Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata "Colli di Conegliano" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione "Colli di Conegliano" senza altra qualificazione, tranne la menzione facoltativa "bianco", e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni: Incrocio Manzoni 6.0.13. in misura non inferiore al 30%; Pinot biano e/o Chardonnay e in misura non inferiore al 30%; possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 10% le uve della varieta' Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano). La denominazione "Colli di Conegliano" accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione tipologica "rosso" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura non inferiore al 10% per ciascuna varieta'. Il Merlot non puo' super- are in ogni caso il limite massimo del 40%; possono concorrere inoltre, nella misura massima del 10% le uve della varieta' Incrocio Manzoni 2.15. La denominazione "Colli di Conegliano" con la specificazione aggiuntiva "Marzemino passito di Refrontolo" e' riservata al vino rosso ottenuto con le uve della varieta' Marzemino provenienti dai vigneti ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera c). Possono concorrere, inoltre, alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Treviso, presenti nei vigneti in ambito aziendale in misura non superiore al 5%. La denominazione "Colli di Conegliano" con la specificazione aggiuntiva "Torchiato di Fregona" e' riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera b): Prosecco in misura non inferiore al 30%; Verdiso in misura non inferiore al 20%; Boschera in misura non inferiore al 25%. Possono concorrere, inoltre, alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati nella provincia di Treviso, presenti nei vigneti in ambito aziendale in misura non superiore al 15%. Art. 3. La zona di produzione dei vini "Colli di Conegliano" comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior e San Vendemmiano. Tale zona e' cosi' delimitata: si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo la provinciale si raggiunge localita' Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest, il confine devia lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della "Barca". Da Colfosco, seguendo la strada "Mercatelli" che passa per localita' Mine, il confine procede fino al bivio per Falze', per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte della Priula-Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini. Attraversato il centro urbano, il confine seguendo la via Schiratti giunge quindi a Soligo dove devia a sinistra e continua lungo la strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor, fino al centro del comune di Col San Martino, da dove in localita' Fontane, risale verso nord lungo la strada maestra che imbocca via Canal e arriva a Combai. In piazza a B. Brunelli, il limite sale fino alla linea di livello a quota 500 per via Trieste. Si segue detta linea di livello verso est, fino all'altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto. Da qui il confine attraversa, con una linea retta in direzione sud-est, la valle sino in localita' Pradal Alto sempre in comune di Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di quota 500 e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede ci si congiunge a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone in localita' Valbona. Si segue in direzione sud detto confine provinciale fino ad incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto. Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione ovest passando sotto Villa Belvedere C. Marinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano. Percorre detto confine fino ad incontrare la strada comunale per Sarmede che percorre attraversando localita' al Col. Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore, oltrepassa detta localita' fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di Vittorio Veneto in direzione di Cozzuolo. Prima di giungere al sottopasso dell'autostrada A27 a quota 134, prende in direzione sud la strada che passa sopra case Moret ed a est di Villa Vianello fino a quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue lungo la stessa fino al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il torrente Cervada che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione. Fa parte dell'area di produzione dei "Colli di Conegliano" l'area collinare posta a nord della statale 13 cosi' delimitata: si parte dalla localita' Mescolino in direzione ovest lungo la strada per Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo Campion la linea di con- fine prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione sud, passa per localita' Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino in localita' Poser dove prosegue in direzione ovest sulla strada comunale fino a giungere nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellare' Vecchio. Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l'unghia della collina giunge fino a C. Torron, dove segue la strada per quota 80 fino all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a nord del Palazzo Malvolti, fino a quota 72 e lungo la carrereccia giunge a quota 76, localita' Camerin, dove incontra il canale Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di partenza in localita' Mescolino. La zona di produzione del vino "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona" comprende in toto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore. Tale zona e' cosi' delimitata: A partire dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive il confine a nord, la delimitazione scende lungo la demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale 422, si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui' si prende la strada per Cordignano e dopo aver oltrepassato borgo Gobbi a quota 94, si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro comunale di Cappella Maggiore. Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada piu' a nord, che oltrepassa il torrente Corron a quota 115. Da Borgo Villa il confine prosegue per C. Amistani, C. Zanatta fino all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la strada per Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo Palu'. Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota 286, sotto localita' Rugoletto, dove piega ad est per quota 294, C. Salvador dove incontra il confine comunale che segue in direzione nord dove incontra nei pressi della Malga Salamina, la curva di livello di quota 500 che percorre fino a ritornare al punto di partenza. La zona di produzione del vino "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" comprende in toto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Refrontolo, Pieve di Soligo, S. Pietro di Feletto. Tale zona e' cosi' delimitata: Partendo dalla localita' Mire a quota 200, in comune di Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per S. Pietro di Feletto e S. Maria di Feletto, dove raggiunto detto centro piega in direzione ovest per la strada che attraversa la localita' C. Bittus fino ad incontrare a quota 97 la comunale Pare'-Pieve di Soligo. Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest ed infine nord, fino ad incontrare la comunale Refrontolo-Solighetto a levante della localita' C. dal Col. Segue detta strada in direzione di Solighetto e dopo averne oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina. Giunti a localita' Castelletto la delimitazione segue il confine comunale Pieve di Soligo-Follina, fino a giungere in prossimita' del Col Franchin dove si ritrova il confine comunale nord di Refrontolo che si segue in direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto di partenza. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli di Conegliano" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonee ai fini dell'iscrizione all'albo i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacintura collinare. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate invece le forme di allevamento espanse e soprattutto quelle localmente note con il nome di "a raggi". Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere le seguenti: Titolo Prod. max alcolometrico uva/Ha vol. nat. Tonn. min. - - "Colli di Conegliano" bianco 10 11% "Colli di Conegliano rosso" 9 11,5% "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" 10 11% "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona" 10 10% La densita' minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo per la produzione dei sottoelencati vini deve essere la seguente: Resa max N. minimo uva ceppi per ceppo per Ha (kg) - - "Colli di Conegliano" bianco 2.500 4,0 "Colli di Conegliano rosso" 2.500 3,5 "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" 2.500 4,0 "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona" 2.500 4,0 Per la sola varieta' Boschera questo limite va ridotto a 1500 pianta/ettaro e una produzione ceppo di 6 kg. In annate eccezionalmente favorevoli la resa potra' essere riportata a detto limite attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Il presidente della giunta regionale del Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85 puo', allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Art. 5. Le operazioni di vinificazione dei vini "Colli di Conegliano" bianco e rosso, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatorio, devono avere luogo all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nell'area di produzione e nei comuni di Valdobbiadene e Vidor. La conservazione, per l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione del "Torchiato di Fregona" e del "Marzemino passito di Refrontolo", nonche' la vinificazione delle stesse ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatorio, sono effettuate invece all'interno della sola zona di rispettiva produzione, di cui all'art. 3, e dei comuni ad essa limitrofi. E' tuttavia facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della regione Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei "Colli di Conegliano" bianco, "Colli di Conegliano rosso" e "Marzemino passito di Refrontolo" anche al di fuori dell'area prevista dal comma precedente, sempreche' le ditte richiedenti, singole ed associate, attestino la conduzione dei vigneti regolarmente iscritti all'albo camerale alla data di presentazione del disciplinare in oggetto. La vinificazione del "Torchiato di Fregona" e del "Marzemino Superiore di Refrontolo" avviene solo dopo che le uve siano state sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 14 gradi. La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non deve essere superiore a: Resa max uva/vino - "Colli di Conegliano" bianco 65% "Colli di Conegliano rosso" 70% "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" 45% "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona" 25% Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Il vino "Colli di Conegliano" bianco e' immesso al consumo non prima del 31 marzo successivo a quello dell'annata di vendemmia. Il vino "Colli di Conegliano rosso" e' immesso al consumo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglia. Tale periodo decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona" e' immesso al consumo non prima del 1 dicembre dell'anno successivo alla vendemmia con un affinamento di almeno tre mesi in bottiglia. Il vino "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" e' immesso al consumo non prima del 1 marzo dell'anno successivo alla vendemmia con un affinamento di almeno tre mesi in bottiglia. Art. 6. I vini di cui alla presente denominazione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli di Conegliano" bianco: colore: giallo paglierino; odore: vinoso, con gradevole profumo aromatico caratteristico; sapore: secco, sapido, fine, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale mimina: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Colli di Conegliano rosso": colore: rosso rubino, tendente al granato; odore: vinoso, caratteristico, mediamente erbaceo, profumo gradevole, piu' intenso se invecchiato; sapore: asciutto sapido di corpo, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%; acidita' totale mimina: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona": colore: giallo dorato carico; odore: intenso, profumo caratteristico; sapore: da secco a dolce, rotondo, pieno, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui svolto 14%; acidita' totale mimina: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo": colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso, con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda il profumo di more o di marasca; sapore: amabile o talvolta leggermente dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido, con gusto di more o di marasca, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 12% svolto; acidita' totale mimina: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi alcun significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano osservate le condizioni e le procedure a tal fine previste dalle norme in vigore. Art. 8. I vini di cui all'art. 2, punto 1 e 2, sono immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro, aventi rispettivamente i seguenti volumi massimi litri 0,75 e litri 3 e chiuse con tappi di sughero o conglomerato a base di sughero. Per il confezionamento dei vini "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona" e "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" si devono usare unicamente le seguenti confezioni: "Colli di Conegliano di Torchiato di Fregona" - bottiglie di vetro da 0,35 a 0,50 litri tipo "Bordolese"; "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" - bottiglie di vetro da 0,75 litri. Per tutte le precedenti confezioni puo' essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio dei vini di cui alla presente denominazione.