IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 17 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 26 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  889,  concernente  l'attuazione della direttiva
comunitaria n. 72/462 relativa  a  problemi  sanitari  e  di  polizia
sanitaria  all'importazione  di animali delle specie bovina e suina e
di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonche' l'allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica n. 231 del 1› marzo 1992, regolamento
di attuazione delle direttive  n.    83/91/CEE  n.  88/289/CEE  e  n.
91/266/CEE  relative  a  problemi  sanitari e di polizia sanitaria in
materia di importazione di animali della specie  bovina  e  suina  di
carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle
trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983,
che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto
ministeriale 15 marzo 1990,  recante  norme  sanitarie  afferenti  le
pezzature,  la  certificazione  e la bollatura delle carni fresche in
importazione;
  Visto il  decreto  ministeriale  3  febbraio  1992  concernente  la
sostituzione  dei  Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di
animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a
base di carne;
  Visto il  decreto  ministeriale  4  novembre  1991  concernente  il
mantenimento  delle  importazioni  di animali vivi e carni fresche in
provenienza da alcuni Paesi terzi;
  Vista  la  circolare  n.  88  del  26  maggio   1967,   concernente
l'importazione  di  organi,  ghiandole e tessuti per la produzione di
medicinali;
  Viste le ordinanze ministeriali 12 settembre 1983  e  15  settembre
1987,  concernenti  le  condizioni zoosanitarie per l'importazione in
Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;
  Vista l'ordinanza ministeriale 25 luglio 1988, n. 394,  concernente
le modificazioni all'ordinanza 15 settembre 1987;
  Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee n.
92/222  relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria   e   alla
certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni
fresche dalla Bulgaria;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  29  febbraio  1992  relativa alle
condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche
da alcuni Paesi terzi;
  Viste le decisioni della commissione  della  Comunita'  europee  n.
92/166/CEE,   n.  92/384/CEE  e  n.  92/503/CEE,  che  modificano  la
decisione 92/25/CEE relativa alle condizioni di polizia  sanitaria  e
alla  certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche
provenienti dallo Zimbabwe;
  Vista la decisione della commissione  delle  Comunita'  europee  n.
92/390/CEE  relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria e alla
certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni
fresche provenienti dalla Croazia;
  Vista  la  decisione  della  commissione delle comunita' europee n.
92/377/CEE relativa alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  e  alla
certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni
fresche provenienti dalla Repubblica di Slovenia;
  Vista l'ordinanza ministeriale 8 marzo 1991 concernente la modifica
all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 relativa alle condizioni
zoosanitarie  per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni
Paesi terzi;
  Vista la decisione della commissione  delle  Comunita'  europee  n.
92/453/CEE   che   modifica   le   decisioni   81/543/CEE,  82/9/CEE,
82/132/CEE, 82/425/CEE  e  92/222/CEE  relative  alle  condizioni  di
polizia   sanitaria   e   alla   certificazione  veterinaria  cui  e'
subordinata  l'importazione  di  carni  fresche   dalle   Repubbliche
iugoslave  di  Serbia,  Montenegro  e Macedonia, dalla Polonia, dalla
Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria;
  Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa  nazionale  in
materia  di  condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai
Paesi  terzi  sopra  indicati  alle  disposizioni  adottate  in  sede
comunitaria con le suddette decisioni;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Fatte  salve  le  condizioni igienico-sanitarie e di certificazione
sanitaria previste rispettivamente dal decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  231  del  1› marzo 1992 e dal decreto ministeriale 15
marzo 1985, citati in premessa, l'importazione di carni  fresche  dai
Paesi   terzi   indicati   negli  articoli  seguenti  della  presente
ordinanza, e' consentita alle condizioni  che  tali  carni  rientrino
nelle categorie specificate, per ciascun Paese
terzo,  nei  suddetti  articoli,  sempreche'  vengano  rispettate  le
condizioni zoosanitarie indicate nei certificati di polizia sanitaria
conformi ai modelli di cui agli allegati alla presente ordinanza.