IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  rafforzare  gli
strumenti di garanzia della legittimita' dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 marzo 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
               Sezioni regionali della Corte dei conti 
  1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio  regionale  e
con sede nel capoluogo di regione. 
  2. Nella regione Trentino-Alto Adige  sono  istituite  due  sezioni
giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano e con  circoscrizione
estesa al rispettivo territorio provinciale. 
  3. A tutte le sezioni si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre
1984, n. 658. 
  4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2,  ove  non
gia' costituite, vengono  insediate  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   Entro   venti   giorni
dall'insediamento, sono trasmessi  a  ciascuna  sezione  regionale  i
fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono  chiamate  a
giudicare. 
  5. Contro le decisioni delle sezioni giurisdizionali  regionali  in
materia di contabilita' pubblica e' ammesso l'appello, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione, alle sezioni
giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. 
  6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui  conflitti
di competenza e sulle questioni di  massima  deferite  dalle  sezioni
giurisdizionali ordinarie centrali o regionali,  ovvero  a  richiesta
del procuratore generale. 
Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei  conti  o  da  un
presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse  sono
assegnati due presidenti  di  sezione  e  un  numero  di  consiglieri
determinato  dal  consiglio  di  presidenza  della  Corte  dei  conti
all'inizio dell'anno giudiziario. 
  7.  Dalla  data   di   insediamento   dell'ultima   delle   sezioni
giurisdizionali regionali, sono soppresse la  sezione  III  ordinaria
per le pensioni civili, la  sezione  IV  ordinaria  per  le  pensioni
militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le  pensioni
di  guerra.  Tali  sezioni   continuano   a   funzionare   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni  caso  a
decorrere dal 1› gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e  i
giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora
insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale  per
il Lazio. 
  8. Alle esigenze  di  magistrati  per  le  sezioni  giurisdizionali
regionali  e  per  gli  uffici  del  procuratore  regionale  di   cui
all'articolo 3 provvede il consiglio di presidenza  della  Corte  dei
conti a mezzo di assegnazione su  domanda  degli  interessati.  Altri
magistrati potranno essere assegnati, anche senza il  loro  consenso,
per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per  un
periodo non inferiore a due anni, alle  occorrenze  delle  sezioni  e
delle procure regionali si provvede provvisoriamente, almeno  per  la
meta' del fabbisogno, con magistrati assegnati d'ufficio,  muniti  di
professionalita' specifica. 
  9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e  delle
procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.