Art. 1.
  1. All'art. 5:
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Nel  Consiglio  di  Presidenza  sono rappresentati tutti i
gruppi parlamentari costituiti di  diritto,  a  norma  dell'art.  14,
comma  4,  ivi  compreso  il  gruppo  misto.  Prima di procedere alle
votazioni a norma del comma 2, il Presidente  promuove  le  opportune
intese tra i gruppi.
  2-ter.  Quando  nessun  componente di taluno degli anzidetti gruppi
risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei gruppi
medesimi ha diritto di richiedere al Presidente  del  Senato  che  si
proceda all'elezione di altri segretari.
  2-quater.  Il  Presidente  stabilisce  la  data della votazione per
l'elezione di cui al comma  2-ter.  Ciascun  senatore  puo'  scrivere
sulla  propria  scheda  un  solo  nominativo. Sono eletti coloro che,
essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi  del
comma 2-ter, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno
per gruppo.";
    b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "3. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio
di   Presidenza,   a  norma  dell'art.  14,  comma  5,  se  gia'  non
rappresentati, nonche' il gruppo misto,  possono  richiedere  che  si
proceda all'elezione di altri segretari.
  4.  Sulle  richieste  formulate  ai  sensi  del comma 3 delibera il
Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di  cui
al  citato comma 3, non puo' essere in ogni caso superiore a due. Per
le modalita' della votazione si applicano le disposizioni di  cui  al
comma 2-quater".
   Roma, 3 marzo 1993
                                             Il Presidente: SPADOLINI
                              LAVORI PREPARATORI
          (Documento II, n. 15).
             Presentato   dalla  giunta  per  il  regolamento  il  23
          febbraio 1993 a seguito della discussione  svoltasi  presso
          la stessa giunta in pari data.
             Esaminato in aula e approvato il 3 marzo 1993.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  della  disposizione  di  legge  modificata e della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 5 del regolamento del Senato, cosi'
          come  modificato  dalla  presente  deliberazione,   e'   il
          seguente:
             "Art.   5   (Elezione   degli   altri  componenti  della
          Presidenza). - 1.    Eletto  il  Presidente,  nella  seduta
          successiva   si  procede  alla  elezione  di  quattro  vice
          presidenti, di tre questori e di otto segretari.
             2.  Per  tali  votazioni  ciascun  senatore scrive sulla
          propria scheda due nomi per i vice presidenti,  due  per  i
          questori,  quattro  per i segretari. Sono eletti coloro che
          ottengono il maggior numero di voti.
             2-bis. (Nel Consiglio di Presidenza  sono  rappresentati
          tutti  i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma
          dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il gruppo misto.  Prima
          di  procedere  alle  votazioni  a  norma  del  comma  2, il
          Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.
            2-ter. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti
          gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui  al  comma  1,
          ciascuno  dei  gruppi  medesimi ha diritto di richiedere al
          Presidente del Senato che si proceda all'elezione di  altri
          segretari.
            2-quater.   Il   Presidente   stabilisce  la  data  della
          votazione per l'elezione di cui  al  comma  2-ter.  Ciascun
          senatore   puo'  scrivere  sulla  propria  scheda  un  solo
          nominativo. Sono eletti coloro  che,  essendo  iscritti  ai
          gruppi  che  hanno  avanzato  richiesta  ai sensi del comma
          2-ter, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a
          uno per gruppo.
             3. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del
          Consiglio di Presidenza, a norma dell'art. 14, comma 5,  se
          gia'  non  rappresentati,  nonche' il gruppo misto, possono
          richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.
             4. Sulle  richieste  formulate  ai  sensi  del  comma  3
          delibera  il  Consiglio  di  Presidenza.  Il  numero  degli
          ulteriori segretari, di cui al citato  comma  3,  non  puo'
          essere in ogni caso superiore a due. Per le modalita' della
          votazione  si  applicano  le  disposizioni  di cui al comma
          2-quater.
             5. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano  coprire
          uno  o  due  posti,  ciascun  senatore scrive sulla propria
          scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti
          scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti  stessi,
          con  arrotondamento  per  eccesso delle frazioni di unita'.
          Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
             6. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'".