IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  23  del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni sulla vita e, in particolare, l'art.
63 che disciplina le modalita' della cessione all'Istituto  nazionale
delle  assicurazioni  di  una  quota dei rischi assunti dalle imprese
esercenti le assicurazioni sulla vita;
  Considerato che i commi 1 e 2 del citato art.  63  della  legge  22
ottobre 1986, n. 742, attribuiscono alle imprese di assicurazione per
il rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione da esse
sostenute,  il diritto di trattenere sui premi oggetto della cessione
la  quota  rappresentata   dai   caricamenti,   nonche'   una   quota
corrispondente  ad  una aliquota delle riserve tecniche relative alle
cessioni di ciascuna impresa;
  Considerato che, ai sensi  del  quinto  comma  dell'art.  63  della
citata legge n. 742/1986 occorre provvedere alla determinazione della
predetta   aliquota   delle   riserve  tecniche,  in  relazione  alle
condizioni di  investimento  ed  agli  oneri  di  gestione  a  carico
dell'Istituto  nazionale  delle assicurazioni per le cessioni ed esso
effettuate;
  Ritenuto che, ai sensi del quinto comma dello stesso  art.  63,  le
citate  disposizioni devono trovare applicazione per i premi soggetti
a cessione a decorrere dal 1› gennaio 1989  e  fino  al  31  dicembre
1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 novembre 1988 con il quale sono
state determinate le aliquote di premio per ciascuna impresa  di  cui
all'art. 63 della legge del 10 ottobre 1986, n. 742;
  Tenuto  conto  degli  oneri  di  gestione  a  carico  dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni per le cessioni ad esso effettuate  nel
periodo sopra indicato nonche' delle condizioni di investimento delle
disponibilita' a fronte delle riserve tecniche;
  Ritenuto  che il rendimento netto delle attivita' a copertura delle
riserve tecniche deve essere determinato separatamente per le diverse
categorie di polizze, in considerazione dei diversi oneri  tecnici  e
finanziari che per ciascuna di esse sono contrattualmente previsti e,
in   particolare,   per  le  polizze  rivalutabili  dell'entita'  del
rendimento finanziario riconosciuto all'assicurato;
  Considerato che i  contratti  rientranti  nelle  diverse  categorie
hanno  premi  medi diversi fra loro e che di cio' si deve tener conto
per la valutazione dell'incidenza delle spese di  gestione  a  carico
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
  Visti  i  dati forniti per ciascuna impresa dall'Istituto nazionale
delle assicurazioni relativamente  all'importo  delle  riserve  delle
cessioni  legali  alla  data  del  31  dicembre  1989  ed  alla stima
dell'importo medio dei premi  complessivi  oggetto  di  cessione  nel
periodo di applicazione del presente decreto;
                              Decreta:
  Sui   premi   soggetti   all'obbligo  della  cessione  all'Istituto
nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 23  del  testo  unico
delle  leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.  449,  e
successive modificazioni, le imprese esercenti le assicurazioni sulla
vita  hanno diritto di trattenere, oltre alla quota rappresentata dai
caricamenti, l'ulteriore quota nella  misura  indicata  per  ciascuna
impresa nel prospetto allegato.
  Per  i premi delle polizze a prestazioni rivalutabili che prevedono
l'attribuzione all'assicurato del rendimento  finanziario  realizzato
dalla  gestione  speciale  in  misura  superiore all'80 per cento, la
quota indicata nel  prospetto  allegato  deve  essere  ridotta  nella
proporzione  in  cui l'eccedenza rispetto all'80 per cento assorbe il
rendimento residuo.
  Il presente decreto si applica sui  premi  soggetti  a  cessione  a
decorrere dal 1› gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 marzo 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO