IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e, in particolare, l'art. 63 che disciplina le modalita' della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni di una quota dei rischi assunti dalle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita; Considerato che i commi 1 e 2 del citato art. 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, attribuiscono alle imprese di assicurazione per il rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione da esse sostenute, il diritto di trattenere sui premi oggetto della cessione la quota rappresentata dai caricamenti, nonche' una quota corrispondente ad una aliquota delle riserve tecniche relative alle cessioni di ciascuna impresa; Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 63 della citata legge n. 742/1986 occorre provvedere alla determinazione della predetta aliquota delle riserve tecniche, in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le cessioni ed esso effettuate; Ritenuto che, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 63, le citate disposizioni devono trovare applicazione per i premi soggetti a cessione a decorrere dal 1 gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1991; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988 con il quale sono state determinate le aliquote di premio per ciascuna impresa di cui all'art. 63 della legge del 10 ottobre 1986, n. 742; Tenuto conto degli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le cessioni ad esso effettuate nel periodo sopra indicato nonche' delle condizioni di investimento delle disponibilita' a fronte delle riserve tecniche; Ritenuto che il rendimento netto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche deve essere determinato separatamente per le diverse categorie di polizze, in considerazione dei diversi oneri tecnici e finanziari che per ciascuna di esse sono contrattualmente previsti e, in particolare, per le polizze rivalutabili dell'entita' del rendimento finanziario riconosciuto all'assicurato; Considerato che i contratti rientranti nelle diverse categorie hanno premi medi diversi fra loro e che di cio' si deve tener conto per la valutazione dell'incidenza delle spese di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; Visti i dati forniti per ciascuna impresa dall'Istituto nazionale delle assicurazioni relativamente all'importo delle riserve delle cessioni legali alla data del 31 dicembre 1989 ed alla stima dell'importo medio dei premi complessivi oggetto di cessione nel periodo di applicazione del presente decreto; Decreta: Sui premi soggetti all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, le imprese esercenti le assicurazioni sulla vita hanno diritto di trattenere, oltre alla quota rappresentata dai caricamenti, l'ulteriore quota nella misura indicata per ciascuna impresa nel prospetto allegato. Per i premi delle polizze a prestazioni rivalutabili che prevedono l'attribuzione all'assicurato del rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale in misura superiore all'80 per cento, la quota indicata nel prospetto allegato deve essere ridotta nella proporzione in cui l'eccedenza rispetto all'80 per cento assorbe il rendimento residuo. Il presente decreto si applica sui premi soggetti a cessione a decorrere dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 1993 Il Ministro: GUARINO