IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il regolamento sui fitofarmaci, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223; Viste le ordinanze ministeriali 6 giugno 1985 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 settembre 1985), 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990) concernenti "Quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione" e del 5 agosto 1991 (precisazioni di carattere applicativo e interpretativo - Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991); Visti i decreti ministeriali relativi alle registrazioni di presidi sanitari emanati nel periodo dal 1 aprile 1990 al 26 febbraio 1992; Vista l'ordinanza ministeriale 9 maggio 1991 (Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1991, n. 114 - serie generale) recante "Divieto cautelativo dell'impiego del presidio sanitario 'INSEGAR' contenente il principio attivo fenoxicarb nelle zone di allevamento del baco da seta e nuove limitazioni per i prodotti a base di fenoxicarb"; Vista l'ordinanza ministeriale 18 marzo 1992 recante il divieto di vendita e impiego per l'anno 1992 della sostanza attiva diserbante atrazina (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1992); Visto il decreto del Ministro della sanita' del 25 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1991) di revoca delle registrazioni di presidi sanitari, per scarso interesse agronomico, emanato a seguito della revisione delle sostanze attive elencate nell'allegato 10 della circolare n. 20 del 3 settembre 1990; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1992 di approvazione delle nuove etichette dei presidi sanitari contenenti le sostanze attive amitraz, clorotalonil e linuron (Gazzetta Ufficiale n. 44 supplemento ordinario del 22 febbraio 1992); Ritenuto di dover provvedere alla modificazione e all'aggiornamento degli allegati 1 e 3 della ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, in relazione alla revisione agronomica effettuata come sopra descritto, alle registrazioni di presidi sanitari rilasciate nel periodo dal 1 aprile 1990 al 26 febbraio 1992, all'ordinanza ministeriale 9 maggio 1991, per quanto concerne la revoca dell'impiego su piante ornamentali dei prodotti a base del p.a. fenoxicarb, ed al decreto ministeriale 7 febbraio 1992 di approvazione delle nuove etichette dei presidi sanitari contenenti le sostanze attive amitraz, clorotalonil e linuron; Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Ordina: Art. 1. 1. Sono approvate le quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari, riportate nell'allegato 1 della presente ordinanza, il quale integra l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrato con l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991. 2. Sono approvati, per le sostanze attive autorizzate all'impiego nei presidi sanitari, gli intervalli di sicurezza riportati nell'allegato 2 della presente ordinanza, il quale integra l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990. 3. Sono depennate dall'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, a seguito di revoca delle registrazioni dei relativi presidi sanitari per motivi di scarso interesse agronomico, le sostanze attive Barban, Bromofos, Bromofos etile, Butocarbossima, Cianato di potassio, Cloramben, Cloraniformetano, Clorbenside, Clorfenac, Dialifos, Dinoterb, Edifenfos, Etem, Etion, Nabam, Naled, Nicotina Solfato, Pertane, Protoato, Tepp e Zireb; le quantita' massime di residui tollerate a livello nazionale delle suddette sostanze attive previste dall'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, rimangono in vigore fino all'esaurimento delle scorte in commercio dei prodotti revocati, comunque non oltre il 31 dicembre 1993.