IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi; Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonche' l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 1990, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1992 concernente la sostituzione dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi; Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali; Viste le ordinanze ministeriali 12 settembre 1983 e 15 settembre 1987, concernenti le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi; Vista l'ordinanza ministeriale 25 luglio 1988, n. 394, concernente le modificazioni all'ordinanza 15 settembre 1987; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 92/222 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche dalla Bulgaria; Vista l'ordinanza ministeriale 29 febbraio 1992 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi; Viste le decisioni della commissione della Comunita' europee n. 92/166/CEE, n. 92/384/CEE e n. 92/503/CEE, che modificano la decisione 92/25/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. 92/390/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Croazia; Vista la decisione della commissione delle comunita' europee n. 92/377/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica di Slovenia; Vista l'ordinanza ministeriale 8 marzo 1991 concernente la modifica all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. 92/453/CEE che modifica le decisioni 81/543/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 82/425/CEE e 92/222/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche dalle Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria; Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi sopra indicati alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni; Ordina: Art. 1. Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie e di certificazione sanitaria previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992 e dal decreto ministeriale 15 marzo 1985, citati in premessa, l'importazione di carni fresche dai Paesi terzi indicati negli articoli seguenti della presente ordinanza, e' consentita alle condizioni che tali carni rientrino nelle categorie specificate, per ciascun Paese terzo, nei suddetti articoli, sempreche' vengano rispettate le condizioni zoosanitarie indicate nei certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati alla presente ordinanza.