Art. 1. 1. All'art. 5: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi. 2-ter. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari. 2-quater. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore puo' scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 2-ter, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo."; b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'art. 14, comma 5, se gia' non rappresentati, nonche' il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari. 4. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 3 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato comma 3, non puo' essere in ogni caso superiore a due. Per le modalita' della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2-quater". Roma, 3 marzo 1993 Il Presidente: SPADOLINI LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 15). Presentato dalla giunta per il regolamento il 23 febbraio 1993 a seguito della discussione svoltasi presso la stessa giunta in pari data. Esaminato in aula e approvato il 3 marzo 1993. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 5 (Elezione degli altri componenti della Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari. 2. Per tali votazioni ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 2-bis. (Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi. 2-ter. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari. 2-quater. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore puo' scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 2-ter, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo. 3. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'art. 14, comma 5, se gia' non rappresentati, nonche' il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari. 4. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 3 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato comma 3, non puo' essere in ogni caso superiore a due. Per le modalita' della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2-quater. 5. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 6. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'".