IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visti i decreti ministeriali del 20 gennaio 1993 che hanno disposto
per il 29 gennaio 1993 l'emissione dei buoni ordinari  del  Tesoro  a
novantuno,   centottantadue   e  trecentosessantasette  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  7  gennaio  1993 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 1993;
                              Decreta:
  Per  l'emissione  dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 1993
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,15 per i B.O.T. a
novantuno giorni, a L. 94,63 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a
L. 88,90 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  96,82  per  i
B.O.T.  a  novantuno giorni, a L. 93,98 per i B.O.T. a centottantadue
giorni e a L. 87,75 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  Il presente decreto e' sottoposto alla  registrazione  della  Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 3 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 386