IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale; Visto in particolare l'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, che prescrive, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge stessa, la determinazione della tipologia di iniziative cui destinare in via prioritaria i benefici, in relazione alla loro conformita' all'interesse dell'economia nazionale ed alla loro rispondenza alle finalita' di adeguamento strutturale della flotta; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed in particolare l'art. 12, che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalita' cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati; Visto il proprio decreto 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234; Visto il proprio decreto 20 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, recante criteri per la concessione dei contributi alle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, ed in particolare l'art. 1, comma 4; Considerata la necessita' di procedere alla determinazione delle tipologie navali cui indirizzare, in via prioritaria, gli ulteriori interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a favore delle imprese armatoriali a titolo dell'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234. Tenuto conto delle indicazioni scaturenti dal Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, ed aggiornato in base alla deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1990 in ordine agli interessi dell'economia nazionale ed alle finalita' di adeguamento strutturale della flotta connesse ai predetti interessi. Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile nella seduta del 18 febbraio 1993; Decreta: Art. 1. 1. Ferma restando l'assistibilita', in generale, delle categorie di unita' navali indicate all'art. 1 della legge 14 giugno 1989, n. 234, per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge medesima, sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative di costruzione e trasformazione navale, riguardanti le sottoelencate tipologie navali: a) navi per trasporto di contenitori; navi per trasporto passeggeri; navi traghetto per rotabili non ferroviari; navi per trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi, di prodotti gassosi liquefatti, di petrolio greggio e prodotti petroliferi; navi per trasporto alla rinfusa di carichi solidi pesanti; navi per trasporto di carichi refrigerati; navi appoggio; rimorchiatori e rimorchiatori di salvataggio; navi per rimozione olii minerali dalla superficie del mare; navi per carico generale; navi per ricerche scientifiche e tecnologiche; b) navi per trasporto alla rinfusa di carichi liquidi non comprese sub a) e chiatte cisterne; navi per trasporto carichi solidi alla rinfusa non comprese sub a), navi per trasporto bestiame vivo; navi posacavi e posatubi; c) unita' galleggianti, bette portafango, bettoline, chiatte, draghe, costruzioni di interesse energetico, pontoni, navi e piattaforme per produzione ed unita' da pesca, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 14 dicembre 1990; d) altre unita'. 2. All'interno delle tipologie navali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, le iniziative hanno tutte pari grado di priorita'.