IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  che  prevede  le  modalita' di versamento
diretto dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  mediante
delega  ad  una  delle  aziende  di  credito  di  cui all'art. 54 del
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle
casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937,  n.
1706,  modificato  con  la  legge  4  agosto  1955, n. 707, aventi un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni;
  Visti gli articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del  decreto-legge  30
settembre  1992,  n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n.
461, che ha istituito, a partire dal periodo di imposta in corso alla
data del 30 settembre 1992,  fino  alla  revisione  della  disciplina
tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in
corso  alla  data  del  30  settembre 1994, un'imposta sul patrimonio
netto delle imprese;
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30  settembre  1992,  n.
394,  che  prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, secondo le modalita'
previste ai fini delle imposte sui redditi, i termini di  versamento,
nonche'  l'emanazione  di  un decreto ministeriale per l'approvazione
della  modulistica  e  per  la   definizione   delle   modalita'   di
riscossione;
  Visto  il  decreto  9  maggio 1991, con cui sono state stabilite le
modalita' di versamento tramite delega alle  aziende  di  credito  di
alcune  imposte sostitutive e i successivi decreti integrativi del 16
marzo 1992 e del 6 agosto 1992;
  Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella
misura del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui  redditi
e  la  devoluzione  diretta  alla  regione  Sicilia  di una quota del
gettito ILOR pari al 12,6 per cento;
  Ritenuta la necessita' di istituire nuovi  codici  tributo  per  il
versamento  dell'imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese di cui
all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1992,  n.  394,  convertito
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
 Considerato  che il precitato art. 3- bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede  l'emanazione  di
un  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di
rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei
versamenti in  tesoreria  e  la  trasmissione  dei  relativi  dati  e
documenti all'amministrazione per i necessari controlli;
  Considerato  che  per il versamento delle imposte di cui all'art. 1
del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, non si rende  necessaria
l'approvazione di una nuova modulistica, risultando adattabile quella
di cui al citato decreto 9 maggio 1991;
  Ritenuta  la  necessita'  di  integrare  il  decreto ministeriale 9
maggio 1991;
  Visto  l'art.  9,  comma  3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n.
455, con il quale sono state  stabilite  le  modalita'  di  pagamento
delle  imposte  sui  redditi,  di  quelle  sostitutive  e  di  quelle
straordinarie per i  soggetti  non  residenti  nel  territorio  dello
Stato,  che  permettono  agli  stessi  soggetti di provvedere, presso
un'azienda di credito con sede all'estero,  al  pagamento  disponendo
per  un  bonifico  in lire corrispondenti all'ammontare delle imposte
dovute in favore di un'azienda di credito nazionale;
  Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1990  con  cui  sono  state
stabilite  le  modalita' di versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta locale  sui  redditi  mediante  delega
alle aziende di credito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  1  del decreto ministeriale 9 maggio 1991, gia' integrato
dall'art. 1 dei decreti 16 marzo 1992 e 6 agosto 1992, e' aggiunta la
seguente lettera:
    n) imposta sul patrimonio netto delle imprese.