Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------- Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino DOC "Contessa Entellina" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" e' riservata ai vini bianchi che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini DOC "Contessa Entellina" devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale, nella proporzione appresso indicata: Ansonica non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata congiuntamente o disgiuntamente dai seguenti vitigni: Catarratto bianco lucido, Grecanico, Chardonnay, Mu'ller Thurgau e Sauvignon Blanc; il vitigno Mu'ller Thurgau, preso singolarmente, non puo' superare il 5% del totale. I vini DOC "Contessa Entellina", con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Grecanico; Chardonnay; Sauvignon Blanc, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Per il rimanente 15%, possono concorrere altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Palermo. Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino DOC "Contessa Entellina" devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina (Palermo) con l'esclusione dei fogli di mappa appresso indicati: 1 in parte limitatamente alla c. da Petraro; 33/34/36/45/46 e 47. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC "Contessa Entellina" devono essere quelle tradizionali della zona cioe' collinari, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da escludere ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni compatti formati da argille superiori all'80%. Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a spalliera semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. La densita' di piante per ettaro non deve essere inferiore a 2500 ceppi. Per i nuovi impianti la densita' non dovra' essere inferiore a 3500 ceppi per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; non e' considerata tale l'irrigazione come pratica di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura. E' consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata. La resa massima di uve ammessa per la produzione del vino DOC "Contessa Entellina" non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro. Per le uve provenienti dai vitigni: Chardonnay, Mu'ller Thurgau, Sauvignon Blanc, la resa non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite indicato. E' tollerato un esubero di produzione per ettaro sino al 20% di quella massima prevista. Il vino proveniente da tale esubero di produzione non puo' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata. La regione Sicilia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 per cento per quanto concerne la denominazione "Contessa Entellina", mentre per la denominazione "Contessa Entellina" con la menzione del vitigno, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere dell'11,00%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata. Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio della provincia di Palermo e delle province limitrofe alla zona di produzione (Agrigento e Trapani). La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche. E' concesso l'affinamento dei vini in botti di legno. Art. 6. I vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo, debbono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1) "Contessa Entellina": colore: paglierino tenue, con riflessi talvolta verdognoli; odore: delicato, fruttato, caratteristico; sapore: secco, vivace, fresco; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11 per cento; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. 2) "Contessa Entellina" Grecanico: colore: paglierino tenue, con riflessi talvolta verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, fresco; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. 3) "Contessa Entellina" Chardonnay: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. 4) "Contessa Entellina" Sauvignon Blanc: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto secco. Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina", con o senza menzione di vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "fine", "extra", "naturale", "scelto", "riserva", "selezionato", "superiore" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le menzioni di vitigno in aggiunta alla DOC "Contessa Entellina" debbono figurare, immediatamente al di sotto dell'indicazione "denominazione di origine controllata", con caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. I vini di cui all'art. 1 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentito altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata dalla quale provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto a condizione che le medesime indicazioni: vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione; rispondano inoltre alle condizioni stabilite dalle normative CEE e dalle normative nazionali in materia di designazione e presentazione dei v.q.p.r.d. Art. 8. I vini DOC "Contessa Entellina", con o senza menzione di vitigno, quando confezionati in recipienti fino a 5 litri, debbono essere immessi al comsumo in recipienti esclusivamente di vetro. E' vietato l'uso del tappo a corona.