Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata  "Bianco  Vergine  Valdichiana",
riconosciuta  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 30
dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 136  del  13  maggio  1990),  ha
espresso  parere  favorevole  al suo accoglimento proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione modificato nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica  dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione   agricola,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                              ----------
      Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
  denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana"
                               Art. 1.
   La  denominazione   di   origine   controllata   "Bianco   Vergine
Valdichiana"  e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" deve  essere  ottenuto  dalle
uve  dei  vitigni  presenti  nei  vigneti  nella proporzione appresso
indicata:
    Trebbiano toscano: del 60% all'80%;
    Malvasia del Chianti: fino al 10%;
    Chardonnay: fino al 10%;
    Grechetto: fino al 10%;
    altri vitigni a bacca bianca raccomandati o  autorizzati  per  le
province  di  Arezzo  e di Siena, da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 10%.
                               Art. 3.
   La zona  di  produzione  del  vino  "Bianco  Vergine  Valdichiana"
comprende  in  parte  il  territorio  dei  seguenti  comuni:  Arezzo,
Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte S.
Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi
e Montepulciano.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    in prossimita' di Arezzo, in localita' La Mossa, al km 145  della
strada  statale  n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del
vino "Bianco Vergine Valdichiana".
   Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale  e,
dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n.
75  per  le  localita'  Olmo,  Pieve  a  Quarto, Policiano, raggiunge
Rigutino.
   Da  Rigutino,  verso  nord-est,  segue  la  strada  per  Pieve  di
Rigutino,   quindi   attraverso  una  mulattiera,  passa  per  podere
Rigutinelli, podere Sartiano, podere La  Torre,  quindi  verso  Villa
Rada,  quote  480, 526, Poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello),
giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e
una  carreggiabile  poi verso Villa Apparita, quota 470, e Mammi'. Da
Mammi' la linea di delimitazione prosegue attraverso  una  mulattiera
fino  a  Villa  Ranco,  da dove attraverso una rotabile, passa per il
Ceriolo, quota 534, e si immette in  una  mulattiera  che  conduce  a
Santa Margherita.
   Da  Santa  Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che con-
duce a Colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano,  Caprile,  Le
Capanne, La Badiola, il Topo e Santo Stefano.
   Da  Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e per quota
307 raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio,  Petreto,
quota  314,  Casa  Materna,  quota  296, quota 285, Orzale. Da Orzale
prosegue attraverso una mulattiera per il  Toppo,  Pergognano,  quote
299,  440,  576,  549, 581, 516, 459, 396, 357, costeggia il fosso di
Rostonchia fino a  quota  309.  Da  qui  prosegue  per  quota  332  e
attraverso  una  mulattiera  raggiunge il Moro, Villa di Pozzo, quote
501, 523, monte Le Civitelle, quote  537,  496,  449.  Da  quota  449
prosegue  prima  per  una  carrareccia  e  poi  per una mulattiera e,
passando vicino a  quota  331,  si  immette  nella  carreggiabile  di
Quarantola e la discende fino a S. Pietro. Da qui prosegue attraverso
quota  382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433, 422, Case Bocina, quote
441, 439, I Capuccini, quota 553.  Da  quota  553  si  immette  sulla
carreggiabile  che  conduce  per  Maesta'  del  Pianello, alla strada
provinciale per Cortona.
   La linea di delimitazione segue detta provinciale  fino  al  bivio
del  Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565, 510, attraverso
una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per  quote  359,  438,
attraverso  una  mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa
mulattiera fino al Mulino a Vento, quindi per quote 362, 502,  giunge
a Bulciana di Sotto.
   Da  questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno
e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso  del
Trebbio  e risale per questo ultimo fino al podere Le Bruciate quindi
per una mulattiera raggiunge Gagliana,  quota  542,  Casa  Montanare,
quota  518  e  incontra  la strada provinciale Cortona-Umbertide, che
segue fino al ponte sul torrente Esse.
