IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina  del
fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
controllata  e  della  liquidazione  coatta  amministrativa   e,   in
particolare, l'art. 39, il quale prevede che,  mediante  decreto  del
Ministro di grazia e  giustizia,  sono  stabilite  le  norme  per  la
liquidazione dei compensi ai  curatori  di  fallimento,  nonche'  gli
articoli 165 e 188 dello stesso decreto; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992; 
  Ritenuto che, mentre non sussiste ragione alcuna per  non  recepire
la prima indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato,  in
ordine  all'opportunita'  di  contenere  le  misure  percentuali  dei
compensi applicabili agli scaglioni di piu' altro importo, non sembra
che si possa, invece, aderire alla seconda  -  effettuata,  peraltro,
dall'autorita'  consultiva  in  termini  tali  da  in  inficiare   la
positivita' complessiva del parere reso - concernente  una  possibile
riduzione percentuale dei compensi, rispetto alle  misure  tabellari,
per i casi di chiusura del fallimento con concordato (art.  2,  comma
2, del  regolamento).  La  norma  sindacata,  invero,  e'  la  fedele
riproduzione di quella  contenuta,  con  pari  estremi,  nel  decreto
ministeriale 17 aprile  1987  -  recante  "Adeguamento  dei  compensi
spettanti ai curatori di fallimento  e  determinazione  dei  compensi
nelle  procedure  di  concordato  preventivo  e  di   amministrazione
controllata", attualmente in vigore - la  quale  per  anni  e'  stata
oggetto di positiva applicazione, senza che nei rigaurdi della stessa
siano state mosse censure o critiche,  quale  adeguato  strumento  di
determinazione del compenso dei curatori  per  la  particolare  opera
professionale  prestata.  Inoltre,  la  presenza,  nell'ambito  della
stessa  disposizione,  di  un  meccanismo   di   contenimento   della
liquidazione complessiva del compenso, per il caso della chiusura del
fallimento del concordato, che in ogni  caso  non  deve  superare  le
misure tabellari applicabili in  via  ordinaria,  appare  sufficiente
strumento di parametrazione del compenso  rispetto  all'attivita'  in
concreto prestata dai soggetti interessati; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale
a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo
conto dell'opera prestata, dei  risultati  ottenuti,  dell'importanza
del fallimento,  nonche'  della  sollecitudine  con  cui  sono  state
condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale
sull'ammontare  dell'attivo  realizzato  non  superiore  alle  misure
seguenti: 
    a) dal 12% al 14% quando l'attivo non  superi  i  20  milioni  di
lire; 
    b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni  fino  a  30
milioni di lire; 
    c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino  a
50 milioni di lire; 
    d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 50 milioni  fino  a  100
milioni di lire; 
    e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100  milioni  fino  a
500 milioni di lire; 
    f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a  1.000
milioni di lire; 
    g) sino all'1,80% sulle somme eccedenti i 1.000  milioni  fino  a
3.000 milioni di lire; 
    h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i  3.000  milioni  di
lire. 
  2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare  del  passivo
del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75%  sui
primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale
cifra. 
    

AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  39, 165 e 188 del R.D. n.
          267/1942  (Disciplina  del   fallimento,   del   concordato
          preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della
          liquidazione coatta amministrativa) e' il seguente:
             "Art. 39 (Compenso del curatore)  -  Il  compenso  e  le
          spese  dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude
          con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore  con
          decreto del tribunale, non soggetto a reclamo, su relazione
          del  giudice  delegato,  secondo  le  norme  stabilite  con
          decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
             La   liquidazione   del   compenso   e'    fatta    dopo
          l'approvazione   del   rendiconto  e,  se  del  caso,  dopo
          l'esecuzione del concordato. E' in facolta'  del  tribunale
          di   accordare   al   curatore  acconti  sul  compenso  per
          giustificati motivi.
             Nessun compenso, oltre quello liquidato  dal  tribunale,
          puo'  essere  preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
          spese. Le  promesse  e  i  pagamenti  fatti  contro  questo
          divieto  sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di
          cio' che e' stato pagato, indipendentemente  dall'esercizio
          dell'azione penale, se vi e' luogo".
             "Art.  165  (Commissario  giudiziale)  -  Il commissario
          giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio  delle  sue
          funzioni, pubblico ufficiale.
             Si  applicano al commissario giudiziale gli articoli 36,
          37, 38 e 39".
             "Art. 188 (Ammissione alla procedura). -  Il  tribunale,
          se  concorrono  le  condizioni  stabilite  dalla legge e se
          ritiene il debitore meritevole del  beneficio,  ammette  il
          ricorrente  alla  procedura  di amministrazione controllata
          con  decreto  non  soggetto  a  reclamo.  Con   lo   stesso
          provvedimento:
              1) delega un giudice alla procedura;
              2)  ordina  la  convocazione  dei creditori non oltre i
          trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce  il
          termine  per  la  comunicazione del provvedimento stesso ai
          creditori;
              3)  nomina  il  commissario   giudiziale   secondo   le
          disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
              4)  stabilisce  il  termine non superiore a otto giorni
          entro  il  quale  il  ricorrente  deve   depositare   nella
          cancelleria   del   tribunale   la  somma  che  si  presume
          necessaria per l'intera procedura.
             Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166 e per  la
          durata  della procedura produce gli effetti stabiliti dagli
          articoli 167 e 168.
             Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164,
          165, 170 e 173".
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nella materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debano  recare  la  denominazione  di  "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 39 del R.D. n. 267/1942 si veda
          in nota alle premesse.