Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata "Carmignano"  rosato  o  Vin  Santo  ha  espresso  parere
favorevole  al  suo  accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto  ministeriale,  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
           Proposta di riconoscimento della denominazione
       di origine controllata "Carmignano" rosato e Vin Santo
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Carmignano", seguita
obbligatoriamente dalle specificazioni "rosato"  o  "Vin  Santo",  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.