   Da qui si sovrappone ai confini  fra  la  provincia  di  Arezzo  e
quella  di  Perugia e li segue, attraverso la localita' di Borghetto,
Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine
provinciale  fra  Siena  e  Perugia,  in  direzione  sud-ovest,  fino
all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del
Lago  conduce  ad  Acquaviva; la delimitazione segue questa strada in
direzione del podere S. Adele e prima  di  raggiungere  quest'ultimo,
sul  ponte (quota 251) che attraversa il canale Maestro della Chiana,
si sovrappone alla sponda destra di questo  fino  alla  localita'  La
Casetta  (quota  250); di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata
della  Colmatella  fino  a  raggiungere,  a  quota  251,  la   strada
interpoderale  della  Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad
incrociare il confine comunale  tra  Chiusi  e  Montepulciano;  segue
quindi  il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente
Parce, risale il medesimo  fino  ad  incrociare  la  strada  che,  in
direzione   nord-ovest,   raggiunge   il   confine   provinciale,  in
prossimita' della chiesa Madonna del Popolino.
   La  linea  di  delimitazione  segue  quindi il confine provinciale
verso sud fino ad incrociare  la  strada  che  conduce  a  Porto,  in
prossimita'  del  podere  Passo  alle  Querce,  quindi prosegue verso
ovest, lungo la  strada  suddetta  fino  ad  incontrare  la  ferrovia
Chiusi-Siena.
   Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per
la  stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle
Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla  strada
che  conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso
Doccia (quota 268).
   Da questo punto prosegue verso  est  seguendo  il  suddetto  fosso
Doccia  fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi
segue il torrente  Foenna  sino  al  Ponte  Nero  (quota  257)  sulla
provinciale   Bettolle-Torrita   di   Siena,  proseguendo  per  detta
provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando  per  Bettolle  e
Casa Marchi.
   Da  Case  Nuove  raggiunge  la stazione di Foiano, passando per la
strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a  Porti
(quota  258).  Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione
di Monte S. Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la
strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota  284,
seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna
di  Mercatale, Malfiano, Casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla
strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea  di  delimitazione
segue  la  strada  statale  n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si
sposta sulla provinciale per Chiani, S. Giuliano,  Ponte  alla  Nave,
quote  246,  250, Le Fosse e C. Bagnaia, fino a raggiungere il km 145
della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.
   All'interno di tale delimitazione  viene  esclusa  dalla  zona  di
produzione l'area delimitata come appresso:
    a  nord, partendo dal podere La Fornace in prossimita' del canale
maestro della Chiana, la linea di delimitazione  discende  verso  sud
lungo  la  strada  che,  passando per c.lo idraulico (a quota 245), e
podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimita'  del  podere
Viallesi.  Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del
Basso, quindi, in direzione ovest, prende  la  strada  verso  Cesa  e
prima  di  raggiungere  il  centro  abitato  devia verso sud lungo la
strada che, incrociando il rio della Pescaia  (quota  248),  prosegue
fino  al  podere  del  Terchio,  da  dove,  in  direzione  sud-ovest,
raggiunge, lungo la strada, la localita' le Sei  Vie  in  prossimita'
del  km 12 della strada statale n. 327, e prosegue, su detta statale,
in direzione sud, fino in prossimita' del km 16 (quota 251).
   Da qui, verso est, per il rio  Quarata,  raggiunge  il  rio  della
Fossetta,  che  discende  in  direzione  sud,  fino  ad incrociare il
torrente Esse (in prossimita' della quota 255) e,  quindi,  lungo  il
corso  d'acqua  che  attraversa  la  localita'  Colmata, raggiunge in
direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246.
   Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro  della
Chiana fino al podere la Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo
la  strada  che  porta  a  Valiano  e, prima di giungere a quota 260,
prende la strada che, in direzione  nord,  passa  per  il  podere  S.
