IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la  legge  14  giugno  1989,  n.  234,  recante  disposizioni
concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti
a favore della ricerca applicata al settore navale;
  Vista  la  legge  31 dicembre 1991, n. 431, recante rifinanziamento
delle leggi 22 marzo  1985,  n.  111,  e  14  giugno  1989,  n.  234,
concernenti   interventi  a  favore  del  settore  navalmeccanico  ed
armatoriale;
  Visto in particolare l'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431,
che prescrive, ai  fini  della  concessione  dei  contributi  di  cui
all'art.  1,  secondo  comma,  della  legge stessa, la determinazione
della tipologia di iniziative cui  destinare  in  via  prioritaria  i
benefici,   in   relazione   alla   loro   conformita'  all'interesse
dell'economia nazionale ed alla loro rispondenza  alle  finalita'  di
adeguamento strutturale della flotta;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo ed in particolare  l'art.  12,
che  prevede  la  predeterminazione e la pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti dei  criteri  e  delle  modalita'  cui  le
stesse  devono  attenersi  ai  fini della concessione di contributi a
persone ed enti pubblici e privati;
  Visto il proprio decreto 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni
applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234;
  Visto  il  proprio  decreto  20  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, recante  criteri  per  la
concessione   dei   contributi   alle   imprese   navalmeccaniche  ed
armatoriali, ed in particolare l'art. 1, comma 4;
  Considerata la necessita' di procedere  alla  determinazione  delle
tipologie  navali  cui indirizzare, in via prioritaria, gli ulteriori
interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n.  431,  a  favore
delle  imprese armatoriali a titolo dell'art. 9 della legge 14 giugno
1989, n. 234.
  Tenuto conto delle indicazioni scaturenti dal  Piano  generale  dei
trasporti,  approvato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel  suppl.  ord.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  111  del  15  maggio  1986, ed aggiornato in base alla
deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1990 in ordine agli  interessi
dell'economia  nazionale ed alle finalita' di adeguamento strutturale
della flotta connesse ai predetti interessi.
  Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile nella seduta
del 18 febbraio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ferma restando l'assistibilita', in generale, delle categorie di
unita' navali indicate all'art. 1 della legge 14 giugno 1989, n. 234,
per la concessione dei contributi  di  cui  all'art.  9  della  legge
medesima, sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative di
costruzione  e  trasformazione  navale,  riguardanti le sottoelencate
tipologie navali:
    a)   navi  per  trasporto  di  contenitori;  navi  per  trasporto
passeggeri; navi traghetto per  rotabili  non  ferroviari;  navi  per
trasporto  alla  rinfusa  di  prodotti  chimici  liquidi, di prodotti
gassosi liquefatti, di petrolio greggio e prodotti petroliferi;  navi
per  trasporto  alla  rinfusa  di  carichi  solidi  pesanti; navi per
trasporto di carichi  refrigerati;  navi  appoggio;  rimorchiatori  e
rimorchiatori  di salvataggio; navi per rimozione olii minerali dalla
superficie del mare; navi per  carico  generale;  navi  per  ricerche
scientifiche e tecnologiche;
    b)  navi  per  trasporto  alla  rinfusa  di  carichi  liquidi non
comprese sub a) e chiatte cisterne; navi per trasporto carichi solidi
alla rinfusa non comprese sub a), navi per trasporto  bestiame  vivo;
navi posacavi e posatubi;
    c)  unita'  galleggianti,  bette  portafango, bettoline, chiatte,
draghe,  costruzioni  di  interesse  energetico,  pontoni,   navi   e
piattaforme  per  produzione  ed  unita' da pesca, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 5 e 6, del decreto  del  Ministro  della
marina  mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 14 dicembre 1990;
    d) altre unita'.
 2. All'interno delle tipologie navali di cui alle lettere a), b), c)
e d) del comma precedente, le iniziative hanno tutte  pari  grado  di
priorita'.