Agli      uffici       provinciali
                                  dell'industria,   del  commercio  e
                                  dell'artigianato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -   Dipartimento  affari
                                  regionali
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione  generale amministrazione
                                  generale affari del personale
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Ufficio studi e legislazione
                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle   foreste    -    Ispettorato
                                  centrale   prevenzione  repressione
                                  frodi agro-alimentari
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione Sicilia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia autonoma di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provicia autonoma di Bolzano
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani - ANCI
  Si  richiama  l'attenzione  di codesti uffici sulla sentenza n. 401
del 19 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -  1a  serie
speciale  -  n.  46  del  4  novembre  1992,  con  la  quale la Corte
costituzionale, nel pronunciarsi sul ricorso proposto  dalla  regione
Toscana,  ha  dichiarato  non  fondata  la  questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo  27
gennaio  1992,  n.  109,  che  prevede  che  l'importo  relativo alle
sanzioni  per  violazione  alle  disposizioni  contenute nello stesso
decreto legislativo deve  essere  versato  all'ufficio  del  registro
competente per territorio.
  La  Corte  costituzionale  e'  pervenuta  a  tale conclusione nella
considerazione che il richiamato decreto legislativo, con il quale e'
stato dato  attuazione  alle  direttive  89/395  CEE  e  89/396  CEE,
concernenti  l'etichettatura,  la  presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari, ha disciplinato ex novo  l'intera  materia  gia'
regolamentata  dal  decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1983,  n.  322,  ponendo,  in  particolare,   per   quanto   concerne
l'etichettatura,  norme  nuove  e  diverse che, come rileva la stessa
Corte  "costituiscono  un  corpo  organico,  con  funzione   tecnico-
commerciale  e  non  di  protezione sanitaria, come e' dimostrato dal
fatto che le indicazioni ora richieste (denominazione di vendita  del
prodotto,   norme   del   responsabile   della   commercializzazione,
quantita', titolo alcometrico, ecc.), al di la'  di  qualche  aspetto
sanitario  concorrente,  sono  appunto  finalizzate  alla  tutela del
consumatore  per  metterli  in  condizione   di   effettuare   scelte
economiche consapevoli".
  Dalla  rilevata  prevalenza che il legislatore accorda agli aspetti
commerciali nei confronti di quelli sanitari, scaturisce  secondo  la
Corte,  non  solo  la  legittimita'  della ricordata disposizione che
prevede il versamento dell'importo delle  sanzioni  agli  uffici  del
registro  ma  anche,  sia  pure  implicitamente, l'attribuzione della
relativa potesta' sanzionatoria allo Stato.
  Anche se la  sentenza  all'esame  non  fornisce  indicazioni  circa
l'organico  in  cui  si  incardina  tale potesta', e' evidente che la
materia, attinendo alla disciplina del  commercio,  e'  riconducibile
alla  competenza  di  questa  amministrazione  e che, di conseguenza,
spetta a codesti uffici l'irrogazione delle  sanzioni  amministrative
conseguenti  alle  violazioni  delle  disposizioni del citato decreto
legislativo in applicazione del principio sancito dall'art. 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in linea, del  resto,
con  l'orientamento  gia' assunto da questo Ministero sotto il vigore
della precedente normativa (v.  circolare  n.  3162/C  del  3  agosto
1988).
  Codesti  uffici sono invitati a fornire cortesi assicurazioni circa
la ricezione della presente e le regioni, cui la presente e'  diretta
per conoscenza, (eccettuate quelle che a norma degli statuti speciali
abbiano  potesta'  legislativa  in  materia  di  commercio)  vorranno
trasmettere agli  UUPPICA  territorialmente  competenti  le  pratiche
ancora  pendenti  concernenti  violazioni  alle  norme di cui al piu'
volte citato decreto legislativo.
                                                 Il Ministro: GUARINO