Con decreto ministeriale 1› febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito
elencati, che risultino beneficiare del trattamento  di  integrazione
salariale  alla  data  del  31  dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto
completamento di impianti industriali, di opere pubbliche  di  grandi
dimensioni  e  di  lavori relativi a programmi comunque finanziati in
tutto o in parte con fondi  statali,  destinatari  dei  provvedimenti
assunti  sulla  base  delle  disposizioni  di cui all'art. 22, quarto
comma, della legge n.  223/91,  e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale per i periodi
indicati:
  1) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). - Completamento dei
   lavori  relativi  al  primo  e  secondo  gruppo   della   centrale
   termoelettrica  ENEL;  lavoratori  sospesi  dal 23 febbraio 1983 o
   entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 26 marzo 1983.
  2) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). - Imprese impegnate nel
   completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo  della
   centrale  Termoelettrica  ENEL;  lavoratori  sospesi dal 23 maggio
   1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 2 agosto 1983.
  3) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). - Completamento dei
   lavori del  primo  e  secondo  gruppo  della  termocentrale  ENEL,
   azienda  Dipenta;  lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro
   dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 9 aprile 1985.
  4) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). -
   Realizzazione del depuratore  consortile  del  porto  industriale;
   lavoratori disponibili dal 1› febbraio 1985 o entro dodici mesi da
   tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.
  5) Area del comune di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). -
   Costruzione  della  strada  a  scorrimento  veloce  della  dorsale
   Calabria fra la fascia jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella
   e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre  1983  od  entro  sei
   mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.
  6) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). - Lavoratori
   dipendenti  dall'impresa  Salcos  impegnata nella realizzazione di
   opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11
   aprile 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.
  7) Area industriale di Portovesme (Cagliari). - Lavoratori
   dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del
   polo  zinco  presso  la  Samim  S.p.a.,  resisi disponibili dal 1›
   ottobre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.
  8) Area industriale di Portovesme (Cagliari). - Lavoratori
   dipendenti da aziende impegnate nei lavori  di  completamento  del
   polo  zinco e polo piombo, resisi disponibili dal 1› aprile 1985 o
   entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 7 dicembre 1985.
  9) Area industriale di Portovesme (Cagliari). - Lavoratori
   dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del
   polo piombo, resisi disponibili dal 1› aprile 1986 o entro  dodici
   mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.
10) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). -
   Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del
   progetto   speciale  22/5110  relativo  alla  trasversale  Jonica-
   Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o  entro  dodici
   mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 14 novembre 1985.
11) Area del comune di Portovesme (Cagliari). - Lavoratori dipendenti
   dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori
   relativi  al  terzo  gruppo  della  centrale  termoelettrica ENEL,
   sospesi dal 1› marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 7 dicembre 1985.
12) Area industriale di Portovesme (Cagliari). - Lavoratori
   dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del
   terzo  gruppo   della   centrale   termoelettrica   ENEL,   resisi
   disponibili dal 1› marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.
13) Area industriale del comune di Portovesme (Cagliari). -
   Completamento   dei   lavori   del  terzo  gruppo  della  centrale
   termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 1› marzo 1987 o  entro
   il 31 dicembre 1987:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.
14) Area industriale di Portovesme (Cagliari). - Aziende impegnate
   nella  realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso
   il terzo gruppo della  centrale  termoelettrica  ENEL;  lavoratori
   sospesi dal 1› gennaio 1988 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.
15) Area del porto canale - Zona Giorgino (Cagliari). - Lavori di
   ultimazione  del  primo  lotto  del porto industriale di Cagliari,
   progetto speciale ex  Casmez  n.  1;  lavoratori  sospesi  dal  26
   novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.
16) Area del comune di Colledara (Teramo). - Realizzazione
   dell'autostrada   A/24   in   provincia  di  Teramo,  svincolo  di
   Colledara; lavoratori sospesi dal 1› giugno 1987 o entro sei  mesi
   da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.
17) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). - Realizzazione
   della  rete  irrigua  della Valle del Vomano, P.S. 23/318, secondo
   lotto; lavoratori sospesi dal 1› ottobre 1987  o  entro  sei  mesi
   dalla predetta data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.
18) Area del comune di Cerignola (Foggia). - Imprese impegnate nei
   lavori   di  sistemazione  idraulica-forestale  del  fiume  Ofanto
   (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro  sei
   mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988.
19) Area del comune di Cagliari. - Completamento del primo lotto
   funzionale   del   porto  industriale  di  Cagliari  e  lavori  di
   ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal  1›
   marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  di  integrazione   salariale   ai
lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  9  febbraio  1993  e'  prorogata  la
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici,
sede di Torino, stabilimento di Settimo Torinese (Torino)  e  filiali
di  vendita  nazionali, per il periodo 10 agosto 1992-9 febbraio 1993
ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991,  n.
223  e  dell'art.  2, comma 6, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n.
478.
   Il  trattamento  di cui al comma precedente e' stato ulteriormente
prolungato sino al 9 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto del trattamento di cui trattasi ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  9  febbraio  1993  e'   prorogata   la
concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Manifattura  di
Giaveno,  sede  di  Torino e stabilimento di Giaveno (Torino), per il
periodo 10 agosto 1992-9 febbraio 1993 ai sensi dell'art.  22,  comma
2,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223 e dell'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478.
   Il  trattamento  di  cui  al  comma  precedente  e'  ulteriormente
prolungato sino al 9 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto dell'indennita' di  cui  trattasi  ai
lavoratori interessati.
   Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto
ministeriale datato 18 settembre 1991, n. 11766, punto 1.
   Con   decreto   ministeriale  9  febbraio  1993  e'  prorogata  la
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
in   favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Indesit  in
amministrazione straordinaria, sede di Torino, stabilimenti  di  None
(Torino), Orbassano (Torino), Teverola (Caserta) e filiali nazionali,
per  il  periodo  dal  10  agosto  1992  al  9 febbraio 1993 ai sensi
dell'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art.
2, comma 6, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478.
   Il  trattamento  di  cui  al  comma  precedente  e'  ulteriormente
prorogato sino al 9 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento di  cui  trattasi  ai
lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  9  febbraio  1993  e'  prorogata  la
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit componenti
Elettromeccanici - ICE, in amministrazione straordinaria con sede  in
Gricignano d'Aversa e stabilimenti in Gricignano d'Aversa (Caserta) e
None  (Torino),  per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993
ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478.
   Il  trattamento  di  cui  al  precedente  comma  e'  ulteriormente
prorogato sino al 9 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento di  cui  trattasi  ai
lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  17  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
Paola,  con  sede in Nardo' (Lecce) e stabilimento in Nardo' (Lecce),
per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  17  febbraio  1993:  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Delman,  con  sede  in  Barletta
(Bari)  e unita' in Barletta (Bari), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio
1992 al 14 novembre 1992.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 15 novembre 1992 al 14 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.