stato trasmesso il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 marzo 1992 con cui viene chiarito che le lauree nella materia tecnica specifica concernenti l'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono la laurea in ingegneria, la laurea in architettura e la laurea in fisica; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1992, con la quale si recepiva il parere del Consiglio universitario nazionale del 12 marzo 1992; Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395, nonche' gli articoli 51 e 52 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, ove e' espressamente esclusa la parificazione professionale dei laureati di ingegneria con i laureati in architettura, per cui a questi ultimi e' inibita l'attivita' di verifiche e collaudi per la considerazione che gli stessi non possiedono competenza progettuale in materia di impianti; Considerato inoltre che ai fini del collaudo e' imprescindibile l'iscrizione agli albi professionali e che detti albi non sussistono per i laureati in fisica; Decreta: Art. 1. Elenchi L'art. 1 e il punto 1, comma 1 e comma 2, dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del 4 settembre 1992, avente per oggetto: Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, sono abrogati.