Giuseppina  proseguendo  per  la  medesima (quote 251, 250, 253, 251)
fino in prossimita' del ponte di Cignano  e  proseguendo  sul  Reglia
allacciante  di  destra,  risale  verso nord fino ad arrivare a quota
252,  in  prossimita'  del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la
strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni  fino  al  podere
Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte
del  Rondo', quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord
fino a quota 244, piega verso est lungo  la  strada  che  conduce  al
podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla
localita'  Ginestra,  passando  per  le  quote  249, 246, 247, questa
ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima
di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo  la  via  di
mezzo, passando per le quote 243, 244, 245, 246, 244.
   Da  quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord
attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la  strada  che  costeggia  il
podere  Selva  ed  il  podere  Giannini,  prosegue  fino a quota 243.
Superata la quota 243,  raggiunge,  seguendo  la  strada,  il  canale
maestro  della  Chiana,  che  attraversa  all'altezza  del  podere la
Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" devono essere quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio.
   Sono pertanto da considerarsi idonei i  terreni  di  giacitura  ed
orientamento   adatti,   con  esclusione  di  quelli  di  fondovalle,
particolarmente umidi.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino  "Bianco
Vergine  Valdichiana" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro
di coltura specializzata.
   A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Fermo  restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della
coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella
specializzata,  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
   La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio
decreto, sentite  le  organizzazioni  professionali  di  categoria  e
tenuto  conto  delle condizioni ambientali e di coltura, puo' fissare
produzioni massime  per  ettaro  inferiori  a  quelle  stabilite  dal
presente   disciplinare   di  produzione,  dandone  comunicazione  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al  comitato  nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   Qualora  la  resa  unitaria  delle  uve  ecceda  il limite massimo
stabilito dalla regione, ma rientri in quello  massimo  previsto  dal
presente  disciplinare  di  produzione le uve prodotte entro i limiti
stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione  di
origine controllata.
   Le   uve  destinate  alla  produzione  del  vino  "Bianco  Vergine
Valdichiana"  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
complessivo minimo naturale di 10%.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere
effettuate  nella  zona  delimitata  dal precedente art. 3. Tuttavia,
tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di   produzione,   e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero
territorio  dei  comuni anche se solo in parte compresi nella zona di
produzione.
   La resa massima delle uve in vino non  deve  essere  superiore  al
70%.
   Qualora  la  resa  uva  vino  superi  il  limite  sopra  indicato,
l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata.
   Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle
vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti,    atte    a   conferire   al   vino   le   sue   peculiari
caratteristiche.Per le eventuali operazioni  di  arricchimento,  deve
essere unicamente utilizzato il mosto concentrato rettificato.
                               Art. 6.
   Il  vino "Bianco Vergine Valdichiana" all'atto della immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;
    odore: neutro, caratteristico,  ricco  di  delicato  e  gradevole
profumo;
    sapore: asciutto con lieve retrogusto di mandorla amara;
    titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   La  tipologia  "Spumante", oltre a rispettare le normative vigenti
in materia, dovra' avere un titolo alcolometrico volumico complessivo
minimo totale di 11%.
   E' prevista inoltre l'estensione della  denominazione  di  origine
controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovra' avere le
identiche   caratteristiche   del   vino  bianco  tranquillo  ma  con
l'aggiunta al sapore della dizione "o leggermente amabile".
   E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  con
proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli,
i  limiti  minimi  previsti  per l'acidita' totale e l'estratto secco
netto.
                               Art. 7.
   Alla denominazione di origine controllata "Bianco Vergine
Valdichiana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione,  ivi
compresi  gli  aggettivi  "superiore",  "extra",  "fine",  "scelto" e
similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato laudativo o non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E' consentito, altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  che
facciano  riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  fattorie, zone e
localita'  -  compresi  nel  precedente  art.  3  -  e  dalle   quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
   La   denominazione   geografica   "Valdichiana"    e'    riservata
esclusivamente  al vino che risponde alle condizioni di produzione ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e  quindi  non  puo'
essere usata per designare altri tipi di vino.
   Il  vino  "Bianco  Vergine Valdichiana" non puo' essere immesso al
consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.