IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e  i),  e  7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  regolamento  sui  fitofarmaci, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223;
  Viste  le  ordinanze  ministeriali  6  giugno   1985   (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 settembre 1985), 18
luglio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 1990)  concernenti  "Quantita'  massime  di  residui  delle
sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione"  e  del  5  agosto 1991 (precisazioni di carattere
applicativo e interpretativo -  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  27
agosto 1991);
  Visti i decreti ministeriali relativi alle registrazioni di presidi
sanitari emanati nel periodo dal 1› aprile 1990 al 26 febbraio 1992;
  Vista l'ordinanza ministeriale 9 maggio 1991 (Gazzetta Ufficiale 17
maggio  1991,  n.  114 - serie generale) recante "Divieto cautelativo
dell'impiego del presidio sanitario 'INSEGAR' contenente il principio
attivo fenoxicarb nelle zone di allevamento del baco da seta e  nuove
limitazioni per i prodotti a base di fenoxicarb";
  Vista  l'ordinanza ministeriale 18 marzo 1992 recante il divieto di
vendita e impiego per l'anno 1992 della  sostanza  attiva  diserbante
atrazina (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1992);
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 25 ottobre 1991
(Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre  1991)  di  revoca  delle
registrazioni  di  presidi sanitari, per scarso interesse agronomico,
emanato a seguito della  revisione  delle  sostanze  attive  elencate
nell'allegato 10 della circolare n. 20 del 3 settembre 1990;
  Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1992 di approvazione delle
nuove  etichette  dei  presidi sanitari contenenti le sostanze attive
amitraz, clorotalonil e linuron (Gazzetta Ufficiale n. 44 supplemento
ordinario del 22 febbraio 1992);
  Ritenuto di dover provvedere alla modificazione e all'aggiornamento
degli allegati 1 e 3 della ordinanza ministeriale 18 luglio 1990,  in
relazione  alla revisione agronomica effettuata come sopra descritto,
alle registrazioni di presidi sanitari rilasciate nel periodo dal  1›
aprile  1990 al 26 febbraio 1992, all'ordinanza ministeriale 9 maggio
1991,  per  quanto  concerne  la  revoca   dell'impiego   su   piante
ornamentali  dei  prodotti  a base del p.a. fenoxicarb, ed al decreto
ministeriale 7 febbraio 1992 di approvazione  delle  nuove  etichette
dei   presidi   sanitari   contenenti  le  sostanze  attive  amitraz,
clorotalonil e linuron;
  Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvate  le quantita' massime di residui delle sostanze
attive dei presidi sanitari, riportate nell'allegato 1 della presente
ordinanza, il quale integra l'allegato 1 dell'ordinanza  ministeriale
18 luglio 1990, integrato con l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991.
  2.  Sono  approvati, per le sostanze attive autorizzate all'impiego
nei  presidi  sanitari,  gli  intervalli   di   sicurezza   riportati
nell'allegato 2 della presente ordinanza, il quale integra l'allegato
3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990.
  3.  Sono  depennate  dall'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18
luglio 1990, a seguito di revoca  delle  registrazioni  dei  relativi
presidi  sanitari  per  motivi  di  scarso  interesse  agronomico, le
sostanze attive Barban,  Bromofos,  Bromofos  etile,  Butocarbossima,
Cianato   di   potassio,  Cloramben,  Cloraniformetano,  Clorbenside,
Clorfenac, Dialifos, Dinoterb, Edifenfos, Etem, Etion, Nabam,  Naled,
Nicotina  Solfato,  Pertane,  Protoato,  Tepp  e  Zireb; le quantita'
massime di residui  tollerate  a  livello  nazionale  delle  suddette
sostanze  attive previste dall'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale
18 luglio 1990, rimangono in vigore fino all'esaurimento delle scorte
in commercio dei prodotti revocati, comunque non oltre il 31 dicembre
1993.