IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  le  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 15 febbraio 1991 con cui la
Ascovita assicurazioni S.p.a. - Compagnia italiana  di  assicurazioni
sulla vita, con sede in Roma, e' stata autorizzata ad esercitare, nel
territorio  della Repubblica, l'attivita' assicurativa nel ramo I e V
e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata
alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;
  Vista la domanda in data 31 luglio 1992 con la  quale  la  Ascovita
assicurazioni  S.p.a.  -  Compagnia  italiana  di assicurazioni sulla
vita, con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel
territorio della Repubblica, l'esercizio della propria  attivita'  al
ramo  VI  di  cui  al  punto  A) della tabella allegata alla legge 22
ottobre 1986, n. 742;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Viste le lettere n. 224994 del 23 dicembre 1992 e n. 330269 del  27
gennaio   1993  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha  espresso
il   proprio   parere   favorevole   in   merito   sulla  domanda  di
autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Ascovita  assicurazioni  S.p.a.   -   Compagnia   italiana   di
assicurazioni  sulla  vita,  con  sede  in  Roma,  e'  autorizzata ad
estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria
attivita' al ramo VI di cui al punto A) della tabella  allegata  alla
legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 marzo 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO