Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione del vino a
denominazione  di  origine  controllata  "Contessa   Entellina",   ha
espresso  parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini
dell'emanazione del decreto  presidenziale  di  cui  all'art.  4  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 930 sopra citato - il
testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di  seguito
riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -
Direzione  generale  della  produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               -------
      Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione
                  del vino DOC "Contessa Entellina"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata  "Contessa  Entellina"  e'
riservata  ai  vini  bianchi  che  rispondano  alle  condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I vini DOC "Contessa Entellina" devono essere ottenuti  dalle  uve
dei  seguenti  vitigni  presenti  nei vigneti, nell'ambito aziendale,
nella proporzione appresso indicata:
    Ansonica non meno del 50%,
la restante percentuale deve essere  rappresentata  congiuntamente  o
disgiuntamente dai seguenti vitigni:
    Catarratto  bianco lucido, Grecanico, Chardonnay, Mu'ller Thurgau
e Sauvignon Blanc; il vitigno Mu'ller Thurgau,  preso  singolarmente,
non puo' superare il 5% del totale.
   I  vini  DOC  "Contessa  Entellina",  con  la  menzione di uno dei
seguenti vitigni:
    Grecanico;
    Chardonnay;
    Sauvignon Blanc,
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  costituiti  per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Per  il  rimanente  15%, possono concorrere altri vitigni, a bacca
bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Palermo.
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla produzione del vino DOC "Contessa Entellina"
devono  provenire  da  vigneti  coltivati  all'interno  dei   confini
territoriali   del   comune   di  Contessa  Entellina  (Palermo)  con
l'esclusione dei  fogli  di  mappa  appresso  indicati:  1  in  parte
limitatamente alla c. da Petraro; 33/34/36/45/46 e 47.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino DOC "Contessa  Entellina"  devono  essere  quelle
tradizionali   della  zona  cioe'  collinari,  e,  comunque,  atte  a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche  caratteristiche
di qualita'.
   Sono  pertanto  da  escludere ai fini dell'iscrizione all'Albo dei
vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i
terreni compatti formati da argille superiori all'80%.
   Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a
spalliera semplice e/o alberello, escludendo la forma di  allevamento
a  tendone, e comunque atte a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini derivati.
   La densita' di piante per ettaro non deve essere inferiore a  2500
ceppi. Per i nuovi impianti la densita' non dovra' essere inferiore a
3500 ceppi per ettaro.
   E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura; non e' considerata tale
l'irrigazione come  pratica  di  soccorso  effettuata  non  oltre  il
periodo dell'invaiatura.
   E'  consentito  usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in
coltura specializzata.
   La resa massima di uve ammessa per  la  produzione  del  vino  DOC
"Contessa Entellina" non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro.
   Per  le  uve provenienti dai vitigni: Chardonnay, Mu'ller Thurgau,
Sauvignon Blanc, la resa non deve essere superiore  a  q.li  100  per
ettaro.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite indicato.
   E'  tollerato  un  esubero di produzione per ettaro sino al 20% di
quella massima prevista. Il  vino  proveniente  da  tale  esubero  di
produzione non puo' essere commercializzato come vino a denominazione
di origine controllata.
   La regione Sicilia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di  categoria  interessate,  di  anno  in anno, prima della vendemmia
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione  e  di
mercato,  puo'  stabilire  un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare  di
produzione,    dandone    immediata    comunicazione   al   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e alla camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
   Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla  regione,  ma  rientri  in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti  stabiliti
dalla  regione,  non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino  un
titolo  alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 per cento per
quanto concerne la denominazione "Contessa Entellina", mentre per  la
denominazione  "Contessa  Entellina"  con la menzione del vitigno, il
titolo   alcolometrico   volumico   naturale   minimo   deve   essere
dell'11,00%.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   debbono  essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel  precedente  art.
3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali,  e'
consentito che tali operazioni siano effettuate  nel  territorio  dei
comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.
   Le   operazioni   di   imbottigliamento  dei  suddetti  vini  sono
consentite nel territorio della provincia di Palermo e delle province
limitrofe alla zona di produzione (Agrigento e Trapani).
   La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
   Nella  vinificazione   sono   ammesse   le   pratiche   enologiche
tradizionali, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
   E' concesso l'affinamento dei vini in botti di legno.
                               Art. 6.
   I  vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione,
all'atto dell'immissione al consumo, debbono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
   1) "Contessa Entellina":
    colore: paglierino tenue, con riflessi talvolta verdognoli;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: secco, vivace, fresco;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11 per cento;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   2) "Contessa Entellina" Grecanico:
    colore: paglierino tenue, con riflessi talvolta verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: secco, fresco;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   3) "Contessa Entellina" Chardonnay:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   4) "Contessa Entellina" Sauvignon Blanc:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: caratteristico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' facolta' del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
modificare  con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidita'
totale e all'estratto secco.
                               Art. 7.
   Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Contessa  Entellina",  con o senza menzione di
vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi   "fine",   "extra",   "naturale",   "scelto",   "riserva",
"selezionato", "superiore" e simili.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
   Le  menzioni  di vitigno in aggiunta alla DOC "Contessa Entellina"
debbono  figurare,  immediatamente  al  di   sotto   dell'indicazione
"denominazione   di   origine  controllata",  con  caratteri  le  cui
dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per  indicare  la
denominazione di origine stessa.
   I   vini   di   cui  all'art.  1  devono  riportare  in  etichetta
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   E'  consentito  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche   e
toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree,
zone  e  localita'  comprese  nella  zona  delimitata   dalla   quale
provengono  le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto
a condizione che le medesime indicazioni:
    vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
    siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve  e  che  le
stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di
cantina ai fini della vinificazione;
    rispondano  inoltre alle condizioni stabilite dalle normative CEE
e  dalle  normative  nazionali   in   materia   di   designazione   e
presentazione dei v.q.p.r.d.
                               Art. 8.
   I  vini DOC "Contessa Entellina", con o senza menzione di vitigno,
quando confezionati in recipienti fino  a  5  litri,  debbono  essere
immessi  al comsumo in recipienti esclusivamente di vetro. E' vietato
l'uso del tappo a corona.