IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  che  individua  i
soggetti  abilitati  alle  verifiche  in  materia  di sicurezza degli
impianti;
  Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della  legge  5  marzo
1990,  n.  46,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre  1991,  n.   447,   concernente   la   scelta   del   libero
professionista  nell'ambito  di appositi elenchi conservati presso le
camere di commercio;
  Vista la lettera del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica con la quale e' stato trasmesso il parere
del Consiglio universitario nazionale espresso nella  seduta  del  12
marzo 1992 con cui viene chiarito che le lauree nella materia tecnica
specifica  concernenti l'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono
la laurea in ingegneria, la laurea in architettura  e  la  laurea  in
fisica;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  24  agosto  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  208  del 4 settembre 1992, con la quale si recepiva il
parere del Consiglio universitario nazionale del 12 marzo 1992;
  Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395, nonche' gli articoli  51  e
52  del  regolamento  23  ottobre 1925, n. 2537, ove e' espressamente
esclusa la parificazione professionale dei laureati di ingegneria con
i laureati in architettura,  per  cui  a  questi  ultimi  e'  inibita
l'attivita'  di  verifiche  e  collaudi per la considerazione che gli
stessi non possiedono competenza progettuale in materia di impianti;
  Considerato inoltre che ai fini  del  collaudo  e'  imprescindibile
l'iscrizione  agli albi professionali e che detti albi non sussistono
per i laureati in fisica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Elenchi
  L'art. 1 e il punto 1, comma 1 e comma 2, dell'art. 2  del  decreto
ministeriale  24  agosto  1992,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del  4  settembre
1992,  avente  per  oggetto: Modificazioni al decreto ministeriale 22
aprile 1992 concernente la  formazione  degli  elenchi  dei  soggetti
abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, sono
abrogati.